Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe, G.F. ha dedotto l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel rigettare il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro del 23 febbraio 2009, che, in riforma della sentenza assolutoria emessa il 17 aprile 1999 dalla Corte di Assise di Catanzaro, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di concorso in omicidio volontario pluriaggravato in danno dell’ispettore di polizia A.S. e della moglie P.L., irrogando la pena ritenuta di giustizia. Deduce il ricorrente l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Suprema Corte nel rigettare il motivo di ricorso relativo all’erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, volta ad ottenere l’acquisizione di documenti diretti a confutare le affermazioni dei collaboratori di giustizia addotti in sede di gravame e, dunque, a smentirne la credibilità soggettiva, il tutto con violazione degli artt. 495 e 603 c.p.p.. Ed invero, la Corte di legittimità, dopo aver precisato che la valutazione del giudice di appello, investito della richiesta di integrazione probatoria a norma dell’art. 603 c.p.p., deve essere ispirata a canoni valutativi diversi a seconda che la richiesta riguardi prove preesistenti ovvero sopravvenute (in quanto, nel primo caso, i canoni di giudizio sono meramente discrezionali, dovendosi accedere alla richiesta difensiva sono ove sussista l’ineludibile condizione della non decidibilità allo stato degli atti; nell’altro caso, invece, deve tener conto del diritto alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 495, sotto il profilo, nella fattispecie, del diritto alla controprova a fronte di nuove prove addotte dalla pubblica accusa) non si era attenuta a tale distinguo nell’esame del motivi di ricorso. Si era, infatti, verificato, che, in sede di gravame, la pubblica accusa aveva addotto due nuovi collaboratori di giustizia, S.S. e C.S., ed a fronte di tale nuovo apporto probatorio la difesa aveva chiesto la produzione dell’anzidetta prova documentale. Orbene, nel negare la fondatezza dell’eccezione difensiva, il Giudice di legittimità aveva adottato criteri valutativi con riguardo alla fattispecie di prove preesistenti, senza avvedersi che le propalazioni accusatorie risalivano al (OMISSIS), dunque successivamente alla pronuncia di primo grado, sia pure a distanza di oltre otto anni dal fatto omicidiario (4.1.1992).
2. – E’ irrefutabilmente corretto, siccome del tutto aderente al dettato normativo, il rilievo del ricorrente in ordine alla diversità di valutazione alla quale il giudice di appello è chiamato a fronte di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di gravame, a seconda, cioè, che l’istanza riguardi prove già escusse o preesistenti ovvero prove sopravvenute:
nell’un caso, dovendosi valutare la sussistenza della prescritta condizione della non decidibilità allo stato degli atti, stante il carattere eccezionale dell’istituto e la presunzione di completezza del compendio probatorio raccolto in primo grado; nell’altro caso, cioè di prove sopravvenute, dovendosi valutare la richiesta probatoria secondo gli ordinali criteri di valutazione in tema di ammissione della prova, richiamati dall’art. 603, comma 2, che, all’uopo, fa rinvio a all’art. 495, comma 1, che, a sua volta, richiama gli art. 190, comma 1, e art. 190 bis. Dal primo rinvio risulta, in particolare, che non possono essere ammesse dal giudice non solo le prove vietate dalla legge, ma anche quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Insomma, è indubbio che, in ipotesi di prove sopravvenute, il parametro di giudizio al quale il giudice di appello è tenuto ad ispirarsi è quello ordinario che informa il tema dell’ammissione della prova, essendo certo che, nell’ipotesi anzidetta, l’imputato – esposto alla produzione di nuovi elementi di prova, sopravvenuti e, dunque, non costituenti oggetto del thema probandum delineatosi in primo grado – debba veder riconosciuto il diritto alla prova anche in sede di gravame. Orbene, è evidente come la motivazione della sentenza di annullamento non colga tale distinguo, che sarebbe stato necessario assumere, nel caso di specie, per meglio calibrare il giudizio. Ma è pur vero che, seppur nel quadro di una valutazione inglobante (e, cioè, indifferenziata, quanto ai criteri di giudizio che, per quanto si è detto, avrebbero dovuto ispirare il giudice di appello, investito della richiesta di integrazione probatoria), ha comunque tenuto conto dei parametri della superfluità e rilevanza, nell’osservare che, correttamente, la Corte di Assise di Catanzaro aveva chiaramente indicato le ragioni per le quali l’ampio ed approfondito contraddittorio svolto in primo grado rendeva superflue e irrilevanti le produzioni difensive, pur se in funzione di un giudizio di completezza del compendio probatorio già acquisito.
Se così è, balza evidente che un eventuale errore nel quale sia potuta incorrere questa Corte di legittimità sarebbe, a tutto concedere, un errore di giudizio, ma giammai un errore di fatto, secondo la pacifica accezione di tale vizio nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. E’, infatti, ius receptum l’affermazione secondo cui l’errore di fatto che legittima alla proposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. è solo quello di natura percettiva, per la cui configurazione, in analogia con quanto previsto per il processo civile dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 richiamato per il ricorso per cassazione civile dall’art. 391 bis c.p.p., occorre che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia, incontestatamente, esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Rimangono, pertanto, esclusi tutti gli errori valutativi o di giudizio nei quali possa essere incorso il giudice di legittimità, in quanto, diversamente, l’istituto dell’art. 625 bis c.p.p., da strumento assolutamente eccezionale – concepito al fine di porre rimedio all’errore materiale e, per l’appunto, di fatto che possa avere inficiato la sentenza di legittimità – si risolverebbe in un nuovo grado di giudizio volto a sottoporre a revisione critica il giudizio della Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6, n. 27035 del 19.2.2008, rv. 240973).
3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.