Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1135 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla società T.E.S. avverso il provvedimento con il quale, dopo un complesso iter procedimentale, è stata respinta, in data 16 luglio 2008, l’istanza di verifica e certificazione di un progetto di risparmio energetico, presentata da T.E. il 17 gennaio 2007 ai fini di cui al d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, assunto in ottemperanza agli impegni derivanti per lo Stato dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul presupposto che la scadenza del termine previsto dall’art. 16, comma 2, d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, contente il regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per il deposito di memorie e documenti non precluda, contrariamente a quanto ha ritenuto l’Amministrazione, la possibilità di acquisire al procedimento atti e documenti, che potrebbero essere presentati anche nel corso dell’audizione finale o nel successivo termine indicato dalla medesima Autorità per il deposito di memorie, come è avvenuto nella fattispecie in esame.

Tale decisione merita conferma.

La questione oggi in esame è già stata oggetto di numerose decisioni del Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2010, n. 1634), dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, che hanno chiarito che ai termini procedimentali assegnati agli interessati dal d.P.R. n. 244 del 2001 non può essere riconosciuta natura perentoria improrogabile. Più in particolare, deve essere ribadito che l’audizione personale prevista alla fine del procedimento non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la parte interessata, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche come una fase utile ad acquisire ulteriori elementi.

Sulla scorta dei principi sopra illustrati, ormai consolidati, l’appello si palesa infondato e deve essere respinto. Tale conclusione esime il Collegio dall’esaminare profili di improcedibilità dell’appello per effetto di provvedimenti adottati dall’Autorità in data successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto del presente giudizio.

In conclusione, la sentenza impugnata merita conferma.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità per l’energia e il gas, con la precisazione, a fini conformativi, che il procedimento di riesame trova il suo fondamento nel "controllo a campione" previsto dall’art. 14 delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica, predisposte dalla medesima Autorità con deliberazione n. 103 del 2003 in attuazione del d.m. 24 aprile 2001, anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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