Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.M., limitatamente ai reati di tentata estorsione di cui ai capi 1, 4 e 5 e in relazione alla violazione della legge sulle armi di cui al capo 6.
Osservava che nei motivi di impugnazione non vi era alcuna contestazione sui gravi indizi di colpevolezza in relazione alle tentate estorsioni riguardanti C.A. e D.G. F., onchè per il reato in materia di armi, e quindi sul punto richiamava per relationem l’ordinanza applicativa, ricordando che il compendio indiziario era costituito da intercettazioni telefoniche che lo avevano visto protagonista e da conversazioni intercettate nei confronti delle parti lese, nonchè da individuazioni fotografiche.
In relazione alla tentata estorsione ai danni di C. A. e M., l’unica per la quale erano stati contestati i gravi indizi, osservava che l’indagato nel corso di talune conversazioni intercettate aveva confessato il reato, aveva affermato di essere un affiliato al clan genovese e di aver perpetrato alcune richieste estorsive.
Quanto al fatto che le persone offese si erano rifiutate di rendere dichiarazioni, osservava che ciò era dovuto a paura di ritorsioni;
agli atti vi era comunque la relazione di servizio del Comandante della Stazione di Pietrastornina che aveva ricevuto in tal senso le confidenze di A., nonchè alcune conversazioni intercettate che provavano la sussistenza del reato.
Osservava poi che era configurabile l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sotto il duplice profilo dell’utilizzo della metodologia camorristica e dell’agevolazione dell’associazione, tenuto conto delle modalità prevaricatrici, della tempistica delle azioni, dall’assenza di causali lecite nelle richieste di denaro, dell’utilizzo di un linguaggio tipico quale l’evocazione dei bisogni dei carcerati di Nola e il riferimento al clan Cava.
Sotto il profilo cautelare sussisteva il concreto pericolo di reiterazione per le modalità esecutive, la gravita delle condotte, la loro non occasionalità, la negativa personalità dell’indagato, il legame con la criminalità organizzata, dal che se ne deduceva che operava la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e che l’unica misura era quella della custodia in carcere.
Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva – violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione alla gravita indiziaria per tutte e tre le estorsioni contestate, basata solo su alcune intercettazioni senza sottoporre a riesame l’intero materiale probatorio e senza valutare che le persone offese non avevano confermato le minacce, che le presunte confessioni dell’indagato avevano altro scopo e dovevano essere valutate nella dinamica dei rapporti con i suoi interlocutori;
– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante basata sui medesimi elementi senza sottoporre ad adeguata verifica le conversazioni intercettate;
– illogicità e carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, mancando ogni riferimento al concreto pericolo di reiterazione, senza tenere conto che l’indagato svolgeva una vera e propria attività lavorativa e che la sua condotta era consistita solo nell’accompagnare persone verso i vincitori del lotto.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua sostanziale genericità limitandosi a ripercorrere le argomentazioni dell’ordinanza senza contrastarla e senza individuare elementi di contraddizione e di illogicità. Si tratta per lo più di frasi di stile prive di concrete critiche alla motivazione e con argomentazioni che in modo tautologico la contestano. Neppure una considerazione viene spesa per contrastare la circostanza che in relazione alla maggior parte degli episodi in contestazione non vi erano stati motivi di riesame sulla gravità indiziaria, che oggi viene invece proposta col ricorso per cassazione.
L’ordinanza per contro appare logicamente e congruamente motivata con riferimenti puntuali ai contenuti delle intercettazioni, alle individuazioni fotografiche operate dalle persone offese, agli accertamenti di polizia, all’informativa di P.G su quanto riferito da C., agli elementi sui quali si fonda la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alle concrete esigenze cautelari.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
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