REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2009, n. 5

Modificazioni del regolamento regionale 1° aprile 2008, n. 2, concernente «Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Umbria n. 25 del 3 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Modificazioni all’art. 3

1. Il comma 6 dell’art. 3 del regolamento regionale 1º aprile
2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13
febbraio 2007, n. 4 – Disciplina in materia di requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e’ sostituito dal
seguente:
«6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono
derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti, ai
sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq
avente profondita’ non superiore a 150 cm calcolata dal livello
dell’acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente
profondita’ non superiore a 120 cm calcolata dal livello
dell’acqua.».
2. Dopo il comma 6 dell’art. 3 del r.r. 2/2008 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti
bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali
salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non
accompagnati da un adulto.
6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonche’ delle
piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture
ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali
non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6,
possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti
ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano
messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
a) informazione agli utenti dell’assenza del servizio di
assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il
libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire
l’autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondita’ del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi
di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se
non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali
salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo
vasca.».
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 28 maggio 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0537&tmstp=1267688938809

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