Sul silenzio della P.A. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – 26 febbraio 2010 n. 1146.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle Case di cura indicate in epigrafe, aventi indirizzo specifico neuropsichiatrico, avverso il silenzio rifiuto formatosi nei confronti della regione Lazio e della ASL/D per conseguire da una parte l’attribuzione pro quota dell’importo di euro 15,00 milioni in via provvisoria e dall’altra l’aggiornamento della retta di degenza per le case di cura psichiatriche a decorrere dal 2004.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che mediante la procedura del silenzio rifiuto non possono essere fatte valere posizioni di diritto soggettivo poiché sono stati chiesti pagamenti collegati a presupposti prefigurati dalla legge e che comunque la Regione aveva prodotto documentazione che sostanzialmente viene a superare l’inerzia denunciata con conseguente improcedibilità del ricorso sotto tale aspetto.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto appello le Case di cura facendo presente che finora erano state retribuite in base ad una tariffa onnicomprensiva per le acuzie per euro 170,43 e per post-acuzie per euro138,90 con determinati vincoli; che tale retta era rimasta nel tempo invariata nonostante l’intervenuto incremento dei costi tra cui in particolar modo quelli relativi al personale dipendente ; che la G. R. con delibera n. 143/2006 aveva stanziato in via provvisoria, in attesa di una sistemazione organica della materia, la somma di euro 15,00 milioni da ripartire anche con altre strutture, ma poi non era stato fatto alcunché, per cui avevano proposto la presente impugnativa.
Hanno quindi dedotto che nella specie non si era in presenza di un diritto patrimoniale in considerazione del complesso procedimento di costi standard di produzione e di quote di costi generali previsto per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe dall’art. 8 sexies D. L.vo n.502/1992 e successive modificazioni; che non poteva determinare l’improcedibilità dell’impugnativa avverso il silenzio la documentazione prodotta dalla Regione in quanto concernente un processo di riconversione in itinere al termine del quale si dovrebbero definire le tariffe.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio del 16.10 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato in parte.
1.1.Va precisato che le Case di cura ricorrenti hanno avanzato con un’unica impugnativa, mediante la procedura del silenzio rifiuto, due domande di cui una rivolta a conseguire in via provvisoria pro quota la somma di euro 15,00 milioni ( da ripartire anche con altre strutture), stanziati dalla Regione, in attesa di una sistemazione organica della materia, con la delibera G. R. Lazio n. 143/2006, e l’altra tendente ad ottenere una pronuncia sulla loro istanza di aggiornamento delle tariffe per prestazioni neuropsichiatriche con effetto dal 2004.
1.2.Il Tar ha correttamente dichiarato inammissibile la prima domanda in quanto inerente ad una posizione di diritto soggettivo che non può essere azionata mediante la procedura del silenzio rifiuto, trattandosi della distribuzione tra i vari soggetti eroganti prestazioni sanitarie della somma di euro 15,00 milioni , a parte il problema del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pure prospettato dal TAR.
Invero, la formazione del silenzio rifiuto e lo speciale procedimento giurisdizionale fissato dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, con la finalità di dare all’amministrato un potere procedimentale (strumentalmente rivolto a rendere effettivo l’obbligo giuridico della pubblica amministrazione di provvedere esplicitamente sulle istanze degli interessati), non sono compatibili con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia (V. Cons. Stato, A. P. 9 gennaio 2002 n. 1 e Sez. V, 5 dicembre 2005 n. 6884), in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale (sul punto, in epoca meno recente, Cons. Stato Sez. V, 20 aprile 1994, n. 338);
Inoltre, a maggior ragione deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio rifiuto dell’amministrazione, allorché la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva, e la cui cognizione spetta al giudice ordinario, il quale può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione e quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (V.Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3974).
1.3.La sentenza del Tar non può essere condivisa invece con riferimento alla domanda di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni neuropsichiatriche con effetto dal 2004 , avvenendo la determinazione e/o l’aggiornamento delle tariffe per prestazioni sanitarie mediante un procedimento complesso disciplinato all’epoca dal D. M. 14 aprile 1994 (V. ora comma 5° dell’art. 8 sexies D. L.vo 3012.1992 n.502 , come modificato dal comma 1-quinquies art. 79 D. L. 25.6.2008 n.112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 1333) che fa riferimento ai costi standard di produzione ed ai costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard , prevedendo poi la considerazione di una serie di elementi di costo ivi elencati.
Per cui, a fronte di tale complessa operazione di valutazione di elementi opinabili e relativa determinazione, la posizione delle case di cura convenzionate ad ottenere l’aggiornamento delle tariffe non è di diritto soggettivo (che presuppone un accertamento senza margini di discrezionalità) ma di interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento.
Né vi è stata nel caso in esame una pronuncia definitiva dell’amministrazione in quanto la documentazione prodotta in primo grado riguarda un processo di riconversione in itinere al termine del quale dovrebbero definirsi le nuove tariffe (V. decreto regionale n. 15 del 5 settembre 2008 versato agli atti del giudizio di primo grado).
Pertanto, deve considerarsi intervenuto solo un inizio di procedimento, che non fa venir meno il dovere per la Regione di completare la procedura di aggiornamento tariffario in base alla disciplina all’epoca vigente. Perciò la sentenza del TAR deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’aggiornamento delle tariffe.
Nel difetto del completamento del meccanismo di aggiornamento , verrebbe rimessa alla completa discrezionalità delle amministrazioni – ed ai ritardi, anche strumentali, dell’azione amministrativa – ogni nuova determinazione tariffaria, con grave pregiudizio delle strutture sanitarie interessate (e, indirettamente, della stessa utenza), che dovrebbero assicurare le proprie prestazioni sulla base di tariffe non più remunerative (V., per una fattispecie analoga, la decisione della Sezione del 23 gennaio 2007 n. 190).
2.Per quanto considerato l’appello deve essere in parte respinto ed in parte accolto ed in parziale riforma della sentenza del TAR deve essere dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, di completare il procedimento di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni neuropsichiatriche.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda e della reciproca soccombenza..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, in parte respinge ed in parte accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza del TAR, accoglie in parte il ricorso di primo grado come da motivazione.
Spese dei due gradi compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/02/2010

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