T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 23-02-2011, n. 1042 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. G.M. espone in fatto di essere proprietario di un immobile sito in Frignano (CE) alla via G. Oberdan n. 55 per il quale ha realizzato talune opere in difetto di titolo abilitativo, assentite ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47 con concessione in sanatoria n. 52 del 21 ottobre 2004.

Con ricorso iscritto al numero di registro generale 5364 del 2008 e successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente impugna il provvedimento meglio specificato in epigrafe con il quale il Comune intimato ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento di condono edilizio.

Deduce in sintesi violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Frignano che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione. Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione di irricevibilità per tardività della notifica del ricorso rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato (effettuata a mezzo affissione all’albo pretorio comunale dal 3 ottobre al 23 ottobre 2007) ovvero alla data della richiesta di accesso agli atti avanzata dal Sig. M. il 6 giugno 2008 che reca in calce la dichiarazione del 9 giungo 2008 di ricezione del provvedimento impugnato.

3. Nel merito, non merita condivisione la censura che attiene al difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni logico – giuridiche sottese all’adozione del gravato atto di revoca.

4. In senso contrario, si osserva che nel provvedimento impugnato è chiaramente illustrata la relativa traiettoria argomentativa. Difatti, l’atto di ritiro si fonda sulla accertata discordanza tra la dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l’abuso successivamente condonato e quanto riportato nel titolo di proprietà dell’istante.

5. In dettaglio, il Comune ha contestato la circostanza (appresa in seguito al rilascio della sanatoria, per effetto dell’esposto presentato dal Sig. M.M., fratello del ricorrente e confinante) che, contrariamente a quanto rappresentato nella domanda di condono, alla data dell’abuso edilizio indicata nella domanda di condono (1976) il ricorrente non era ancora proprietario dell’immobile oggetto di sanatoria.

6. Neppure è fondata la censura che attiene alla violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, considerato che l’amministrazione comunale ha assolto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento con nota recante prot. 174 del 22 gennaio 2007 e depositata agli atti di causa dalla difesa del Comune.

7. Ne consegue anche l’infondatezza della doglianza sviluppata nel mezzo di gravame con la quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria del Comune che non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente, limitandosi a prendere atto dell’esposto inoltrato dal Sig. M.M. ed omettendo i doverosi accertamenti istruttori volti a sorreggere la determinazione adottata.

7.1. Sul punto, si osserva che, dopo la ricezione del suddetto esposto, il Comune ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori con nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 3864 del 6 settembre 2006 (con la quale venivano richiesti all’esponente chiarimenti urgenti in merito alle incongruenze rilevate nella pratica di condono) e con la precitata comunicazione di avvio del procedimento.

7.2. Peraltro, giova aggiungere che la discordanza circa la data di realizzazione dell’abuso veniva riconosciuta anche dal ricorrente il quale, nella nota del 12 febbraio 2007 indirizzata al Comune di Frignano, espressamente ammetteva di aver realizzato gli abusi edilizi nel mese di ottobre 1981 e che, per mero errore materiale, nell’istanza di condono dichiarava di aver realizzato le opere nel 1976. Lo stesso dichiarava altresì di essere divenuto proprietario dell’immobile in questione con atto del 29 settembre 1980 del Notaio Giovanni Lupoli.

7.3. Tuttavia, nonostante le precisazioni fornite dal ricorrente, permane la discordanza ravvisata dal Comune che ha ravvisato il difetto del titolo di proprietà al tempo della commissione dell’abuso: difatti, come si legge nel provvedimento impugnato, nell’atto di acquisto stipulato il 29 settembre 1980 la parte di fabbricato oggetto di sanatoria non viene espressamente richiamata.

7.4. Quindi, il Comune ha puntualmente controdedotto in merito alle osservazioni prodotte dal ricorrente ed ha concluso che né alla data del 1976 (indicata nella domanda di condono) né alla data del 1980 (come indicato nella successiva integrazione documentale del privato) risulta comprovata la titolarità del ricorrente sull’immobile oggetto di condono.

8. Neppure ha pregio il motivo di ricorso che concerne l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico che ha condotto all’adozione del provvedimento di secondo grado impugnato, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di falsa o comunque erronea rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio della concessione edilizia l’ interesse pubblico all’esercizio della potestà di autotutela sussiste "in re ipsa" e non necessita pertanto di alcuna motivazione ulteriore (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1189).

9. Deve infine essere respinta l’ulteriore censura svolta nel ricorso, con la quale parte ricorrente assume in ogni caso l’assentibilità dell’intervento e l’irrilevanza della dichiarazione erronea circa l’epoca dell’abuso, sostenendo la compatibilità delle opere realizzate con la vigente normativa urbanistica.

9.1. La deduzione è priva di pregio alla luce dell’assorbente considerazione che la concessione in sanatoria n. 52/2004 è stata rilasciata in favore del Sig. G.M. sul falso presupposto che costui rivestisse la qualità di proprietario del bene immobile interessato dalle opere abusive.

9.2. Sul punto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale grava sull’amministrazione l’obbligo di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’area in questione. Tale attività istruttoria è rivolta non già a risolvere i conflitti tra le parti private in ordine all’assetto dominicale dell’area stessa, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, sia per la notevole incidenza della concessione edilizia sugli interessi pubblici e privati coinvolti, sia per evitare il grave contenzioso che deriverebbe dall’incauto rilascio di quest’ultima a soggetti non idoneamente legittimati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 gennaio 2009 n. 315). Pertanto, una volta accertata la non veridicità della dichiarazione relativa al titolo sul bene immobile dichiarato nella domanda di condono, l’amministrazione ha legittimamente disposto il ritiro in autotutela del provvedimento in quanto tale difetto di legittimazione non consentiva al Comune resistente alcuna valutazione di merito e/o discrezionale sul tema della sanabilità delle opere abusive denunciate.

9.3. In proposito, l’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 da un lato abilita "alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi", oltre i proprietari, anche "coloro che hanno titolo ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima" (comma 3), dall’altro dispone che solo i proprietari "possono… conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria" (comma 1).

9.4. In altri termini, non vi è dubbio che, trattandosi di falsa dichiarazione che attiene ad un requisito essenziale (legittimazione attiva del richiedente al tempo della realizzazione dell’abuso), trova applicazione il principio generale della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

10. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), lo respinge.

Condanna M.G. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Frignano che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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