Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. PREDEN Roberto – Presidente Dott. FILADORO Camillo – Consigliere Dott. CALABRESE Donato – Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso 9114/2007 proposto da;
CA. RO. , in qualita’ di procuratrice speciale della madre PI. FR. elettivamente domiciliata in Roma, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CUFFARO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente – contro GI. DO. , MI. AS. SPA;
– intimati – sul ricorso 11516/2007 proposto da;
GI. DO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLEMENTE IX 123, presso lo studio dell’avvocato STRACUZZI ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRACUZZI OTTAVIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente – contro CA. RO. , MI. AS. SPA;
– intimati – avverso la sentenza n. 66/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, 2 SEZIONE CIVILE, emessa il 12/01/2006, depositata il 09/02/2006, R.G.N. 791/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2009 dal Consigliere Dott.
CHIARINI MARIA MARGHERITA;
udito l’Avvocato CUFFARO ANTONIO;
udito l’Avvocato STRACUZZI ATTILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 luglio 1987 Pi.Fr. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina Gi.Do. e la s.p.a.
Ll. In. deducendo che il (OMESSO), mentre percorreva (OMESSO) a velocita’ moderata, giunta all’incrocio con (OMESSO) si fermava allo stop e, accertatasi che non sopravveniva nessuno, si immetteva in detta strada, ma le si spegneva il motore prima di superare la mezzeria; mentre stava rimettendo in moto, sopravveniva a forte velocita’ un’alfetta guidata dal Gi. che, percorrendo (OMESSO) a cavallo della mezzeria nonostante la strada fosse sgombra e in quel punto anche piu’ larga per uno spiazzo sulla destra rispetto alla direzione del predetto, investiva violentemente la Fiat facendola ruotare due volte e spingendola a notevole distanza in una cunetta esistente sul margine sinistro della strada. A causa delle gravissime lesioni riportate, rimaneva completamente paralizzata con invalidita’ al 100%. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Costoro contestavano la domanda attribuendo la responsabilita’ alla Pi. , che non aveva rispettato lo stop. Il Gi. avanzava domanda di mala gestio nei confronti dell’assicurazione.
Il Tribunale di Barcellona, ravvisato il concorso di colpa nella misura del 90% della Pi. per non aver rispettato lo stop, e del 10% del Gi. perche’ non procedeva a velocita’ adeguata allo stato dei luoghi e sulla sua destra, condannava questi e la sua assicurazione a pagarle lire 47.053.548, oltre rivalutazione monetaria sull’importo di lire 996.692, escludendo la mala gestio dell’assicurazione stante la minima percentuale di responsabilita’ del suo assicurato.
La sentenza di appello confermava la sentenza di primo grado sulla graduazione delle colpe, ma riconosceva anche i danni all’auto della Pi. , nella misura del 10%, che liquidava in lire 60 mila, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Confermava altresi’ il rigetto della domanda del Gi. per mala gestio dell’assicurazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza 196/2002, accoglieva il ricorso principale della Pi. per contraddittorieta’ della motivazione della sentenza di appello sulla valutazione della C.Testo Unico perche’, pur avendo condiviso l’individuazione del punto di collisione oltre lo stop di (OMESSO), percorsa dalla Pi. , aveva disatteso, senza ragione, l’accertamento della velocita’ dell’Alfa Romeo, condotta dal Gi. , "non particolarmente moderata, ma notevole", mentre l’energia cinetica della Fiat era stata particolarmente moderata, come era desumibile sia dai danni riportati dalle auto, sia dalla posizione finale di esse. Inoltre la sentenza aveva accertato che il Gi. non ebbe il tempo tecnico di frenare, ma senza indicare a quale distanza egli poteva avvistare la Fiat e se aveva lo spazio per passare tenendo la destra senza investirla. Pertanto, ritenuti tali accertamenti punti decisivi, rinviava al giudice di merito per un maggiore approfondimento. Dichiarava assorbito il ricorso incidentale.
Con sentenza del 9 febbraio 2006 la Corte di appello di Messina confermava il grado di responsabilita’ accertato dalla precedente sentenza sulle seguenti considerazioni: 1) le versioni dei fatti rese dalle parti erano in contrasto tra loro e quella della Pi. contraddittoria, avendo nell’immediatezza dichiarato di essere stata investita dall’auto del Gi. mentre era ferma allo stop; poi di aver superato lo stop e di esser stata investita mentre il motore della sua auto si era spento; infine di esser stata investita dopo aver superato il segnale di stop e mentre procedeva a velocita’ ridottissima per scorgere i veicoli provenienti da destra, come quello del Gi. ; 2) dal rapporto dei CC intervenuti allorche’ le auto erano nella posizione di quiete e dalle valutazioni della C.Testo Unico emergeva: a) l’auto del Gi. aveva investito quella della Pi. ; b) il punto di collisione tra le auto era ben oltre il segnale di stop, in cui la visibilita’ delle auto provenienti da destra era impedita da un muretto e l’auto della Pi. occupava l’incrocio, in violazione del diritto di precedenza del Gi. , ed infatti le era stata elevata contravvenzione; c) l’auto del Gi. non procedeva a velocita’ superiore al limite di 50 Km, mentre quella della Pi. a velocita’ ridottissima, come desumibile dalla posizione di quiete assunta dai veicoli; d) non vi erano tracce di frenata del Gi. perche’ non aveva avvistato la Pi.
e quindi non aveva rallentato la velocita’ effettiva; 3) la possibilita’ di avvistamento a 130 mt. da parte delle auto provenienti da c. da (OMESSO), come quella del Gi. , dell’incrocio con via (OMESSO), da cui proveniva la Fiat della Pi. , riguarda veicoli che gia’ si trovano nell’incrocio, mentre, da quanto suddetto, deve dedursi che la Fiat della Pi. si sia immessa nell’incrocio, sia pure a velocita’ ridottissima, al momento di sopravvenienza dell’Alfetta del Gi. ; 4) la possibilita’ di sterzata a destra per il Gi. era impedita dall’intersezione con la strada percorsa dai veicoli provenienti da (OMESSO), alla destra del Gi. , e dalla deviazione a sinistra, a detto incrocio, della via (OMESSO) nella direzione di marcia della Pi. ; 5) quegli procedeva in prossimita’ dell’asse stradale anziche’ tenendo la sua destra, ma la strada era larga soltanto 6,10 mt.; 6) la roteazione due volte della Fiat non era provata ne’ dalla relazione dei CC, ne’ dalla C.T.U., ne’ dai danni ai veicoli, ed infatti il Gi. non era stato contravvenzionato per eccesso di velocita’; 7) pertanto era da confermare la minima percentuale di responsabilita’ di costui nella determinazione del sinistro. Non vi era interesse del Gi. alla domanda di garanzia perche’ il risarcimento riconosciuto era nei limiti del massimale; comunque l’esigua responsabilita’ del Gi. giustificava il rifiuto dell’assicurazione di corrispondere transattivamente l’intero massimale e quindi la mala gestio non sussisteva.
Ricorre per cassazione Ca.Ro. in qualita’ di procuratrice speciale di Pi.Fr. cui resiste Gi. Do. che ha altresi’ proposto ricorso incidentale. La Mi. as. non ha svolto attivita’ difensiva. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi.
1.1- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054 e 2697 c.c. e degli articoli 113 e 116 c.p.c.". Il principio cardine per l’accertamento della responsabilita’ dei conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro stradale e’ la corresponsabilita’ stabilita dell’articolo 2054 c.c., comma 2 per superare il quale occorre provare la responsabilita’ esclusiva di uno dei conducenti: l’accertamento della colpa di un conducente peraltro non esclude quella dell’altro che, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi di essersi uniformato alle norme della circolazione e di comune prudenza e di esser stato in condizioni di non potere evitare il sinistro.
