T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 283 Diritti della personalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato veniva respinta la domanda con la quale il ricorrente, signor E.R.T. chiedeva di essere autorizzato a cambiare il proprio cognome in quello di T., tornando dunque ad avere il cognome come in passato.

Afferma il ricorrente l’illegittimità del diniego, consistendo la motivazione esclusivamente nel fatto che il richiedente intende ottenere nuovamente il cognome già posseduto e pertanto modificare il proprio cognome per la terza volta, non potendosi addurre motivazioni di ordine meramente quantitativo che si sostituiscano a vere ragioni di ordine giuridico sostanziale poste a presidio dell’immutabilità del cognome e dell’unità familiare.

In punto di fatto deve ricordarsi che il ricorrente aveva già chiesto e ottenuto di modificare il proprio cognome in quanto ritenuto possibile fonte di scherno nel contesto territoriale di appartenenza, laddove invece i propri figli avevano mantenuto il cognome originario, sicché l’odierna richiesta sarebbe giustificata dalla necessità di ricostituire quell’unità familiare, certamente consistente anche nell’interesse personale diretto del ricorrente di essere chiamato come i propri discendenti nonché quello degli stessi di essere denominati con lo stesso cognome del padre, discendenti i quali hanno spiegato intervento adesivo al ricorso in esame.

In punto di diritto deve ricordarsi che il sistema normativo delineato dal d.p.r. numero 396 del 2000 distingue nettamente tra due fattispecie di cambiamento del cognome, quella che viene concessa con decreto del prefetto e quella di competenza del Ministro dell’interno, disciplinata dagli articoli 84 e seguenti del medesimo d.p.r..

Secondo il ricorrente solo la prima fattispecie subordina l’accoglimento della domanda all’esistenza di specifici presupposti, mentre invece ove la richiesta sia diretta al Ministro la previsione sarebbe del tutto generica, facendosi esclusivo riferimento alla volontà del richiedente di cambiare il proprio cognome.

Dispone l’articolo 84 del predetto decreto che "Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda", laddove l’articolo 89 precisa che "Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce."

Orbene se è vero che parte della giurisprudenza ha escluso che la Prefettura sia titolare di una potestà discrezionale, il cui esercizio possa e debba concludersi con la ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico, è tuttavia altresì vero che resta evidente l’esigenza di una meditata individuazione della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell’istanza (confronta Tar Lombardia, sezione prima, 10 gennaio 2011 numero 7).

Nel caso in esame il provvedimento appare illegittimo, in quanto, se di certo fonte e origine della confusa situazione cui la domanda cerca di porre rimedio è esclusivamente il ricorrente, il quale ha effettivamente ottenuto la modifica del proprio cognome in quella attualmente in essere, evidentemente ritenendo che la precedente formulazione costituisse per lui ostacolo a una serena e civile convivenza, e oggi non potrebbe fondatamente chiedere una sorta di restituzione in pristino solamente perché i propri discendenti hanno conservato il cognome di origine, parimenti non è consentito all’amministrazione sfuggire, pur nell’ambito del proprio potere di discrezionale apprezzamento della fondatezza della domanda, alle generali regole che presidiano l’obbligo motivazionale che deve sostanziare la legittimità di ogni atto amministrativo.

In altri termini, se è certamente vero che il nome di ciascun soggetto dell’ordinamento è destinato ad assolvere la funzione della sua identificazione e il diritto al nome costituisce un rilevante diritto assoluto della persona la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile che dalla carta costituzionale, e dunque non è consentito domandare reiteratamente la modifica del cognome per poi, acclaratene le sfavorevoli conseguenze, chiedere una nuova modifica, atteso il rilevante effetto sugli atti di stato civile che la modifica del cognome comporta, tuttavia il diniego opposto deve contenere una congrua motivazione, il che non è, nella specie, non potendosi limitare l’amministrazione a opporre una ragione di ordine meramente quantitativo, senza effettuare la correlata, indispensabile, comparazione dell’interesse vantato dal ricorrente, assurto tuttavia a interesse generale, con quello pubblico alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.

Il ricorso deve essere dunque accolto,con conseguente annullamento del diniego impugnato, pur sussistendo giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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