T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1665 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 febbraio 2004 e depositato presso il TAR Liguria il successivo 26 febbraio 2004, i ricorrenti – in servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di assistenti capo dal 23 maggio 1999 – impugnano il decreto con il quale in data 13 gennaio 2004 il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 3.824 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:

– con decreto 30 gennaio 2003 il Capo della Polizia indiceva concorso interno, per titoli di servizio e corso di formazione, a 3824 posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, pari al 70% dei posti disponibili al "31 dicembre 2000", ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 53/2001, il quale – al comma 3 – prescrive che "è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo secondo l’ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento", dicitura poi ripresa anche nel bando (art. 2 "Requisiti per l’ammissione e cause di esclusione");

– avendo conseguito la qualifica di assistente capo nel maggio del 1999, presentavano domanda di partecipazione;

– pochi giorni dopo, il Servizio Concorsi del Ministero dell’Interno pubblicava sul sito internet della Polizia di Stato un "elenco nominativo di Assistenti Capo che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano titolo a partecipare al sopraccitato concorso", redatto per un numero pari a 4971;

– atteso che i loro nominativi non comparivano in detto elenco, avverso lo stesso presentavano immediatamente ricorso gerarchico;

– con nota del 6 giugno 2003, il Ministero dell’Interno dichiarava il ricorso inammissibile, asserendo che il mancato inserimento nell’elenco non costituiva motivo di esclusione dal concorso;

– con il decreto ministeriale in epigrafe veniva approvata la graduatoria del concorso, comprensiva di 4971 concorrenti, di cui i primi 3824 venivano dichiarati vincitori.

Rilevata l’assenza dei loro nominativi in tale graduatoria, i ricorrenti insorgono deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 D.M. 1 AGOSTO 2002, N. 199, DELL’ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ART. 3 L. N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA in quanto i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso in carenza del decreto motivato, a firma del Capo della Polizia, all’uopo prescritto.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53 E DELL’ART. 24 QUATER, D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 335. ILLEGITTIMITA’COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CONCORSUALITA’, PARITA" DI TRATTAMENTO NONCHE’ DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA" DELL’AMMINISTRAZIONE. ILLOGICITA’. DIFETTO DI PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DI FATTI. Essendo i ricorrenti indiscutibilmente in possesso dei requisiti di condotta, l’esclusione potrebbe essere stata disposta per carenza del requisito di anzianità, ossia perché le loro domande eccedevano il numero corrispondente dei posti messi a concorso, aumentato del 30%, in applicazione dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 53 del 2001. Ciò detto, la graduatoria è allora illegittima per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale di tale norma, la quale – imponendo un numero chiuso di partecipanti – "stabilisce uno sbarramento temporale… in contrasto con" i sopra indicati principi costituzionali, specie perché è inidoneo alla scelta dei più meritevoli.

Con atto depositato in data 10 marzo 2004 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel contempo – ha depositato documenti.

Con ordinanza n. 159 dell’11 marzo 2004 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti.

A seguito dell’adesione di quest’ultimi all’istanza di regolamento di competenza del Ministero dell’Interno, con ordinanza n. 136 del 13 maggio 2004 gli atti sono stati trasmessi al TAR del Lazio.

Con memoria depositata in data 15 novembre 2010 i ricorrenti hanno insistito – in particolare – sull’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del d.lgs. n. 53/2001.

Con memoria prodotta in data 1 dicembre 2010 l’Amministrazione ha affermato che le censure formulate dai ricorrenti "sono in parte irricevibili" ed "in parte infondate nel merito", atteso che: – il bando imponeva un numero chiuso di candidati da ammettere al concorso e non già "un numero chiuso di domande di partecipazione"; – le domande dei ricorrenti non sono state ammesse "per la valutazione dei titoli di servizio posseduti" in quanto gli interessati non sono rientrati nel numero dei posti previsti nel bando aumentato del 30% (n. 4.971); – tale operato è stato posto in essere in applicazione del D.M. 30 gennaio 2003, "divenuto ormai inoppugnabile".

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di soprassedere sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione – fondata sulla ormai intervenuta "inoppugnabilità" del D.M. 30 gennaio 2003 – in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità della graduatoria di merito del concorso interno indetto con il su menzionato decreto ministeriale 30 gennaio 2003.

