Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Catania del 4.6.2010 veniva confermata la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone, che aveva ritenuto documentalmente provato il reato, in quanto il W. – risultato destinatario di provvedimento di espulsione emesso il 16.7.2008 dal Prefetto di Brescia -, a seguito dell’ordine di espulsione emesso dal Questore di Brescia e notificatogli in pari data, ad oltre un anno di distanza, era risultato ancora sul territorio del nostro stato.

2. Avverso la sentenza è stato interposto dalla difesa dell’imputato ricorso in Cassazione, per dedurre errata interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, avendo i giudici di merito del tutto disatteso il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’ordine di allontanamento del questore, si ammette quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento adottato nei confronti dello straniero clandestino, già condannato per non aver ottemperato volontariamente all’ordine, l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

L’imputato risultava trovarsi in detta situazione, essendo stato condannato dal Tribunale di Brescia il 2.7.2008 per violazione del citato decreto, art. 14.

Ancora la difesa si duole della carenza di motivazione quanto al profilo della ritenuta insussistenza del giustificato motivo, non essendo stato condotto alcun accertamento sulla capacità economica dell’imputato ed essendo stato presunto che nell’arco di tempo della sua permanenza nel nostro territorio avrebbe potuto accantonare le spese per pagarsi il viaggio di ritorno nel suo paese di origine.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento il primo dei motivo dedotti, che assorbe il secondo.

Infatti risulta che l’imputato, ancorchè sotto il nome di B.A. W., venne condannato dal tribunale di Brescia per violazione art. 14, comma 5 ter, con sentenza 8.5.2008, divenuta definitiva il 18.7.2008, cosicchè seguendo l’orientamento interpretativo consolidatosi in sede di legittimità, – di cui si da qui di seguito contezza, il reato contestata non sussiste, tenuto conto che l’ordine di allontanamento della Questura è stato concesso prima della L. n. 96 del 2009.

La situazione dedotta in giudizio è infatti regolata dall’ultima parte del citato art. 14, comma 5 ter, a norma del quale, nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore, "in ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

La disposizione – inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271 – esprime l’intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino, già condannato per non avere volontariamente ottemperato all’ordine del questore, quella dell’accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso…", che non figurava nell’originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale, nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell’uso della forza pubblica per l’esecuzione dell’espulsione. Il risultato intepretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all’intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l’intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 1, 14.12.2005, Shumscka Iryna).

Si impone quindi l’annullamento della sentenza senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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