REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 25 giugno 2009, n. 32 Interventi per combattere la poverta’ ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. E’ necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari. 2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non piu’ commercializzabili ma sempre commestibili. 3. E’ importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse. Si approva la presente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di solidarieta’ sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attivita’ svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2

Beneficiari

1. La Regione assume le finalita’ di cui alla presente legge nei
propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi,
per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di
cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza
sociale), che esercitano in modo prevalente l’attivita’ di cui
all’art. 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) operare in Toscana;
b) documentare l’attivita’, esercitata da almeno cinque anni in
modo continuativo;
c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
d) operare con una progettualita’ di rete a livello territoriale.

Art. 3 Interventi 1. La Regione, in attuazione delle finalita’ di cui all’art. 1, individua gli obiettivi e le modalita’ di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla giunta regionale. 2. Il programma persegue i seguenti obiettivi: a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale; b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettivita’; c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’art. 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili; d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attivita’ di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari. 3. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un’apposita convenzione approvata dalla giunta regionale. 4. La convenzione prevede le modalita’ e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonche’ le modalita’ per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Per il programma pluriennale di cui all’art. 3 e’ autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull’unita’ previsionale di base (UPB) 234 «Programmi ed azioni per il sostegno dell’inclusione sociale – Spese correnti». 2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio. La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0602&tmstp=1267607561426

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *