Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – La ricorrente Società impugna il Provvedimento del Comune di Tricesimo n. 11679 del 9.6.09 di rigetto dell’istanza di applicazione di sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/01.
1.1. – In fatto, espone di aver realizzato due palazzine a schiera, ad uso residenziale, per le quali, in data 23.2.06, chiedeva il certificato di abitabilità. Con atto del 13.11.06 il Comune rilasciava il richiesto attestato, con esclusione delle autorimesse, del tunnel distributivo e della rampa di accesso, ritenendo insanabile da difformità riscontrata rispetto al progetto approvato, in sede di sopralluogo, e consistente nella minor lunghezza del tratto piano orizzontale di accesso alle autorimesse stesse, che misura m. 2,17 anziché 5, come prescritto dallart. 95 dell’allora vigente Regolamento Edilizio. Articolo, peraltro, successivamente modificato (in data 28.12.07), prevedendo la possibilità di derogare, ove le rampe sfocino su strade private senza uscita o comunque a traffico limitato; condizioni, nella specie, sussistenti.
In data 31.1.08, veniva quindi reiterata la richiesta.
Il Comune, pur dopo aver ricevuto in merito un puntuale parere della Regione (che precisava come, in sede di verifica dell’abitabilità, si dovessero solo attestare le condizioni di salubrità e igiene dell’edificio, oltre alle condizioni di sicurezza e di risparmio energetico), denegava quanto richiesto.
Seguiva una nutrita serie di contatti tra le parti che comunque non modificava la situazione; cosicchè la ricorrente si risolveva a chiedere al Comune l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. 380/01, per la riscontrata difformità parziale delle opere, presentando una perizia giurata da cui si evinceva come la demolizione della parte difforme non potesse essere eseguita senza pregiudicare quella conforme.
La questione, tuttavia, si complicava ulteriormente con l’intervento nel procedimento di alcuni soggetti che, nel frattempo, erano divenuti proprietari delle diverse unità immobiliari, i quali dimettevano a loro volta una perizia (non giurata) ove si affermava esattamente il contrario.
Il Comune, senza svolgere una sua propria istruttoria, riteneva di aderire a quest’ultima prospettazione ed emetteva il provvedimento opposto col ricorso introduttivo, che denega la richiesta applicazione di sanzione pecuniaria.
1.1. – Questi i motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 10bis della L. 241/90;
2) illogicità e difetto di istruttoria;
3) violazione dell’art. 9 della L. 241/90;
4) violazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01.
2. – Pur ritualmente intimato, il comune di Tricesimo non si è costituito in giudizio.
3. – Con motivi aggiunti, depositati in data 26.1.11, l’istante ha altresì impugnato l’ordinanza n. 116 del 18.10.10, con cui si ordina di "conformare l’accesso alle autorimesse site al piano interrato…costituito da un tratto pianeggiante e da una rampa, ai titoli abilitativi rilasciati e alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 95 del R.E. vigente all’epoca dell’intervento", cioè, in definitiva, la demolizione delle opere in contestazione.
In diritto, vengono ribadite le già prospettate doglianze, soffermandosi, in particolare, sul preteso appiattimento del Comune sulle argomentazioni contenute nella perizia a firma di Giampietro Pontarini, dimessa dai proprietari delle singole unità immobiliari, che afferma la fattibilità della demolizione, senza danno per la "parte conforme", e sull’assenza di apposita istruttoria ad opera del Comune.
4. – Anche in questo nuova domanda il Comune non si è costituito.
5. – Il ricorso è fondato.
A prescindere dalla probabilmente irrituale procedura utilizzata (poiché il procedimento volto alla dichiarazione di abitabilità, ancorchè possa essere l’occasione per la rilevazione di violazioni del titolo, non è la sede idonea a sanzionarle), sulla quale peraltro la ricorrente non svolge specifiche censure; è fondata ed assorbente la doglianza, contenuta sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, di insufficienza di istruttoria e motivazione, essendo pacifico in giurisprudenza che – in caso di difformità parziale, allorquando si deve scegliere se irrogare la sanzione pecuniaria ovvero ingiungere la demolizione – il Comune deve svolgere una propria, puntuale ed approfondita, istruttoria tecnica, ove venga valutata non tanto la prospettazione delle parti, quanto la concreta situazione di fatto. E allorchè la determinazione finale sia nel senso della demolizione, essa va sostenuta da una altrettanto congrua, adeguata ed approfondita motivazione con esplicitazione dei presupposti tecnici che la giustificano; istruttoria e motivazione che, nella specie, difettano.
Si veda, in proposito, TAR Umbria n. 400/10, ove è detto che "anche a prescindere dai due divergenti apprezzamenti tecnici (di parte), ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato risulta effettivamente viziato, in quanto la verifica circa la possibilità della sola demolizione della parte difforme dell’opera, ovvero la scelta tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria non possono essere assunte dal Comune senza una specifica istruttoria tecnica ed amministrativa sul punto" (si vedano, ancora: T.A.R. Liguria, n. 940/09; T.A.R. F. – V.G. n. 319/01) istruttoria che comporta una "valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, d’ufficio o su richiesta dell’interessato" (in questo senso, da ultimo: TAR Campania – Napoli n. 27974/10); da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che "il concreto ricorso alla sanzione della demolizione per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione postula un giudizio sull’abuso che deve andare necessariamente al di là della mera "ricognizione" della situazione di fatto e deve consistere in una valutazione discrezionale, adeguatamente motivata, circa la possibilità che le parti abusive possano essere demolite senza pregiudizio per la restante struttura, talché deve ritenersi illegittima l’ordinanza di demolizione di opera edilizia realizzata in parziale difformità dalla concessione che non si faccia carico di valutare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione" (TAR Calabria – Reggio n. 304/10).
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti opposti e dichiarazione dell’obbligo per il Comune di riaprire il procedimento al fine di valutare autonomamente la fattibilità della demolizione delle opere difformi senza pregiudizio di quelle conformi, dando, di tale giudizio ricognitivo, adeguata motivazione.
6. – Sussistono le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo unificato, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) che il Comune rifonderà alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti; contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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