Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
* La Azienda Agricola D., proprietaria di alcuni terreni a destinazione agricola e artigianale (catasto del
Comune di Montesilvano fg. 19 part. 13, 92, 96 e 201; catasto del Comune di Cappelle sul Tavo fg. 1
part. 29, 30, 31, 32, 61, 70, 111, 121 e 137), chiese il risarcimento del danno, l’indennità di
occupazione e la declaratoria della cessazione della sua proprietà e dell’acquisizione da parte dell’E. e
della Regione di detta proprietà a seguito di procedura per occupazione di detti terreni per la
realizzazione di due linee elettriche, aeree e interrate.
All’occupazione, infatti, prevista per la durata tre anni, non fecero seguito i decreti di costituzione di
servitù di elettrodotto per i terreni interessati dalle linee aeree e di espropriazione per le aree
interessate dalle linee sotterranee e dai basamenti dei piloni.
* Con lo stesso ricorso l’Azienda ha chiesto, il pagamento in solido, da parte della Regione e dell’E.
spa, dell’indennità di occupazione temporanea d’urgenza relativa al periodo dal 26 – 27 giugno 1996 al
26 – 27 giugno 1999, data di scadenza dell’occupazione legittimamente dispost.
Il TAR, con la sentenza n. 948/2008 ha:
– dichiarato in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine
alla domanda per ottenere l’indennità di occupazione d’urgenza per il periodo di occupazione dal 26 –
27 giugno 1996 al 26 – 27 giugno 1999.
– accolto il ricorso come da motivazione, e, per l’effetto, ha condannato l’E. spa al risarcimento del
danno patito dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n.80/98, con i criteri e le
modalità stabilite nella stessa motivazione.
* In estrema sintesi, il Tribunale, dopo un’accurata ricostruzione delle vicende giurisprudenziali
relative all’istituto dell’accessione invertita ed al suo declino per effetto degli interventi della CEDU, ha
statuito che: a) – l’art. 43 del nuovo T. U. n. 327/2001 si riferisce anche alle occupazioni sine titulo giÃ
sussistenti alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico (richiamandosi al riguardo: Cons.
St., Ad. Pl. n. 2 del 2005; Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5830; idem, 27 giugno 2007, n.
3752; idem, 21 maggio 2007, n. 2582; TAR Sardegna, 31 gennaio 2008 n. 83); b) – corollario del
sistema delineato dall’art. 43 é il principio per cui il trasferimento della proprietà del bene non può
connettersi – come pretendeva l’azienda ricorrente – alla unilaterale volontà del privato di abdicare al
proprio diritto, riservando infatti l’articolo 43 alla valutazione discrezionale della Pubblica
Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, potere discrezionale che
verrebbe inevitabilmente vanificato ove si ammettesse una scelta unilaterale del privato; c) – il
quantum del risarcimento fosse determinato dall’E. ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 80/98
alla luce dei seguenti criteri generali: c.1) entro il termine di sessanta giorni – decorrente dalla
comunicazione o notifica della sentenza – l’amministrazione e la ricorrente avrebbero potuto
addivenire ad un accordo per la restituzione delle aree, concordando le modalità di restituzione,
oppure ad un accordo in base al quale la proprietà delle aree si trasferiva dalla ricorrente all’E. con
corresponsione della somma specificamente individuata nell’accordo stesso per il trasferimento di
proprietà, prendendo a riferimento il valore venale del bene; c.2) negli stessi termini si doveva
provvedere a quantificare il corrispettivo per la servitù di elettrodotto da costituirsi formalmente sui
terreni interessati, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 16 della l. r. n. 83 del 1988, ma
unicamente come valore base, con conseguente risarcimento di ogni danno ulteriore, previa congrua
motivazione; c.3) in caso di mancato accordo l’E. – entro i successivi sessanta giorni – avrebbe dovuto
emettere un formale e motivato provvedimento con cui disporre o la restituzione delle aree a suo
tempo occupate, o l’acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del Testo
Unico, oltre che costituire la servitù di elettrodotto; c.4) nel caso di acquisizione ex art. 43, l’E.
