Cassazione II civile del 20 febbraio 2008, n. 4375 Cartelle esattoriali, circolazione stradale, contravvenzione, prescrizione, decadenza (2010-02-25)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso sentenza con cui il Giudice di pace di Venosa aveva respinto l’opposizione proposta da C.R. avverso cartella esattoriale conseguita a violazione del codice della strada avendo giudicati infondati tutti i motivi di opposizione spiegati dal predetto, questi proponeva ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Resiste con controricorso la Prefettura di Potenza, mentre l’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui il presente ricorso risulta articolato, si lamenta violazione e mancata applicazione del Decreto Legislativo n 46 del 1999, articoli 17, 18 e 25; secondo le norme richiamate i termini entro cui le sanzioni amministrative devono essere, a pena di decadenza, iscritti a ruolo, devono essere individuati nel 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica del verbale, decorsi sessanta giorni, mentre nella specie tanto e’ avvenuto successivamente.

Il ricorso non merita accoglimento: in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, e’ infatti applicabile solo il termine di prescrizione quinquennale di cui alla Legge n 689 del 1981, articolo 28, a seconda dei casi, dall’articolo 209 C.d.S.. E’ stato infatti al riguardo ritenuto che in materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al Codice della strada, non e’ applicabile la decadenza prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n 602 del 1973, articolo 17, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall’articolo 209 C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali – sia dalla Legge n 689 del 1981, articolo 28, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi (v. Cass. 23.11.1999, n. 12999; 19.4.2000, n 5071). Nella specie, tale termine quinquennale risulta rispettato.

In base al condiviso principio surriportato, il ricorso non merita pertanto accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00, per onorari, e degli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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