A tale fine denunciano violazione e falsa applicazione di legge (ossia del D.M. 1 agosto 2002, n. 199) e del bando di concorso, difetto di motivazione e incompetenza.

Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Come noto, l’immissione "nel ruolo dei sovrintendenti" – prevista ordinariamente dall’art. 24 quater, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, "nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno", "mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale" (lett. a) e, "nel limite del restante quaranta per cento", "mediante concorso interno per titoli ed esame scritto…… e successivo corso di formazione professionale" (lett. b) – nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, di interesse in questa sede in quanto espressamente riferito ai "posti disponili" anche al 31 dicembre 2000, è stata, invece, caratterizzata da aliquote fissate "nel settanta per cento" mediante il concorso interno per titoli e "nel trenta per cento" mediante il concorso per titoli ed esame scritto (art. 12 del medesimo d.lgs. n. 53/2001).

Nell’ambito dell’art. 12 del decreto legislativo di cui sopra, è stato, poi, previsto – al comma 3 – che "ai fini dell’espletamento del concorso per titoli di cui all’art. 24 quater, lett. a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento".

Nel rispetto di tali prescrizioni l’Amministrazione resistente ha indetto il concorso interno per titoli di servizio a 3.824 posti, "riservato agli assistenti capo, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica" al 31 dicembre 2000, di cui al D.M. 30 gennaio 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale – Supplemento Straordinario n. 1/3 del 10 febbraio 2003.

In particolare, all’art. 2 del bando ha stabilito la partecipazione al concorso del "personale con la qualifica di assistente capo alla data del 31 dicembre 2000, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica stessa alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso aumentato del 30 per cento".

Come risulta dagli atti (in particolare, dalla memoria depositata dall’Amministrazione in data 1 dicembre 2010), l’applicazione di tale previsione ha comportato la non ammissione delle domande dei ricorrenti "al successivo esame per la valutazione dei titoli di servizio posseduti, atteso che gli interessati, secondo l’ordine di anzianità, non sono rientrati nel numero dei posti previsti nel bando aumentati del 30%".

Ciò detto, appare evidente che il riferimento operato dai ricorrenti alle disposizioni sull’esclusione non è pertinente, atteso che:

– nel caso in esame, non si tratta di esclusione dal concorso ma di semplice individuazione dei candidati ammessi a partecipare al concorso stesso. In definitiva, l’operato dell’Amministrazione in contestazione – da identificare con l’operato che ha condotto alla mancata valutazione delle domande dei ricorrenti – rappresenta una fase della procedura di concorso – per così dire – "anticipata" che, in quanto del tutto avulsa dalla disamina di situazioni soggettive specifiche, si profila distinta dalle ipotesi di esclusione;

– quanto affermato trova – del resto – conferma anche nella formulazione dell’art. 2 del bando di concorso, il quale distingue tra "ammissione" ed "esclusione" e – nel contempo – riconduce l’esclusione al "difetto dei requisiti richiesti", il quale – implicando un’analisi della situazione specifica del candidato – non può non presupporre l’ammissione di quest’ultimo al concorso.

In conclusione, le censure in esame sono infondate, tenuto conto che si fondano su prescrizioni estranee al caso in esame.

3. In esito a considerazioni sulla propria situazione personale, ritenuta esaustiva dal punto di vista dei requisiti richiesti, i ricorrenti avvertono, poi, la necessità di soffermarsi sull’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 53, denunciando contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il Collegio non ritiene che vi sia almeno un ragionevole dubbio sulla legittimità costituzionale della norma de qua, ossia che la questione di illegittimità sollevata "non sia manifestamente infondata".

Al riguardo, assume sicuro carattere dirimente il rilievo che si trattava di un concorso interno, per meri "titoli", rispetto al quale si prospettava un particolarmente elevato numero di domande (indicato dall’Amministrazione in 7000).

In ragione di tale constatazione, l’introduzione a livello normativo di un criterio utile per la "riduzione" del numero dei candidati basato sull’anzianità nella qualifica appare ragionevole, anche in considerazione dell’osservazione che – presumibilmente – ad una maggiore anzianità corrisponde maggiore esperienza e, dunque, anche il conseguimento di maggiori titoli.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso è infondato.

Tenuto conto delle peculiarità della questione prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter respinge il ricorso n. 5673/2004.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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