Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – A.A. propone ricorso, per correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p., avverso la sentenza 9/2/2010 di questa Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo contro il decreto 20/5/2009 della Corte d’Appello di Catania in materia di misura di prevenzione patrimoniale (confisca di un immobile e di un’autovettura), assumendo che non gli era stato notificato l’avviso d’udienza dinanzi a questa Corte, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, e sollecitando, quindi, la fissazione di una nuova udienza con restituzione nel termine per presentare eventuali memorie.
Il ricorrente, con memorie difensive in data 21, 24, 28 e 31 maggio 2010, a integrazione dell’impugnazione a suo tempo proposta avverso il decreto relativo alla misura di prevenzione, ripercorreva il merito della vicenda in cui era stato coinvolto, nella prospettiva di dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati e, quindi, l’illegittimità della misura.
2 – Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte che in ordine alla misura patrimoniale adottata nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico dell’ A. si è legittimamente formato il giudicato a seguito della pronuncia 9/2/2010 di questa Suprema Corte. La doglianza del ricorrente, secondo cui tale decisione sarebbe stata emessa in palese violazione del contraddittorio, per non essergli stato notificato l’avviso d’udienza, è manifestamente infondata.
Ed invero, l’avviso dell’udienza in camera di consiglio 9/2/2010, nella quale fu deciso il ricorso avverso il decreto 20/5/2009 della Corte d’Appello di Catania, risulta essere stato regolarmente notificato, cosi come prescrivono le norme di rito ( artt. 610, 611 e 613 c.p.p.), a mani di coloro che risultavano essere i difensori di fiducia dell’ A. nel precedente grado, avvocati Rizza Giambattista e Blasi Luca Enrico. Il ricorrente, in quanto assistito da difensori di fiducia, non aveva diritto alla notifica personale dell’avviso d’udienza.
3 – Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
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