Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 4 marzo 2010, n. 5287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nel 2004, il notaio V.P.M. aveva stipulato atti di cessione di immobili gia’ IACP, ai sensi della L. n. 560 del 1993.
Con atto di contestazione e liquidazione delle somme dovute, e successivo provvedimento di irrogazione di sanzioni del 2006, l’Archivio notarile di Napoli contestava al professionista l’indebita riduzione degli onorari applicata per i ricordati atti di cessione, chiedendogli il pagamento di maggiori somme a titolo di tassa d’archivio, di contributi alla Cassa nazionale del Notariato ed al Consiglio nazionale del Notariato, oltre alle relative sanzioni.
Sia il Giudice di pace che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, aditi dal notaio, declinavano con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, dando quindi luogo ad un conflitto negativo di giurisdizione, che veniva denunciato dal notaio, con ricorso, basato su di un’unica articolazione, cui resiste con controricorso l’Archivio notarile di Napoli.
Motivi della decisione
Pur essendosi limitato a dedurre il conflitto negativo di giurisdizione, il ricorrente, prospetta la tesi secondo cui, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nella specie, trattandosi di tributi, sussisterebbe la giurisdizione della Commissione tributaria.
Peraltro, tale tesi non puo’ essere condivisa in toto, in quanto le ragioni di credito su cui si basa il provvedimento impugnato non sono omogenee, atteso che per un verso si richiede il pagamento della tassa d’archivio e, per altro verso, dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti alla Cassa nazionale ed al Consiglio nazionale notarile.
Mentre questi ultimi, per la natura che li connota, devono ritenersi attribuiti alla giurisdizione dell’AGO (cfr. Cass. SS. UU. nn 7399 del 2007 e 636 del 2002) e cio’ a prescindere dallo strumento di riscossione concretamente utilizzato, la tassa d’archivio per espressa qualificazione legislativa (L. 22 novembre 1954, n. 1158, art. 39, comma 1) riveste natura tributaria e rientra pertanto, ratione materiae, nella giurisdizione del Giudice tributario, atteso che questi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001) e’ competente a conoscere tutte le controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, compresi le relative sanzioni e gli interessi.
In applicazione delle conclusioni raggiunte in base alle considerazioni che precedono, devesi dichiarare la giurisdizione del Giudice tributario relativamente alla tassa di archivio ed accessori, e quella del Giudice ordinario in relazione ai contributi assistenziali e previdenziali ed accessori.
Consegue la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 351 del 2008) e del Giudice di pace (n. 3948 del 2008) della stessa citta’ pronunciate relativamente alla controversia in esame e la rimessione degli atti alle predette Autorita’ giudiziarie, a ciascuna per la parte per cui e’ stata determinata la giurisdizione rispettiva.
In relazione alla materia del contendere ed alle posizioni assunte dalle parti, appaiono sussistere valide ragioni per compensare interamente tra le parti stesse le spese relative al presente procedimento per regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice tributario relativamente alla tassa d’archivio e quella del Giudice ordinario in relazione ai contributi assistenziali e previdenziali.
Cassa le sentenze della Commissione tributaria provinciale e del Giudice di pace di Napoli di cui alla parte motiva e rimette gli atti alle dette Autorita’ giudiziarie, a ciascuna per la parte per cui e’ stata determinata la giurisdizione rispettiva. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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