Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7469

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fU confermata la condanna di C. D. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p., consistito, secondo l’accusa, nell’aver fornito ai Carabinieri, in occasione di un controllo da essi effettuato, false generalità, destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

1) in ordine alla denegata derubricazione del fatto come violazione dell’art. 496 c.p., sull’assunto che, contrariamente a quanto argomentato dalla corte di merito, le dichiarazioni rese sulla propria identità dall’imputato, come tutte quelle che vengano rese in occasione di controlli stradali, non sarebbero state destinate ad essere riprodotte in atti pubblici e, d’altra parte, se così invece fosse stato, si sarebbe potuta configurare, nella specie, a carico degli operanti, un’ipotesi di omissione di atti d’ufficio, dal momento che, come risultante dalla stessa sentenza impugnata, la riproduzione, in effetti, non aveva poi avuto luogo, essendo stati gli operanti chiamati ad un altro intervento di emergenza;

2) in ordine alla confermata quantificazione della pena, sostenuta – si afferma – da una "motivazione del tutto apparente e non affatto risolutiva della doglianze difensive".
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l’inammissibilità, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, ammesso e non concesso che, secondo quanto si sostiene nell’atto di gravame, i controlli stradali effettuati dagli organi di polizia non diano luogo, di regola, alla redazione di verbali, vale osservare che, nel caso di specie, quello che aveva dato luogo al rilascio delle false generalità da parte dell’imputato non era affatto, secondo la non contestata ricostruzione del fatto contenuta nell’impugnata sentenza, un semplice controllo statale, essendo i Carabinieri intervenuti a seguito di segnalazione del comportamento molesto tenuto da esso imputato il quale – si afferma – "si trovava in evidente stato di ebbrezza all’interno di un’autovettura con lo stereo ad alto volume, tanto da disturbare le occupazioni e il riposo delle persone"; nè, d’altra parte, si vede quale rilievo avrebbe potuto avere, per escludere la destinazione delle dichiarazioni in questione ad essere riprodotto in un atto pubblico, il fatto che la riproduzione, quale che ne fosse stata la ragione e quali le ipotetiche responsabilità che, al riguardo, si potessero configurare, non fosse poi stata effettuata;

b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso appare redatto in termini di assoluta ed evidente genericità, a fronte, peraltro, della più che adeguata motivazione offerta in punto di determinazione della pena (all’evidenza, tutt’altro che esorbitante) dalla corte di merito, la quale ha fatto specifico riferimento, da un lato, all’"oggettiva entità del fatto, quale risulta dal contesto nel quale sono state rese le false generalità e dal comportamento complessivo tenuto dall’imputato nell’occasione"; dall’altro lato alla "incensuratezza dell’imputato" ed al suo "successivo comportamento".
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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