Non essendovi testimoni ed essendo contrastanti le versioni delle parti, elemento di prova e’ la relazione del C.Testo Unico che ha riscontrato la velocita’ ridottissima della Pi. ovvero lo stato di fermo del suo veicolo, e la velocita’ notevole del Gi. e quindi l’unica regola applicabile era quella presuntiva che il Gi. non ha superato e che non poteva esser superata da una rilettura della perizia.
Incomprensibilmente poi, per la conformazione della strada, congetturata dalla Corte, e’ stata negata la possibilita’ di manovre di emergenza da parte del Gi. . Quindi la Corte di merito ha affermato che non vi sono elementi per ritenere che il Gi. marciasse ad una velocita’ superiore a 50 km/h pur senza che egli lo abbia provato, ne’ aveva provato di aver viaggiato a destra, ed anzi il C.Testo Unico aveva accertato che egli viaggiava in prossimita’ dell’asse stradale, nella corsia opposta a quella che doveva percorrere, e pertanto la Corte di merito e’ incorsa nello stesso errore commesso dalla prima decisione di appello, sanzionata dalla Corte di Cassazione, sovvertendo il principio secondo cui spettava al Gi. dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed in particolare di aver rispettato il limite di velocita’ richiesto dalla situazione dei luoghi e di aver viaggiato sul margine destro e non contromano, in difetto dovendosi applicare la presunzione legale di pari responsabilita’.
Conclude quindi chiedendo alla Corte di affermare "che solo in presenza di una prova specifica fornita da ciascuno dei conducenti puo’ esser superata la presunzione legale di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2".
1.2- Con il secondo motivo la medesima deduce: "Omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Il primo approfondimento richiesto dalla Cassazione riguarda la velocita’ tenuta dal Gi. secondo il C.Testo Unico – "notevole" e "non particolarmente moderata" – mentre la Corte ha ribadito quanto affermato nella sentenza cassata e cioe’ che non vi era prova che l’Alfetta viaggiasse a velocita’ superiore al limite consentito, senza neppure accertare se era comunque superiore a quella consentita dalla situazione dei luoghi; altro punto non esaminato della C.Testo Unico e’ che l’auto investitrice ha fatto ruotare la Fiat 126 provocando una collisione della parte posteriore dei due mezzi e spingendo la macchina investita sul bordo della Via (OMESSO). Ulteriore punto contraddittorio e’ aver escluso l’avvistamento della Pi. da parte del Gi. perche’ l’attraversamento sarebbe stato effettuato proprio al momento del sopraggiungere dell’auto di costui e benche’ la velocita’ della Pi. era ridottissima e percio’ non poteva esser repentina ed improvvisa, tanto piu’ che l’urto era avvenuto sulla intersezione tra le due strade. Questa circostanza peraltro dimostra che il Gi. viaggiava non all’interno della sua corsia, ma contromano come emerge dal grafico del C.T.U..
I motivi, congiunti, sono fondati.
Il giudice del rinvio, secondo le indicazioni della Cassazione, doveva determinare la misura del concorso del comportamento del Gi. nella determinazione del sinistro in base alla gravita’ delle violazioni commesse e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate (articolo 1227 c.c., comma 1), esprimendo il relativo giudizio in modo completo, corretto e coerente dal punto di vista logicogiuridico.
Le violazioni accertate e gli ulteriori approfondimenti svolti hanno evidenziato, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il Gi. non aveva rispettato ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 102, commi 1 e 2, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 104, comma 1, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 1 – applicabile ratione temporis – che rispettivamente recitano;
"E’ obbligo del conducente regolare la velocita’ dei veicoli in modo che, tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. La velocita’ deve esser particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita’, dei crocevia e delle biforcazioni … nei passaggi stretti o ingombrati". "I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera. I conducenti approssimandosi ad un crocevia debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti"..
