Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7596 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Paterno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato S.P.S. e C.S., con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti (il primo: reato ex art. 612 c.p. in danno del secondo, il secondo reati ex artt. 594 e 612 c.p. in danno del primo).

Il solo S. è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti dell’altro imputato, costituitosi PC. Ricorrono entrambi.

S. deduce l’abnormità della ordinanza del 16.2.2006 di rinvio della causa, atteso che il rinvio fu disposto prima dell’apertura del dibattimento e per valutare la competenza per materia.

C. deduce violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale poichè l’affermazione di responsabilità nei suoi confronti riposa solo sulla parola del S., smentita da altre emergenze di causa; subordinatamente il GdP avrebbe dovuto dichiarare NDP per la tenuità del fatto, attesa anche la mancata opposizione da parte del S., in via ulteriormente subordinata, questo ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata riconosciuta l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 2.
Motivi della decisione

Il ricorso del S. (con il quale si solleva una questione di stretto diritto e che dunque non può essere qualificato appello, nonostante la sentenza del GdP contenga anche statuizioni civili) è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

L’ordinanza in questione, per stessa ammissione del ricorrente, fu pronunziata al di fuori della fase dibattimentale, perchè antecedente al dibattimento. Essa non ha influito minimamente sui successivi sviluppi procedi mentali, non ha provocato alcuna situazione di stallo, nè può dirsi espressione di un potere non riconosciuto al giudice dall’ordinamento. Ha solo determinato un ritardo dell’inizio della fase dibattimentale.

Non ricorrono, dunque, ad evidenza, i requisiti della abnormità.

Il ricorso del C. è parimenti inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

E’ generico nella misura in cui il ricorrente si limita a denunziare le sue doglianze (anche con riferimento alla pretesa tenuità del fatto e alla ingiustizia della condotta dell’avversario, che avrebbe determinato uno stato d’ira), senza adeguatamente argomentarle e senza circostanziarle, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente alla consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, pretende che il giudicante consideri tamquam non essent le dichiarazioni della PO. Entrambi i ricorrenti vanno, singolarmente, condannati al pagamento delle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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