Il danno da perdita del rapporto parentale si riveste di patrimonialità: riconosciuto il diritto alla paghetta post mortem (ingiusta del genitore) – Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. 26 gennaio 2010, n. 1524.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trento condannò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) a risarcire i danni subiti dal D. per la morte della madre avvenuta a seguito di intervento chirurgico.
La sentenza, appellata da ambedue le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Trento, la quale: ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dei sanitari; ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale a carico del D.; ha proceduto alla diversa liquidazione del danno non patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’APSS, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo ed illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale dell’Azienda, che censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dei medici.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nei punti in cui si risolve nella richiesta, in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito della causa e degli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria. E’ infondato, quanto ai lamentati vizi, nella considerazione che il giudice s’è correttamente adeguato ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) dell’Azienda e di onere probatorio a carico della vittima (prova a carico di questa della stipulazione del contratto e dell’inadempimento del professionista, con onere, invece, a carico della struttura di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile). Per il resto, la motivazione della sentenza si manifesta congrua e logica.
Quanto, infine, alla doglianza del mancato accertamento, sia pure incidentale, del fatto reato, basti dire che da tempo la consolidata giurisprudenza ha escluso la necessità del collegamento tra danno non patrimoniale e fatto illecito costituente reato.
Passando al ricorso principale del D., il suo primo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto "che il solo invio di denaro – che fra l’altro per quanto consta in atti non necessariamente avveniva ogni mese ma con scadenze variabili – da parte della madre non è sufficiente a dimostrare una necessità del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento… ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l’anziana genitrice intendeva effettuare in favore del figlio lontano quale supporto economico, onde consentirgli un magici agio economico… onde i versamenti possono ragionevolmente ritenersi semplici elargizioni a titolo grazioso… senza che in capo all’appellante fosse maturato alcun diritto".
Il motivo è fondato.
In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003).
La sentenza impugnata – come può evincersi dal brano sopra trascritto – ha disatteso questo principio, confondendo l’obbligo alimentare (necessario al sostentamento del figlio) con la spontanea elargizione di somme di danaro (che sembra accertato essere state ripetute abitualmente nel tempo) comportante l’incremento patrimoniale del reddito del figlio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà ad un suo nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il giudice, nella liquidazione del danno, non avrebbe dovuto far riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Trento, bensì a quelle in uso presso il Tribunale di Rovereto (le quali prevederebbero una liquidazione superiore del 30% o 40%), dove (per ragioni non spiegate) si sarebbe dovuto radicare il contenzioso. Non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.
Nella caso in esame, il giudice ha scelto d’utilizzare la tabella del Tribunale di Trento, spiegando che essa ha il pregio di essere più personalizzata, con riferimento non solo all’età della vittima ed al rapporto di parentela, bensì anche alla convivenza o meno del danneggiato con il congiunto deceduto (nella specie la vittima era ultrasettantenne ed il figlio adulto viveva da anni in Colombia).
Infondato è il terzo motivo (nel quale si sostiene che il giudice avrebbe ridotto l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stata proposta specifica impugnazione), in considerazione del fatto che l’appello incidentale dell’Azienda tendeva (cfr. le conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza) al totale rigetto della domanda del D. o, in subordine, alla riduzione della precedente condanna.
Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice si sia esclusivamente interessato dei profili attinenti alla responsabilità del personale sanitario in sede di intervento chirurgico e non anche di "quello postoperatorio, comprensivo delle affrettate dimissioni e del successivo ricovero d’urgenza caratterizzato da una totale incapacità diagnostica per non dire da vero e proprio panico.
A riguardo, basti dire che la sentenza attribuisce l’esclusiva e totale responsabilità del sinistro alla condotta dei sanitari operatori e la parte (totalmente vittoriosa sul punto) non ha interesse al coinvolgimento di altri soggetti e di altre eventuali responsabilità.
Assorbito (in considerazione della cassazione qui disposta) è il quinto motivo, attinente alla parziale compensazione delle spese del giudizio operata dal giudice d’appello.
In conclusione, devono essere respinti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito il quinto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, nonchè i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota

1. Il caso deciso

La signora Caia decedeva in seguito ad un intervento chirurgico. Il figlio Tizio si rivolgeva così al Tribunale al fine di ottenere dall’azienda sanitaria il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale (danno che – con terminologia, a ben vedere, alquanto ambigua – viene talora definito come « danno edonistico »[1]), nonché dell’ulteriore danno patrimoniale derivante dalla perdita della possibilità di ricevere future donazioni (le cc.dd. “paghette”) da parte della madre.
Accolta in primo grado la sua domanda, in sede di gravame la Corte d’Appello confermava la responsabilità dei sanitari, escludendo tuttavia la sussistenza di un danno patrimoniale in favore di Tizio. Questi propone quindi ricorso per cassazione, lamentando in particolar modo che, sebbene il mero invio di denaro da parte della madre – che, per quanto consti di atti chiaramente non necessari, avveniva ogni mese con scadenze variabili – non sia certo sufficiente a dimostrare uno stato di bisogno del figlio (incapace od impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento), ben può lo stesso invio di denaro esser sintomatico d’una precisa intenzione dell’amata madre a dar vita ad una elargizione ripetuta e costante (quale supporto economico in favore del figlio lontano), atta a consentirgli un miglior tenore di vita.

2. Nota esplicativa.

Come sappiamo, l’evento morte produce, sotto il profilo dei danni che da esso ne possono derivare, effetti negativi e lesivi di molteplici interessi: invero, accanto alla vittima primaria dell’illecito, si collocano solitamente le cc.dd. vittime secondarie, vale a dire i danneggiati “di riflesso o di rimbalzo” (in quanto essi subiscono danni dalla morte del proprio congiunto conseguente alla commissione di un illecito).
Risarcibile nel nostro ordinamento – a far data dalla storica sentenza Tribunale di Firenze (24/2/2000, n. 451), la quale diede definitivamente la stura nelle aule di giustizia italiane ad una tipica prassi del diritto statunitense – è infatti la perdita del coniuge, del genitore oppure del figlio: quel danno, insomma, derivante dal fatto che per responsabilità altrui si perda una persona cara[2].
Con le illuminati parole del giudice toscano, “danno edonistico” viene appunto definito quel danno che attiene “alla perdita di una sorta di status connesso al particolare rapporto che lega il soggetto con la persona colpita dall’evento dannoso: così il coniuge per effetto della perdita o grave menomazione dell’altro coniuge; i genitori per la perdita del figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione di quell’insieme di rapporti connessi al coniugio nell’un caso, e nell’altro della condizione parentale filiale”.
La giurisprudenza della Cassazione (31/5/2003, n. 8828) ha poi sostanzialmente avallato siffatta interpretazione, precisando che l’uccisione di una persona rappresenta un tipico evento plurioffensivo, idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l’interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
Detta tipologia di danno (che, si diceva, è ontologicamente proiettata verso il futuro e può, dunque, affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall’ingiustizia patita) va oggi peraltro chiaramente rivisitata alla luce delle ben note sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 (nn. 26972-26975), e segnatamente nella parte relativa alla possibilità della (duplice) liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando oramai spazio – come ivi abbondantemente precisatosi – un’unica voce di danno non patrimoniale, la quale nella specie rimane interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto (in senso conforme, vedasi anche Cass. S.U. sent. 557/09).
Riassunto così, molto brevemente, il quadro in ordine al danno non patrimoniale da perdita parentale, può dunque meglio cogliersi l’eccezionale portata innovativa della sentenza in commento.
Ebbene, quest’ultima si presenta decisamente come una pronunzia unica nel suo genere[3], in quanto – come s’è anticipato – essa prevede la risarcibilità non solo del (consolidato) danno non patrimoniale da perdita parentale, sibbene la risarcibilità della medesima figura di danno sotto il profilo squisitamente patrimoniale dello stesso: in vero, la Suprema Corte ha nella fattispecie affermato che “il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato”.
Risulta pertanto di immediata intuizione la rivoluzionaria portata della sentenza de qua, la quale – in un’epoca in cui i figli ultramaggiorenni che ancora convivono con i propri genitori vengono da più parti ingiustamente additati quali “bamboccioni” – può senza dubbio esser plaudita … quantomeno poiché in netta controtendenza.

3. Precedenti.

Non constano precedenti negli esatti termini. Tuttavia, per un più approfondito excursus in tema di c.d. danno edonistico, si vedano in particolare:

– Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629
– Cass. 2 aprile 2001, n. 4783
– Cass. 31 maggio 2003, n°8827 e 8827
– Cass. 14 luglio 2003, n. 11003
– Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549
– Cass. 12 giugno 2006, 13546
– Cass. 22 marzo 2007, n. 6946
– Cass. 19 ottobre 2007, n. 21976
– Cass. 17 aprile 2008, n°10111
– Cass. 16 settembre 2008, n°23725
– Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n°26972-26975
– Cass. SS.UU. 14 gennaio 2009, n°557
– Cass. SS.UU. 26 gennaio 2009, n°1850

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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