Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in date 30/12/05 e 02/01/06 e depositato il 27/01/06 M.B., M.M. ed I.C. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1837 del 29/09/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 31 gennaio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Municipio XII del Comune di Roma, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1078/2006 del 16 febbraio 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
M.B., M.M. ed I.C. impugnano la determinazione dirigenziale n. 1837 del 29/09/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in un aumento di superficie residenziale, realizzato anche tramite chiusura di un ingresso e mutamento di destinazione d’uso, e nella suddivisione del fabbricato in due unità immobiliari.
Con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità dell’atto impugnato che non avrebbe potuto essere adottato in relazione ad opere per le quale erano state previamente presentate istanze di condono edilizio.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".
Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 9 dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato al Comune di Roma 5 istanze di condono edilizio aventi ad oggetto la maggior parte delle opere contestate con il provvedimento impugnato.
Ne consegue che prima della definizione dei procedimenti scaturiti dalla presentazione delle istanze di condono il Comune di Roma, in virtù del richiamato art. 38 l. n. 47/85, non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato.
La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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