Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 26 maggio 2006 e depositato il 9 giugno 2006 A.S., in qualità d’invitante, ha impugnato il provvedimento prot. n. 261 del 28/04/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da H.R.C.R.
Il Consolato d’Italia a Cuba non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 4728/06 del 30 agosto 2006 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene di potere prescindere dalla nullità della notifica dell’atto introduttivo, dovuta alla violazione dell’art. 11 r.d. n. 1711/33 (essendo la notifica stata effettuata direttamente presso l’autorità emanante e non all’Avvocatura dello Stato competente), stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
A.S., in qualità di invitante, impugna il provvedimento prot. n. 261 del 28/04/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da H.R.C.R.
Il gravato diniego di visto risulta, nel merito, corretto alla luce della normativa vigente.
Infatti, secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall’art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).
Nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".
L’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio".
Secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
"a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)".
La direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.
Pertanto, dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).
A tal fine, l’interessato deve fornire all’amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio".
Le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l’esistenza di significativi legami familiari, l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.
Nella fattispecie le condizioni in esame non risultano dimostrate dall’interessata che, come risulta dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata con nota del 17/07/06, non ha fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilità del suo rientro nel Paese di origine.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato nella prima censura, la richiedente il visto non è in possesso dei requisiti necessari per l’ingresso nel nostro Paese.
Inoltre, a fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, la carenza motivazionale, dedotta nel secondo motivo, è inidonea a determinarne l’annullamento in sede giurisdizionale secondo quanto previsto dagli artt. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 e 4 comma 2° d. lgs. n. 286/98, disposizione, quest’ultima, che consente all’amministrazione di non motivare il diniego di visto per turismo ferma restando la possibilità per il Giudice di verificare – nel corso del giudizio – la legittimità delle ragioni poste a base del diniego.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Nessuna statuizione deve essere emessa per le spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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