Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A seguito di dichiarazione, da parte della C.T.P. di Massa Carrara, di inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r.l. Caprice avverso l’avviso di rettifica del reddito dichiarato ai fini dell’imposizione IRPEG e ILOR per l’anno di imposta 1991 l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carrara procedeva all’iscrizione a ruolo di cartella di pagamento per la complessiva somma di Euro 42.751,79.
La società contribuente impugnava la cartella per violazione dell’art. 145 c.p.c., inesistenza della notifica dell’avviso di rettifica, mancanza di motivazione della cartella impugnata.
La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo valida ed efficace la notifica dell’avviso di rettifica che aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della società contribuente l’accertamento come dimostrava la sua impugnazione davanti alla C.T.P. di Massa Carrara.
Riteneva inoltre motivata la cartella con riferimento al predetto avviso di rettifica di cui richiamava la parte motiva.
Proponeva appello la società contribuente deducendo che la notifica dell’avviso di rettifica oltre ad essere giuridicamente inesistente era avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973.
La C.T.R. della Toscana ha rigettato l’appello rilevando che "in presenza di una sentenza definitiva che ha statuito la legittimità dell’avviso di accertamento è inammissibile che la parte privata possa impugnare la cartella di pagamento, cioè l’atto meramente esecutivo dell’avviso stesso, e in riferimento al quale non viene formulato alcun rilievo".
Ricorre per cassazione la s.r.l. Caprice affidandosi a due motivi di impugnazione.
Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente contesta l’avvenuta formazione del giudicato sulla validità dell’avviso di accertamento e della sua notificazione rilevando che la pronuncia della C.T.P. aveva investito esclusivamente la invalidità della procura rilasciata dal ricorrente e insiste sulle descritte eccezioni di invalidità e tardività dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente rileva che l’erronea interpretazione della sentenza della C.T.P. di Massa Carrara dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso aveva portato la C.T.R. a non esaminare l’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e del vizio conseguente a carico della cartella di pagamento impugnata.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. La pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dalla Caprice s.r.l. avverso l’avviso di accertamento non ha determinato l’effetto preclusivo descritto nella motivazione della sentenza impugnata dato che tale pronuncia di inammissibilità non ha accertato la legittimità dell’avviso di accertamento. Deve peraltro rilevarsi come l’impugnazione della cartella di pagamento non poteva limitarsi a denunciare la pretesa invalidità della notifica ma avrebbe dovuto investire il merito dell’avviso di accertamento in quanto, come è stato rilevato dalla stessa società contribuente nell’atto di appello, la invalidità della notifica dell’atto di accertamento ha come conseguenza che l’atto stesso potrà essere impugnato in occasione dell’impugnazione di atti successivi che lo presuppongono.
Quanto all’eccezione di decadenza dell’amministrazione per la tardività della notifica dell’avviso di accertamento non risulta che essa sia stata ritualmente proposta in primo grado mentre deve considerarsi irrilevante l’eventuale proposizione nel giudizio definito per effetto dell’accertamento dell’invalidità della procura rilasciata dalla ricorrente. Inoltre non risulta dal ricorso per cassazione per quali motivi la società Caprice s.r.l. abbia impugnato per invalidità la notifica dell’atto di accertamento nè risulta se e per quali motivi la società ricorrente ritenga che in ogni caso la notifica sia considerare tardiva in base al (genericamente citato D.P.R. n. 600 del 1973). Per tutti questi motivi il ricorso va comunque considerato, sul punto della eccepita decadenza, irrituale e sfornito del requisito dell’autosufficienza.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione per le seguenti ragioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
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