Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 1.2.2010, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 14.5.08 della sezione di Jesi del tribunale della stessa sede, ha assolto Fa.Ar.Ma. dal reato di truffa in concorso con F.L. e ha confermato la condanna del F. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, perchè ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di truffa contrattuale e di falsificazione di titoli di credito bancario.
Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione, costituito da travisamento del fatto e travisamento della prova.
Secondo il ricorrente, la corte di merito ha negato efficacia dimostrativa favorevole al F., alle dichiarazioni del teste L., in relazione alla ricostruzione della truffa, in danno di G.C., titolare dell’impresa produttrice di formaggio.
In tal modo la corte ha erroneamente utilizzato questa testimonianza, che invece rientra nella ricostruzione di altra truffa, in danno di Fe.Fr., titolare di altra impresa produttrice di formaggio.
Appare evidente come il travisamento della prova si estrinsechi in un chiaro stravolgimento del dato probatorio effettivamente acquisito.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la corte ha effettuato l’erronea collocazione, nella ricostruzione della truffa in danno dell’impresa del G.C., di un testimone alla cui rievocazione dei fatti è stata nettamente attribuita una rilevanza del tutto marginale. hi realtà, l’affermazione di responsabilità del F., in ordine alla truffa in danno del G., consumata con il pagamento della merce a mezzo di un assegno circolare falso, intestato alla Unipol Banca e contrassegnato dal numero (OMISSIS), è stata fondata sui seguenti elementi:
a) riconoscimento del F., da parte di un dipendente dell’impresa;
b) caratteristiche simili dei dati identificativi dell’assegno e di quelli, altrettanto falsi, utilizzati in altra truffa, in danno dell’impresa del Fe.: questi dati appaiono come frutto di un’identica fonte di contraffazione, in quanto tutti risultano intestati alla Unipol Banca e sono contrassegnati dai numeri di ravvicinata contiguità (OMISSIS). c) identità del numero telefonico rilasciato dall’autore delle truffe;
d) ristretto arco di tempo in cui sono stati commessi i fatti.
Il quadro probatorio a carico del ricorrente ha quindi una compatta struttura storico-argomentativa, la cui forza dimostrativa non è assolutamente intaccata dalla marginale e irrilevante collocazione di un elemento ad esso estraneo. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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