Dura lex, sed lex! Bocciati i proff.! Tar Puglia, Bari, Sez. II – sentenza 8 marzo 2010, n. 811.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i signori Tizio e Caia hanno proposto gravame avverso la determinazione assunta dal Consiglio di classe di non ammettere la figlia … alla frequenza della classe superiore.
Con atto depositato in data 21.7.2009 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti chiedendo la reiezione del gravame, sostanzialmente riportandosi alle ragioni esplicitate dal Dirigente dell’Istituto in una nota versata in atti.
All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- I ricorrenti affidano il ricorso a quattro motivi di gravame, tutti incentrati sul difetto di motivazione e sull’erronea presupposizione di circostanze invero oggetto di contestazione.
In generale lamentano la –asserita- totale assenza di motivazione a sostegno della grave decisione di non ammissione che avrebbe dovuto essere assunta collegialmente e che ritengono non possa essere ricavata dalle singole votazioni attribuite da ciascun docente; assenza riscontrabile sia nel verbale, sia nell’allegato “H” ivi richiamato.
In particolare lamentano la particolare gravità di tale omissione tenuto conto della possibilità alternativa che si presentava al Collegio dei docenti di sospendere il giudizio, con attribuzione di debito formativo, nell’ottica di consentire il recupero delle riscontrate lacune; possibilità concessa ad altri alunni della stessa classe (cfr. motivi sub 1 e 2).
I ricorrenti ritengono invero che la figlia non potesse essere tout court considerata scolasticamente irrecuperabile senza alcun riguardo all’eccellente votazione conseguita in fisica allo scrutinio di fine anno e agli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno, i quali evidenzierebbero piuttosto una discontinuità nello studio, emendabile –appunto- con appropriate iniziative di recupero e sostegno. Sostengono inoltre che l’alunna stessa avrebbe anche dimostrato interesse e partecipazione rispetto alle iniziative culturali e formative proposte dalla scuola, impegnandosi anche fuori dall’orario ordinario e dando un fattivo contributo; fermo restando che le numerose assenze, concentrate soprattutto nella parte finale dell’anno scolastico, sarebbero state regolarmente giustificate in relazione alla grave sindrome depressiva, documentata con certificati medici, causata alla ragazza dagli eventi legati alla separazione giudiziale dei genitori.
3. Il gravame è fondato.
Ed invero la difesa dell’Amministrazione, riportandosi alle deduzioni del Dirigente dell’istituto, oppongono alle censure formulate dai ricorrenti le innumerevoli insufficienze riportate nel secondo quadrimestre che, poiché in numero superiore a tre, avrebbero legittimato ex se la determinazione di non ammissione; nonché la presenza discontinua dell’alunna, la cui partecipazione ai corsi pomeridiani extracurriculari non sarebbe affatto significativa di un particolare impegno ma anzi avrebbe impedito la frequentazione dei corsi di recupero.
I riportati argomenti, tuttavia, non consentono di superare i motivi di doglianza giacché i ricorrenti contestano proprio le numerose insufficienze conseguite nel secondo quadrimestre a fronte di una media –calcolata sugli scritti con riferimento all’intero anno scolastico- di quasi sufficienza e tenuto conto dei risultati –questa volta di piena sufficienza- ottenuti a fine anno in materie fondamentali come italiano e matematica (cfr. motivo sub 3). Essi invocano una benevola considerazione del quadro complessivo, nell’ottica di fornire un sostegno alla ragazza in una fase critica e problematica della sua esistenza.
In effetti, proprio la considerazione delle delicate –e comprovate- condizioni di salute della stessa, a fronte di risultati affatto disastrosi se valutati con riferimento all’intero anno scolastico, il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, magari avuto riguardo anche al curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, posto che la scuola deve perseguire l’obiettivo della formazione (e non già la punizione), con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto.
A ciò non sarebbe stato di ostacolo la previsione del punto 5 dei criteri di valutazione invocato dall’Amministrazione resistente il quale, in linea generale, individua quale condizione preclusiva della promozione l’aver riportato più di tre gravi insufficienze; tuttavia, anche a voler prescindere dalla considerazione che è in contestazione anche l’attribuzione di insufficienze così gravi in così numerose discipline, in ogni caso la stessa disposizione contempla la facoltà di deroga del Consiglio di classe in relazione a “casi particolari”, tra i quali si sarebbe potuto far rientrare quello in esame.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Considerata tuttavia l’opinabilità della questione il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sez. II, accoglie il gravame in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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