avrebbe dovuto risarcire il danno corrispondendo il valore venale dell’immobile spettante in base alle
disposizioni del citato testo unico (valore venale, rivalutazione e interessi moratori), tenendo conto dei
criteri previsti dall’art. 43, comma 6, del Testo unico e facendo riferimento alla data dalla quale è
configurabile l’inizio dell’illecito; c.5 decorsi inutilmente tutti i termini stabiliti dal TAR l’azienda
ricorrente avrebbe potuto chiedere al TAR l’esecuzione della sua decisione.
* Avverso tale sentenza ha proposti appello l’ENEL s.p.a., deducendo:
– il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo non solo per la liquidazione della indennità di
occupazione legittima, ma anche per il risarcimento del danno da occupazione illegittima;
– l’inapplicabilità dell’art.43 del T. U. sulle espropriazioni alle ipotesi in cui la occupazione del fondo e la
irreversibile trasformazione dello stesso siano avvenuti anteriormente all’entrata in vigore di detta
disposizione;
– l’impossibilità da parte dell’E. Spa di emettere l’atto di acquisizione delle aree;
– l’errore in giudicando per violazione del divieto di extrapetizione e di ultrapetizione per essersi
accolta una domanda in realtà non proposta in primo grado, dove il ricorrente aveva chiesto il
risarcimento del danno conseguente ad avvenuta perdita di proprietà di parte dei terreni per
accessione invertita; la sentenzaq, al contrario, ha disposto il risarcimento del danno nonostante la
declaratoria della permanenza del diritto di proprietà in capo al privato, ai sensi dell’art. 43 T. U.
Espropriazione..
* L "Azienda Agricola D. si è costituita proponendo a sua volta appello incidentale condizionato, per il
risarcimento dei danni da perdita di terreno (basamenti per tralicci) e perdita di valore dei fondi per
presenza di elettrodotto.
* L’E. ha illustrato i motivi d’appello con memoria del 15 ottobre 2009.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 – Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’E. con riguardo alla
domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il
periodo successivo alla sua scadenza è infondato.
Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione per le controversie
come quella in esame, infatti, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del G.A., a
seguito della decisione 30 luglio 2007, n. 9 dell’Adunanza Plenaria e dalla successiva sentenza n.
12/2007 della stessa Adunanza di questo Consiglio.
Ha osservato al riguardo l’Adunanza Plenaria che nei procedimenti – come quello in controversia – non
governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001, la dichiarazione di
pubblica utilità è l’atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e
costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che
materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.
In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del
provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione (ovvero, la
protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n.
2359 del 1865) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un’attività appunto espletata nel
corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici
e concreti di pubblica utilità.
2 – Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato "
evidenti punti di contatto " con quelle che si determinano a seguito dell’annullamento in s.g. della
dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente
conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento
non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l’attivitÃ
dell’Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all’origine.
Ben distinto invece – e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell’art. 34
del D. L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell’art. 53 del T.U. n.
327 del 2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 – è il caso
in cui la dichiarazione di p. u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della
proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto
o, se si vuole, un intollerabile atto d’arroganza, una vera usurpazione del diritto soggettivo di
proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all’esercizio di un
effettivo potere degradatorio e traslativo.
3 – È stato pertanto ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla
giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente
anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un
bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti,
anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo
atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Sul punto, oltre
le citate pronunce dell’Adunanza plenaria, si richiamano di questa stessa sezione le sentenze 30
ottobre 2009, n. 6705; 8 giugno 2009, n. 3509; 3 settembre 2008, n. 4112; 30 novembre 2007, n.
6124).
4 – D’altra parte, anche la Corte di Cassazione distingue fra risarcimento del danno per occupazione
espropriativa, dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa
della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008, n. 26615 ed
ivi ulteriori citazioni; 8 ottobre 2008, n. 24786).
