Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010
(Pubblicato nel Bollettino uffiicale della Regione Molise
n. 24 del 16 ottobre 2008)
Premesso che:
il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 271 del
30 settembre 2008:
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le presenti norme regolamentari, emanate in attuazione
dell’art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, si applicano
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati all’art. 1
della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 2 Determinazione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi e’ commisurato al reddito anno lordo del nucleo familiare e, solo per la Fascia «B», al valore dell’immobile.
Art. 3
Reddito
1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del
nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia
natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi e’ obbligo di
presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli
percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro
inabilita’. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i
canoni della fascia A1.
2. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti
risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto
locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto
del nucleo familiare di cui all’art. 24, comma 5, della legge
regionale 7 luglio 2006, n. 17.
3. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della
situazione reddituale riferita all’anno precedente.
Art. 4 Valore dell’immobile 1. Il valore dell’immobile e’ costituito dal prodotto della superficie utile per il costo totale al mq gia’ moltiplicato per i coefficienti correttivi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
Art. 5 Superficie 1. La superficie utile e’ data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell’unita’ immobiliare; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unita’ immobiliare.
Art. 6
Costo totale
1. Il costo totale al mq per gli immobili la cui costruzione e’
stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 e’ fissato in euro 120,00.
2. Per gli immobili la cui costruzione e’ stata ultimata dopo il
31 dicembre 1975, il costo totale al mq e’ cosi’ determinato:
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1976………. euro
150,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1977………. euro
185,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1978………. euro
220,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1979………. euro
255,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1980………. euro
290,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1981………. euro
325,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1982………. euro
360,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1983………. euro
395,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1984………. euro
430,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1985………. euro
465,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1986………. euro
500,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1987………. euro
535,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1988………. euro
570,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1989………. euro
605,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1990………. euro
640,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1991………. euro
675,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1992………. euro
710,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993………. euro
745,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1994………. euro
780,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1995………. euro
815,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1996………. euro
850,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1997………. euro
885,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1998………. euro
920,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1999………. euro
955,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2000………. euro
990,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2001……. euro
1.025,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2002……. euro
1.060,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2003……. euro
1.095,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2004……. euro
1.130,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2005……. euro
1.165,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2006……. euro
1.200,00.
3. Per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 2006, il costo
totale al mq verra’ determinato, in carenza di specifico
provvedimento regionale, sulla base di quello relativo ad un
fabbricato residenziale ultimato entro l’anno 2006 aggiornato
annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare
dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale cosi’ come previsto dall’art. 9 del decreto
ministeriale 5 agosto1994.
4. La data di ultimazione dei lavori e’ quella del certificato di
abitabilita’/agibilita’ o, in mancanza, quella del certificato di
ultimazione dei lavori oppure quella comunque accertata.
Art. 7 Coefficienti correttivi 1. I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell’ubicazione e della vetusta’.
Art. 8
Tipologia
1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria
catastale con i coefficienti stabiliti dalla seguente tabella:
a) 1 ,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
b) 1,05 per le abitazioni di tipo economico A/3);
c) 1,00 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale
(A/6);
d) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5).
Art. 9
Classe demografica
1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti;
b) 0,95 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
c) 0,90 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
d) 0,85 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti;
e) 0,80 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti.
2. Il numero degli abitanti di un Comune e’ stabilito sulla base
degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall’ISTAT.
Art. 10 Ubicazione 1. In relazione all’ubicazione, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il territorio e’ ripartito in quattro zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici; b) 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici; c) 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici; d) 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza dagli strumenti urbanistici. 2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,90 per il centro storico; b) 1,00 per il centro edificato. 3. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.
Art. 11 Vetusta’ 1. In relazione alla vetusta’ si applica un coefficiente per ogni anno decorrente dal sesto successivo a quello di fine lavori dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1% per i successivi quindici anni; b) 0,50% per gli ulteriori anni successivi. 2. Se si e’ proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unita’ immobiliare, l’anno di costruzione e’ quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
Art. 12 Canone di locazione A – Fascia protetta socialmente. 1. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo fino all’importo di due pensioni minime INPS. Si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare, cosi’ come descritto dalla Tabella «A» che segue. La rendita catastale fino ad euro 180, 00 annui non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione della Fascia A. Il canone dovra’, comunque, essere non superiore a quello minimo della Fascia B con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell’assegnatario. Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico B – Fascia amministrata 2. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo non rientrante tra quelli previsti per la Fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza, cosi’ come prevista dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche. Si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza definito dall’art. 23, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e sulla base del valore dell’immobile, cosi’ come descritto dalla Tabella «B» che segue. Il canone dovra’, comunque, essere superiore a quello massimo della Fascia A, calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell’assegnatario. Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico C – Fascia di decadenza. 3. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito imponibile superiore al limte di decandenza. Si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla Fascia B, cosi’ come descritto dalla Tabella «C» che segue. Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 13 Revisione e aggiornamento 1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all’art. 12 potranno essere revisionati ed aggiornati, ogni due anni, dalla Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli immobili. 2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 14
Occupanti senza titolo
1. Agli occupanti senza titolo si applica, fino al rilascio
dell’immobile, una indennita’ mensile pari a:
a) euro 50,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45
mq.;
b) euro 75,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a
55 mq;
c) euro 100,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a
70 mq;
d) euro 125,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a
85 mq;
e) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a
95 mq;
f) euro 175, 00 per gli immobili con superficie utile superiore
a 95 mq.
2. La superficie utile e’ calcolata ai sensi del precedente art.
5.
3. Le indennita’ mensili di cui al comma i sono aggiornate
annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura
regionale competente, sulla base della variazione assoluta
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati.
Art. 15 Assegnatari inadempienti 1. Agli assegnatari che non producono la documentazione relativa al reddito si applica, fino all’accertamento della situazione reddituale, un canone mensile pari a: a) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq.; b) euro 200,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a 55 mq.; c) euro 250,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a 70 mq.; d) euro 300,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a 85 mq; e) euro 350,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a 95 mq; f) euro 400, 00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq. 2. La superficie utile e’ calcolata ai sensi del precedente art. 5. 3. I canoni mensili di locazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 16 Canone convenzionale 1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a seguito di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per l’assegnazione degli alloggi non occupati e’ tenuto, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, a versare alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale mensile di euro 400,00 da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 17
Applicazione
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2008
Il presidente: JORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-03-13&task=dettaglio&numgu=11&redaz=009R0048&tmstp=1268645644544