T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune di Bergamo aveva impugnato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di commercio ambulante.

La revoca era fondata sulla circostanza che la ditta individuale intestata al ricorrente aveva dichiarato di aver cessato la propria attività con conseguente cancellazione dell’impresa individuale dalla camera di commercio e successivamente aveva stipulato vari contratti di affitto di azienda che contrastavano con la normativa regionale sul trasferimento della gestione di azienda.

Nell’unico motivo di ricorso si e4ccepiva la violazione dell’art. 29 D.lgs 114\1998 poiché la condotta contestata al ricorrente non rientrava in nessuno dei casi che consentivano la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ed all’art. 7 L.R.15\2000 poiché la reintestazione del posteggio è conseguenza della cessione di azienda purchè il cessionario abbia i requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Il Comune di Bergamo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.5.2007 la richiesta di sospensiva del provvedimento veniva respinta per mancanza di fumus.

Successivamente veniva emesso un decreto di improcedibilità del ricorso in data 20.9.2010 per sopravvenuta carenza di interesse che veniva revocato con ordinanza del 19.10.2010 poiché la sopravvenuta carenza era stata dichiarata su istanza dell’amministrazione resistente e non del ricorrente.

Nel merito il ricorso è infondato.

Nella nota inviata dal ricorrente al Comune di Bergamo e protocollata in data 21.3.2007 (doc. 4 parte resistente), egli fa presente che l’attività è cessata in data 15.3.2005 e che da allora ha stipulato una serie di contratti di affitto di azienda con diversi soggetti.

Si è poi qualificato proprietario di posteggio e ha dichiarato che non esercitava direttamente l’attività cosicché non rientrava nei parametri del piccolo imprenditore che doveva iscriversi alla Camera di Commercio.

Ed è proprio da questa nota che discendono i presupposti per legittimare la revoca del Comune.

L’art. 7 L.R. 15\2000 prevede che il trasferimento della gestione dell’azienda o di un ramo di essa comporti il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa al subentrante.

Ma ciò presuppone che ci sia un reale trasferimento di azienda; nel momento in cui l’impresa viene cancellata non è possibile operare un affitto di azienda che presuppone l’esistenza in vita dell’impresa di cui l’azienda rappresenta l’universitas bonorum che ne costituisce il patrimonio.

Diversamente si è proceduto al mero affitto di licenza commerciale che è illegittimo poiché non è possibile cedere un’autorizzazione rilasciata da una pubblica amministrazione attraverso un simulato contratto di affitto di azienda senza che siano stati ceduti in uso anche i beni facenti parte dell’azienda.

La circostanza che l’ipotesi sopradescritta non rientri in nessuno dei casi di cui all’art. 29 D.lgs. 114\1998 è priva di rilevanza poiché quello che viene contestato è l’illegittimo trasferimento dell’autorizzazione al subentrante senza che vi sia stato un regolare contratto di affitto di azienda e non è possibile procedere ad un contratto di affitto di azienda quando l’imprenditore titolare dell’azienda non è più tale.

Il nuovo difensore del ricorrente, nella memoria depositata il 18.1.2011, sottolinea che per il piccolo imprenditore l’iscrizione al registro delle imprese non ha di per sé altro valore che di certificazione anagrafica e di pubblicità notiziale ai sensi dell’art. 8,comma 5, L. 580\1993 e che quindi non è condizione per l’esercizio dell’attività commerciale.

Tale deduzione è assolutamente inconferente rispetto al provvedimento assunto dal Comune; è proprio in virtù del valore notiziale rivestito dalle iscrizione che si è preso atto che la ditta individuale del ricorrente cessava di esistere in data 15.3.2004 e che pertanto non era in condizione di affittare alcuna azienda.

Se è vero che l’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese non è condizione necessaria per esercitare un’attività economica, nel momento in cui ciò avviene non si può non tener conto di quanto risulta da detto registro.

La revoca impugnata è, pertanto, perfettamente legittima poiché nel momento in cui procedeva all’affitto di azienda con il primo degli affittuari la ditta cessava di esistere: è quindi evidente che l’oggetto della cessione non era quella di un insieme di beni strumentali all’esercizio dell’attività commerciale da cui sarebbe conseguito il trasferimento della titolarità della licenza commerciale, ma semplicemente l’utilizzo di un’autorizzazione amministrativa da parte del cessionario con una propria impresa.

Dalle legittimità del provvedimento impugnato discende ovviamente anche l’infondatezza della richiesta di risarcimento danni.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

Per ragioni di equità sostanziale si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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