Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Diritto
In via preliminare va scrutinata l’eccezione mediante la quale l’appellato deduce l’inammissibilità dell’appello per genericità.
Sostiene in particolare l’appellante che l’Amministrazione ha sviluppato l’impugnazione con riferimento a fattispecie del tutto estranea al giudizio di primo grado.
Questa eccezione va disattesa.
Risulta dagli atti che l’appellato, dopo aver subito il trasferimento per cui è controversia, è stato ulteriormente trasferito alla Procura della Repubblica di Siracusa con funzioni di Procuratore aggiunto.
Ed in effetti nell’atto di appello ora all’esame l’Avvocatura erariale richiama – erroneamente – tale ultimo trasferimento (Catania-Siracusa), anziché quello precedente (Ragusa-Catania) vero oggetto del giudizio di primo grado.
A giudizio di questo Collegio trattasi però di mero errore materiale, indotto dalla sentenza impugnata la quale a sua volta nelle premesse (pag. 2 righi 6 e 7) richiama un inesistente trasferimento del magistrato da Ragusa a Siracusa.
Questi errori materiali non incidono però sulla specificità del mezzo di impugnazione che l’Amministrazione deduce, essendo ben individuabile – ove si tenga conto della natura seriale della controversia e del tenore complessivo delle considerazioni che supportano il ricorso – la critica che l’appellante rivolge nei confronti della sentenza gravata.
L’appello è quindi ammissibile e nel merito risulta fondato.
Fondato è infatti il rilievo secondo cui non costituisce trasferimento d’ufficio, utile ai fini della corresponsione dell’indennità di missione, il trasferimento disposto previo assenso dell’interessato e a parità di funzioni.
Come è noto l’indennità continuativa di missione fu originariamente introdotta dall’art. 1 della legge n. 1039 del 1950 in favore dei magistrati ordinari promossi al grado terzo e destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore.
Successivamente l’art. 13 della legge n. 97 del 1979, modificato dall’art. 6 della legge n. 27 del 1981, ha esteso la portata della norma ai magistrati trasferiti d’ufficio ad una sede di servizio diversa per motivi differenti dall’incompatibilità ambientale.
Interpretando le disposizioni da ultimo citate la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio ha ricompreso nell’ambito dei trasferimenti d’ufficio tutte le procedure, anche avviate a istanza di parte, caratterizzate dal conferimento al magistrato trasferito di funzioni superiori rispetto a quelle in precedenza espletate.
Questo indirizzo ermeneutico è stato però sconfessato dall’art. 1 comma 209 della legge finanziaria n. 266 del 2005, il quale precisa che le disposizioni di riferimento sopra richiamate si interpretano nel senso che i trasferimenti preceduti dall’assenso del magistrato sono da considerarsi a domanda.
La natura effettivamente interpretativa della norma in argomento (cfr. ad es. IV Sez. n. 6612 del 2007) ne comporta la retroattività e dunque l’applicabilità anche ai trasferimenti disposti, come quello all’esame, prima dell’entrata in vigore della norma stessa.
Né, a giudizio del Collegio, può sostenersi che la norma, calandosi su un diverso e prevalente orientamento giurisprudenziale, abbia in realtà natura innovativa.
Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone infatti indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell’ applicazione della legge: è invece necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative, cioè, stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore.
Entro tali limiti il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza anche consolidata, non è del resto ex se sospettabile d’illegittimità costituzionale, essendo costituzionalmente garantita la sola irretroattività della legge penale.
In conclusione, alla luce dello ius superveniens il trasferimento del dottor T.presso la Procura pretorile di Ragusa, pacificamente avvenuto a domanda dell’interessato, non può essere considerato come un trasferimento d’ufficio, anche qualora lo stesso abbia comportato – come l’appellante sostiene e l’Amministrazione contesta – l’attribuzione di funzioni concretamente superiori a quelle in precedenza espletate.
L’appello dell’Amministrazione va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono essere compensati, avuto riguardo agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello dell’Amministrazione, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.