T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1682 avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnata la nota del 1962000 della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, con la quale è stata comunicata la rideterminazione del contributo previdenziale a carico del ricorrente, in relazione al reddito percepito quale giudice di pace.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorrente è, infatti, un avvocato iscritto alla Cassa di previdenza forense che esercita altresì le funzioni di giudice di pace. Non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva relativa al rapporto di pubblico impiego deve farsi riferimento ai consueti criteri di riparto.

La rideterminazione del contributo a suo carico riguarda un rapporto di carattere privatistico, rispetto al quale la Cassa forense non può dirsi né organo dell’amministrazione né soggetto che esercita poteri autoritativi.

La Corte di cassazione, a partire da decisioni, ormai risalenti, non ha avuto dubbi sulla propria giurisdizione in materia di contributi delle casse previdenziali dei professionisti.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra la cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori ed i professionisti esercenti la libera professione forense che lamentano la mancata applicazione da parte della cassa, per la determinazione del contributo soggettivo da commisurare al reddito prodotto nell’anno 1980, dei criteri di calcolo previsti dall’art. 24, comma 2, l. 20 settembre 1980 n. 576, più favorevoli agli iscritti rispetto a quelli elaborati dalla normativa previgente (Cassazione civile, sez. un., 01 marzo 1983, n. 1534).

In particolare l’orientamento costante della Cassazione afferma che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. civ., comma 1(per tutte Cass., 22 agosto 2003 n. 12380, 25 novembre 2003 n. 18013, 22 giugno 2004 n. 11646, 27 ottobre 2004 n. 20829, 14 gennaio 2005 n. 616, 12 giugno 2006 n. 13594; Cass.civile, sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art 11 del d.lgs n° 104 del 2010.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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