Appare utile richiamare, al riguardo, la puntuale ricostruzione operata dalla sentenza delle Sezioni
Unite, n. 14794 del 2007 – seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254
del 2008, n. 16093 del 2009, n. 21470 del 2009, tutte rese a S.U. – là dove viene delineato, riguardo
alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un
esauriente quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di giurisdizione correlate a ormai note
vicende normative e giurisprudenziali.
Il predetto quadro è stato così delineato:
a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1
luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti
soggettivi – interessi legittimi;
b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di
entrata in vigore della legge n, 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della
sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34
anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò
l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;
c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34,
come riformulato dalla citata legge n. 205 del 2000, art. 7;
d) la stessa giurisdizione, infine, sara" giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la
dichiarazione di pubblica utilita" sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore
del T.U. sulle espropriazioni.
5 – In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite ex art. 2043 c.c. – come è il caso,
ad esempio, dell’ occupazione di aree non comprese nell’originario progetto dell’opera pubblica – e non
anche dall’adozione di atti illegittimi costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale
ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Cons. stato, sez.
IV, 20 luglio 2009, n. 4571 il quale richiama anche anche: Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, nr.
7442; id., 19 aprile 2007, nr. 9323; id. 15 giugno 2006, nr. 13911).
6 – Quanto agli altri motivi d’appello, è da rilevare come il TAR, dopo un’accurata ricostruzione relativa
all’istituto ormai abbandonato dell’accessione invertita, superato dalle pronunce della CEDU, dalla
normativa comunitaria e da quella interna introdotta con l’articolo 43 del TU n. 327/2001, 13, ha
rilevato come nel caso di specie, parte ricorrente ha dato per scontato l’avvenuto trasferimento della
proprietà, chiedendone in via giudiziaria l’accertamento e il conseguente risarcimento per equivalente,
pari al valore venale dell’area, in tal modo manifestando, peraltro, la volontà di rinunciare alla
proprietà o, comunque, un intento contrario a quella di ottenere la restituzione del fondo medesimo.
Contestualmente, il TAR ha rilevato che la stessa parte ha chiesto l’accertamento, da un lato, della
perdita della proprietà rispetto ai beni inutilizzabili in quanto edificati dall’E. spa (piattaforme per
tralicci, cabine elettriche, ecc.) e d’altro lato la costituzione di servitù per le parti dei terreni comunque
parzialmente utilizzabili.
7 – Con riferimento alle predette domande il Giudice di primo grado ha osservato, correttamente,
come tale manifestazione implicita di rinuncia alla proprietà del fondo non fosse idonea di per sé ad
operare il trasferimento del fondo stesso alla luce della nuova normativa sulle espropriazioni di cui
all’articolo 43 del T. U. n. 327/2001.
Si tratta di statuizione del tutto corretta alla luce dell’insegnamento di questa Sezione.
L’art. 43 – come già evidenziato nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2005 e ribadito da una
serie di pronunce di questa Sezione nn. 3725 e 2582 del 2007, n. 5830 del 2007, n. 5856 del 2008
(sub p. 10 della motivazione) – si riferisce anche alle occupazioni sine titulo già sussistenti alla data di
entrata in vigore del testo unico.
All’applicazione dell’articolo 43 citato, introdotto nel sistema anche al precipuo scopo di dare alle
Amministrazioni una "legale via d’uscita" prima non riconosciuta dalla giurisprudenza anche per le
situazioni non definite in via amministrativa o giurisdizionale, non è di ostacolo l’art. 57 del medesimo
testo unico, il quale è riferito ai "procedimenti in corso" ed ha previsto norme transitorie unicamente
per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi "fisiologiche" del
procedimento.
Il medesimo art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l’ambito di applicazione dell’art. 43,
che è del tutto incompatibile e di contenuto opposto a quello delle norme che riguardano i
"procedimenti in corso", perché riguarda fattispecie in cui risulta scaduto il termine entro il quale
poteva essere emesso il decreto di esproprio, ovvero è stato annullato un atto del procedimento
ablatorio, e non può esservi la dichiarazione di pubblica utilità de futuro di un’opera già realizzata.
