Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Torino in data 27.3.2009, con la quale K.B.I. veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p. commesso il (OMISSIS) dichiarando in Torino le predette generalità e la nascita in (OMISSIS) dopo essersi in altre occasioni qualificato il 12.8.2008 come C.B. nato l'(OMISSIS), il (OMISSIS) come P.B. nato l'(OMISSIS), il (OMISSIS) come B.G. nato l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) come B.K. nato l'(OMISSIS).
Con il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano:
1. violazione dell’art. 495 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato;
2. violazione dell’art. 133 c.p. sulla determinazione della pena.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico e comunque manifestamente infondato.
Con la sentenza impugnata si osservava, a fronte dei motivi di appello, che l’imputato dichiarava al dibattimento di parlare la lingua francese e, contestatogli come in Ghana si parlasse la lingua inglese, riferiva di aver sempre vissuto in Senegal senza indicare come mai risultasse cittadino e residente ghanese, contraddizioni ulteriormente indicative della falsità delle generalità dichiarate;
che la difformità delle generalità precedentemente declinate era tale da non poter trovare convincente spiegazione in mere difficoltà di trascrizione; che la difesa non allegava elementi sull’impossibilità di indicare il luogo e la data di nascita in termini meno generici; e che la circostanza dell’essere stato l’imputato assolto, con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino in data 10.9.2009 peraltro non irrevocabile, dall’imputazione relativa alle generalità precedentemente dichiarate, non era rilevante in quanto avente ad oggetto fatti diversi da quello esaminato nel presente procedimento.
Il ricorrente rileva che l’imputato, analfabeta ed incapace di comprendere l’italiano, dichiarava di non aver avuto mai intenzione di fornire false generalità; che non può escludersi che la difformità nell’indicazione del nominativo dell’imputato sia dovuta ad errore materiale, non essendovi pertanto prova dell’elemento psicologico del reato; che la sentenza di assoluzione per gli episodi precedenti evidenziava la mancanza di un’approfondita verifica della possibilità che le differenze fra i nominativi risultanti dal solo certificato dattiloscopico potessero essere dovute a ragioni diverse da dichiarazioni volutamente false dell’imputato; e che di conseguenza la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contrastante con altra pronuncia giudiziaria.
Da quanto appena esposto risulta evidente come il ricorso riproponga temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata con riguardo alla impossibilità che la registrazione delle generalità precedentemente dichiarate, considerata la loro difformità da quelle declinate alla data del fatto contestato nell’imputazione, fosse dovuta ad errori di trascrizione, ed all’irrilevanza della decisione assolutoria indicata dalla difesa in quanto riferita a fatti diversi da quello qui specificamente contestato. Nè la logicità dell’argomentazione motivazionale della decisione oggetto di gravame è minimamente inficiata dalle considerazioni del ricorrente, a fronte di una discordanza, fra le generalità declinate nei diversi momenti dall’imputato, di entità tale da apparire compatibile unicamente con il risultato di dichiarazioni volutamente difformi dal vero; rilievo che appare nella specie decisivo ed assorbente.
Il ricorso deve pertanto, per questo aspetto, essere dichiarato inammissibile.
2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il secondo motivo del ricorso, relativo alla determinazione della pena.
Con la sentenza impugnata, richiamata la decisione di primo grado laddove con la stessa si riteneva equa la pena inflitta, si osservava che con il riconoscimento dell’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e la determinazione della pena in misura non lontana dal minimo edittale si valutavano adeguatamente le condizioni di vita dell’imputato; e che la sanzione inflitta era adeguata al carattere non minimale del fatto, finalizzato ad ostacolare l’espulsione del prevenuto, ed all’esistenza di precedenti rappresentati da una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti sotto le generalità di P.B. e da una condanna in primo grado per reati di traffici di stupefacenti e resistenza.
Il ricorrente rileva l’immotivata eccessività della pena irrogata rispetto ai parametri di cui all’art. 133 c.p. ed alla necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all’entità del fatto.
Alla dettagliata ed esauriente motivazione del giudice d’appello sull’adeguatezza della pena inflitta, valutata rispetto ad entrambe le prospettive metodologiche indicate dall’art. 133 c.p. nella gravità del fatto e nella personalità dell’imputato con riferimenti specifici agli elementi rispettivamente valutati, il ricorrente risponde in sostanza con una censura generica e totalmente priva di rilievi critici concreti sulle considerazioni contenute in proposito nella sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato anche per questo profilo inammissibile; seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.