Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Gip presso il Tribunale di Massa, con provvedimento dell’1/2/2010. respingeva la richiesta, avanzata da N.B. e A. M., di revoca del sequestro preventivo, precedentemente disposto, in data 13-14/10/05. avente per oggetto il cantiere e l’area del (OMISSIS), sito in località (OMISSIS), area sulla quale doveva procedersi alla realizzazione di un parcheggio, per la cui realizzazione era stata indetta rituale gara di appalto. Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello ex art. 322 bis c.p.p. avanzato dagli interessati, con ordinanza del 18/3/2010, ha rigettato il gravame.
Propone ricorso per Cassazione la difesa dei prevenuti, con il seguente motivo:
-ha errato il Tribunale nel ritenere la configurabilità del reato ipotizzato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis. in quanto nel caso in esame, comunque non si tratterebbe di rifiuti pericolosi.
Gli accertamenti specifici, disposti durante le indagini preliminari, hanno permesso, infatti, di evidenziare che i materiali scaricati all’interno dell’area in questione sono idonei, sotto l’aspetto dimensionale e chimico, alla funzione per cui essi erano stati trasportati in tale sito, escludendo la presenza di materiali inquinanti, a conferma dei parametri di legge, come evidenziato nella perizia disposta in sede di incidente probatorio.
Ne consegue che non si ravvisano le esigenze cautelari che sottendevano al sequestro preventivo e non può ravvisarsi la necessità di mantenere il terreno de quo a disposizione dell’autorità giudiziaria al fine di evitare il protrarsi e l’aggravarsi delle conseguenze del reato, poichè nessuna attività illecita è stata dimostrata.
La difesa degli indagati ha inoltrato in atti memoria con cui specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso che, in ogni caso, il mantenimento della misura cautelare lede il legittimo interesse del Comune di Aulla ad avere la piena disponibilità del terreno de quo.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La argomentazione motivazionale adottata dal Tribunale si palesa del tutto logica e corretta.
La difesa del N. e dell’ A. eccepisce la erronea configurabilità da parte del decidente del reato ipotizzato, ex D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, (oggi previsto e punito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), osservando che, nel caso in esame, comunque non si tratterebbe di rifiuti pericolosi.
Orbene non si ravvisa alcun collegamento tra la fattispecie di reato, ipotizzata a carico dei prevenuti, e la natura dei rifiuti, in quanto le operazioni sanzionate, tassativamente elencate dalla norma, consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione e in ogni caso, nella gestione abusiva dei rifiuti (pericolosi e non), abusività che riguarda non solo la ipotesi di gestione clandestina di rifiuti, ma anche quelle di gestioni eseguite in difformità alle disposizioni imposte dal titolo abilitativo (Cass. 2/7/07. n. 28158; Cass. 11/10/06. n. 40330).
A giusta ragione, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare il fumus del reato contestato ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, specificamente sotto il profilo del ricevimento, trasporto e gestione dei materiale, in assenza di specifica autorizzazione, nonchè del reato di tentata truffa ai danni del Comune di Aulla, visti i risultati degli accertamenti eseguiti dal N.O.E. di Firenze e dall’ing. I., che hanno permesso di accertare lo scarico di materiale difforme a quello consentito, sull’area antistante il Cimitero di (OMISSIS). attraverso il raggiro consistito nella redazione di documenti inerenti il deposito, a fine di riempimento, con codice identificativo non corrispondente.
Del pari, corretto e plausibile si rivela il discorso giustificativo sviluppato dal giudice di merito sulla sussistenza del periculum in mora poichè non avendosi certezza della revoca da parte dell’ente territoriale della aggiudicazione dei lavori in favore della A.T.I. S.A.N.A. – INERT. ECO, deve presumersi che, in caso di revoca del sequestro, si darebbe corso alla esecuzione del contratto di appalto e, così, al consolidamento degli effetti della condotta criminosa.
Privo di pregio risulta essere, anche, quanto dedotto nella memoria difensiva, inoltrata in atti, attinente all’interesse del Comune di Aulla di rientrare nella piena disponibilità dell’area sottoposta a cautela, in quanto la ritenuta sussistenza del fumus del reato contestato rende, in ogni caso, non pertinenti le ragioni poste a supporto dell’invocata revoca della misura cautelare reale, al fine di permettere all’ente territoriale di completare le opere oggetto di appalto.
Osservasi che in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poichè esso cade in un momento processuale, quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni.
Non è, pertanto, consentito in tale sede di verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile come fattispecie astratta di reato.
Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (Cass. S.U. 4/5/2000, n. 7), antigiuridicità rinvenibile nel caso in esame.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il N. e l’ A. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., devono, altresì, essere condannati, singolarmente, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.
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