8 – Sulla base di tali corrette premesse – alla luce delle quali è infondato il secondo motivo d’appello
relativa alla inapplicabilità al caso di specie del citato art. 43 del T. U. – il Tribunale Amministrativo ha
stabilito che, avendo la parte ricorrente implicitamente rinunciato alla restituzione del bene, chiedendo
esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente, " in ogni caso però tale rinuncia implicita,
come non è idonea a trasferire la proprietà in capo all’amministrazione, non può privare quest’ultima
della facoltà di far cessare la situazione di illecita occupazione restituendo l’area nelle condizioni
precedenti all’intervento "; con la conseguenza che " Nel caso in cui l’amministrazione decidesse di
restituire le aree (sgombere dalle opere) non farebbe altro che far cessare la situazione illecita
causativa del danno e sarebbe comunque tenuta al risarcimento per il periodo di occupazione senza
titolo sino al momento della restituzione del bene. Ciò anche alla luce del fatto che le risultanze del
giudizio non hanno ben specificato se e su quali particelle della ricorrente la realizzazione dei lavori ha
comportato una effettiva irreversibile trasformazione e se alcuni appezzamenti possano essere
restituiti al proprietario senza compromettere l’esistenza e la funzionalità dell’opera pubblica ivi
realizzata, ovvero se su alcuni terreni sia sufficiente la costituzione di una servitù ".
9 – Dopo avere ulteriormente precisato che " parte ricorrente ha richiesto il risarcimento per la perdita
definitiva del bene pari al valore venale dell’immobile, e altresì il risarcimento per il periodo di
occupazione senza titolo dello stesso " il TAR ha cos^ statuito:" entro il termine di 60 giorni….
l’amministrazione e la ricorrente potranno addivenire ad un accordo, in base al quale le aree sono
restituite, concordando le modalità di restituzione, oppure potranno addivenire ad un accordo in base
al quale la proprietà delle aree viene trasferita dalla ricorrente all’E. ed alla ricorrente medesima è
corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso per quanto riguarda il
trasferimento di proprietà, prendendo come riferimento il valore venale del bene………….b) ove tale
accordo non sia raggiunto entro il termine, l’E. – entro i successivi sessanta giorni – dovrà emettere un
formale e motivato provvedimento con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo occupate,
o l’acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico, oltre che
costituire la servitù di elettrodotto ".
10 – Si tratta di conclusioni che urtano contro quanto chiesto e prospettato dal ricorrente in primo
grado, il quale aveva espressamente rinunciato alla restituzione dei terreni, limitandosi a chiedere il
risarcimento del danno. In altri termini, rispetto all’alternativa offerta dall’art. 35, del d.lgs n. 80 del
1998, come riformulato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, tra reintegrazione in forma specifica e
risarcimento per equivalente, gli interessati avrebbero esercitato una opzione a favore della seconda,
precludendosi così la via alla domanda al risarcimento in forma ripristinatoria (Cons, St., sez. V, 3
maggio 2005, n. 2095; sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1858).
Ha pertanto ragione, per questa parte della sentenza, l’ENEL nel lamentare che essa non avrebbe
potuto né dovuto disporre su eventuali atti di acquisizione sanante, per i quali, oltre a non essere
competente la società stessa, non sussisteva alcuna domanda in tal senso nel ricorso di primo grado.
In questi limitati ambiti l’appello merita accoglimento e per l’effetto vanno annullate le parti della
sentenza di primo grado in cui impongono all’ENEL di emanare un atto formale volto all’acquisizione
dell’area in questione, ovvero a provvedere alla restituzione delle aree medesime, ferme restando le
altre statuizioni del TAR.
L’accoglimento solo parziale dell’appello comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto
dalla parte appellata e la compensazione delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui
in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.