Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto F.S. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 30.10.2009, con il quale era stata respinta la richiesta di dissequestro di un’area di proprietà comunale occupata dal F.. Si rileva in punto di fatto nell’ordinanza che parte dell’area oggetto di occupazione abusiva era stata concessa in uso al F., titolare di un esercizio commerciale denominato (OMISSIS), dal Commissario Straordinario del Comune di Napoli con provvedimento del 13.7.1987 di durata ventennale e relativo ad una superficie di mq. 187. Al momento del sopraluogo della Polizia Municipale era stato accertato che il F. aveva occupato una superficie pari a mq 540, sulla quale aveva realizzato un manufatto in muratura di circa 200 mq adibito a bar ed altre opere.
In considerazione della scadenza del titolo legittimante l’occupazione, dell’ampliamento della superficie occupata e della realizzazione sulla stessa di opere abusive, era stato disposto il sequestro dell’area in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..
Si rileva ancora in punto di fatto nell’ordinanza che il dirigente della 7^ Direzione Centrale del Comune di Napoli con atto del 20.7.2009 aveva respinto una sollecitazione dell’interessato ad ottenere la concessione per l’occupazione della predetta area, osservando che il Servizio Antiabusivismo aveva già notificato al F. un provvedimento finalizzato all’abbattimento del manufatto, in quanto opera abusiva, e che tale situazione era preclusiva di qualsivoglia determinazione da parte del suo ufficio.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha ritenuto illegittima ed emessa da un organo incompetente la disposizione dirigenziale in data 15.10.2009 della stessa 7^ Direzione Centrale del Comune di Napoli, con la quale è stata concessa al F. l’occupazione dell’area;
disposizione dirigenziale sulla quale era stata fondata la richiesta di dissequestro della medesima.
Sul punto nell’ordinanza sì osserva che detta disposizione dirigenziale è frutto di contraddittoria ed illegittima determinazione della P.A. e che è stata emessa da un organo incompetente, essendo in facoltà del solo Consiglio Comunale disporre la deroga all’obbligo di demolire le opere abusive imposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge.
Si deduce, in sintesi, che il Tribunale ha fondato il rigetto dell’appello avverso il diniego di dissequestro dell’area sulla disapplicazione dell’atto amministrativo che aveva concesso l’occupazione della medesima al F..
Si osserva, quindi, che il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione di diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa o la legalità dell’atto amministrativo si presenti come elemento costitutivo della fattispecie costituente reato, allorchè sia frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico. Nel caso in esame il provvedimento concessorio è stato emesso dall’organo dell’amministrazione comunale competente ad emanarlo, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, art. 107, lett. f), nonchè della delibera del Consiglio Comunale del 28 aprile 2009 e da conto delle ragioni del potere esercitato e delle motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento anche in relazione all’ordinanza del TAR che ha sospeso l’ordine di demolizione.
Si conclude che nel caso in esame il giudice penale ha sindacato la congruità delle motivazioni addotte a sostegno del provvedimento, sostituendo a queste ultime le proprie, e che il rilascio della concessione all’occupazione ha fatto venir meno la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificavano il sequestro.
Il ricorso non è fondato.
L’uso, sia pure temporaneo, dell’area e degli immobili realizzati abusivamente sulla stessa determina la protrazione della lesione del bene giuridico protetto dalla normativa in materia urbanistica ed edilizia, quale conseguenza dell’incidenza che detto uso esplica sul carico urbanistico e sull’assetto del territorio, sicchè correttamente è stata ritenuta dai giudici di merito illegittima la concessione in uso dei manufatti abusivi, necessariamente consequenziale a quella dell’area, in assenza di un provvedimento proveniente dal competente organo consiliare del Comune che abbia dichiarato la esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei manufatti ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5).
Va anche rilevato in proposito che l’ordinanza del TAR, di sospensione dell’ordine di demolizione, citata dal ricorrente, non è affatto fondata su un giudizio, sia pure sommario, in ordine alla legittimità delle opere realizzate, ma esclusivamente sulla ritenuta carenza di motivazione sul punto della attualità dell’interesse della pubblica amministrazione all’emissione del provvedimento.
Appare inoltre particolarmente rilevante, a sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento di concessione in uso delle opere abusive eseguite sull’area di proprietà comunale, la circostanza evidenziata dal provvedimento impugnato, che le stesse sono state altresì realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, con conseguente obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Si palesa, quindi, evidente che la concessione in uso dei manufatti realizzati in assenza di autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è idonea a protrarre la lesione del vincolo stesso, finchè non intervenga la valutazione della autorità competente in ordine alla compatibilità paesaggistica del mantenimento dei manufatti e del loro uso.
Va infine rilevato che, stante la manifesta illegittimità del provvedimento di concessione in uso delle opere abusivamente realizzate, la restituzione delle stesse all’indagato risulta idonea a configurare la protrazione o ulteriore commissione del reato oggetto di indagine.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.