Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Gup presso il Tribunale di Brescia. con sentenza del 13/5/09. resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava X.A. e X. R. responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e li condannava alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 90,000.00 di multa ciascuno, con interdizione perpetua dai pp.uu., e interdizione legale durante la espiazione della pena.
La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dalla difesa dei prevenuti, con sentenza del 21/10/09, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione X.R., personalmente, con i seguenti motivi:
– errore materiale ravvisabile nella impugnata sentenza, laddove riporta, quale data della decisione, il giorno (OMISSIS), mentre l’udienza camerale per la discussione dell’appello avveniva il 21/10/09, in violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), per cui necessita che la pronuncia de qua sia annullata;
– omessa motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, specificatamente invocate con l’atto di appello;
– illogicità della motivazione in punto di rigetto dell’assunto difensivo in ordine alla condotta collaborativa assunta dall’imputato nel corso del procedimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La sentenza è argomentata con logicità ed esaustività.
Sul primo motivo rilevasi che la eccezione è del tutto infondata in quanto la mancanza o la evidente erroneità della data della sentenza non è causa di nullità, allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Cass. 26/5/04, Madonna), come nel caso in questione in cui il giorno di celebrazione del processo, in cui fu resa la pronuncia, è, con evidenza, indicato nel frontespizio del documento.
La inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di correggere l’errore in questione, che potrà essere eliminato formulando la relativa istanza al giudice dell’appello.
Del pari totalmente priva di pregio si palesa la censura attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il decidente, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha trascurato le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, ma. a sostegno del diniego del beneficio invocato e della dosimetria del trattamento sanzionatorio applicato, ha evidenziato la complessiva dimensione, soggettiva ed oggettiva della vicenda, tenendo conto del dato ponderale della sostanza, nonchè delle attrezzature rinvenute nell’appartamento, di cui il prevenuto aveva la disponibilità (kg. 29 di sostanza da taglio, materiale vario idoneo al taglio, al confezionamento e alla raffinazione della droga).
Orbene, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio, di tal che non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione di quelli considerati decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Cass. 21/9/99, Guglielmi; Cass. 28/5/99. Milenkovic).
Peraltro, la circostanza stessa che fosse stato affidato al prevenuto un quantitativo di stupefacente di ingentissimo valore economico è di per sè sufficiente, come a giusta ragione rilevato in sentenza, a dimostrare che il ruolo ricoperto dallo stesso nella vicenda era ben più coinvolgente rispetto a quanto il medesimo imputato aveva tentato di fare intendere, presupponendo uno stretto rapporto fiduciario con coloro i quali gli avevano affidato la droga.
In ordine alla ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente la Corte distrettuale, non ha ritenuto ravvisabile alcun atteggiamento collaborativo da parte dell’imputato, evidenziando che esso ha reso dichiarazioni anche divergenti da quelle fatte dall’altro coimputato, persino negando di essere a conoscenza dello stupefacente rinvenuto, nonostante che il ritrovamento nell’appartamento predetto di guanti di lattice e di una mascherina, posti vicini alla droga, aveva permesso di rinvenire liquidi e tracce biologiche riconducibili allo stesso X.R..
Sulla scorta di quanto rilevato il decidente ha ritenuto che l’imputato non avesse reso dichiarazioni denotanti resipiscenza o, comunque, realmente utili per una completa ricostruzione dei termini della vicenda, nella quale era pienamente coinvolto, facendo trasparire una capacità a delinquere di particolare spessore.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo X. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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