Tuttavia i giudici di appello hanno ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dell’investimento dell’auto Fiat condotta dalla Pi. , che non aveva rispettato l’obbligo di dargli la precedenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 2), pur affermando che egli non aveva potuto avvistarla se non quando questa si era gia’ immessa nell’incrocio e quindi non era riuscito a frenare (punti 2 a, b e d, 3 e 4 della motivazione della sentenza impugnata, riassunta in narrativa).
Pertanto, ponendo a fondamento della decisione tale affermazione, da un lato detti giudici non hanno considerato che i veicoli favoriti non debbono tenere una velocita’ tale che renda impossibile un tempestivo e adeguato rallentamento anche nell’ipotesi dell’immissione repentina nel crocevia di veicoli provenienti da una strada con obbligo di concedere la precedenza (articolo 105 C.d.S., comma 1).
Dall’altro hanno eluso le ragioni della cassazione della precedente sentenza di appello, avendo ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dello scontro senza determinare l’efficienza causale della condotta di guida di costui in proporzione della sua colpa, specifica e generica. Ed infatti dagli accertamenti effettuati – C.Testo Unico – era emerso che egli aveva violato sia l’obbligo di adeguare la velocita’ in relazione al tipo (Alfetta) di auto condotta, alle condizioni dei luoghi e alle caratteristiche delle strade intersecatesi (colpa specifica), che non gli consentivano agevoli manovre di emergenza (sentenza impugnata, punto 4 della narrativa) e rendevano prevedibile (colpa, generica concreta) che chi proveniva – come la Pi. – dalla strada con obbligo di dare la precedenza, potesse immettersi nell’incrocio a velocita’ ridottissima, tanto da poter determinare l’arresto del veicolo, per la scarsa visibilita’ di esso (punto 2 b) della sentenza impugnata), sia l’obbligo di viaggiare al margine destro della carreggiata (colpa specifica).
Ne consegue che le censure vanno accolte e che la causa va rinviata al giudice di merito per procedere alla determinazione dell’efficienza causale delle condotte di guida del Gi. e della Pi. nel determinare lo scontro tra i veicoli – che, se persistono dubbi, sono da presumere uguali – fermo che ai fini della graduazione delle colpe non rileva quale delle due cause si sia verificata per prima (Cass. 484/2003).
2.- Con il ricorso incidentale Gi.Do. insiste nella subordinata richiesta di garanzia a carico della Mi.
As. s.p.a. in ordine ad un eventuale condannatorio eccedente il massimale assicurato.
Ed infatti la Corte di merito da un lato ha dichiarato assorbita la domanda del Gi. avendo rigettato quella della Pi. ;
dall’altro ha escluso la mala gestio dell’assicurazione per l’accertata prevalente responsabilita’ della predetta, pur se poi e’ stato corrisposto l’intero massimale. Quindi, se fosse affermata un’ ulteriore responsabilita’ del Gi. , automaticamente verrebbe meno la ragione dell’esclusione della mala gestio dell’assicurazione, tanto piu’ che a suo tempo la Pi. aveva accettato l’intero massimale in via transattiva che invece non era stato tempestivamente corrisposto.
Il motivo e’ fondato nei limiti di cui in appresso.
Infatti la Corte di merito deve esaminare la domanda di mala gestio dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore in base ai fermi principi di questa Corte secondo i quali tale responsabilita’ e’ configurabile allorche’ l’assicuratore rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato – rifiuto configurabile sia nell’ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell’ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile – da valutarsi fino al limite della colpa lieve – apprezzandone la ragionevolezza e vantaggiosita’ in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui il negozio si sarebbe dovuto concludere, e percio’ con giudizio "ex ante" e non "ex post", sulla base dell’esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilita’ fondata sulla colpa dell’assicuratore (Cass. 10696/1999).
3.- Concludendo i ricorsi vanno accolti. Il giudice del rinvio provvedere altresi’ a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.
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