Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 02-03-2011, n. 8388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

d.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 6 ottobre 2009 della Corte di appello di Roma, la quale, in parziale riforma della sentenza 22 novembre 2005 del Tribunale di Frosinone, ha ridotto la pena, previo riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, per i reati continuati di cui all’art. 570 cod. pen., in danno del coniuge M.C. e delle figlie minori, nonchè artt. 594 e 612 cod. pen. in danno della moglie. Fatti commessi fino al (OMISSIS).

Considerato in diritto:

In appello il difensore ha eccepito la nullità dell’intero procedimento in quanto il D. non avrebbe mai avuto notizia di esso, essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio all’indirizzo di (OMISSIS), corrispondente a quello dei genitori del D., senza considerare che il ricorrente, dopo la separazione, non era mai ritornato a vivere con loro, conservando la residenza anagrafica presso la casa coniugale di Via (OMISSIS), ove sarebbe stato corretto notificare gli atti.

Il Tribunale ha in proposito rilevato che il D., in sede di identificazione, a seguito della presentazione della denuncia – querela nei suoi confronti, in data 29 giugno 2002 elesse domicilio dinanzi ai Carabinieri di Amaseno in "(OMISSIS), presso l’abitazione dei genitori "ove attualmente abito".

Il primo giudice ha quindi ritenuto che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato presso tale indirizzo, in quanto domicilio eletto dal prevenuto: la notifica fu ricevuta materialmente dal padre in data 13 giugno 2003.

Inoltre, alla prima udienza del 30 settembre 2003, fu disposta una nuova notifica in quanto non era stato rispettato il termine di 60 giorni per la comparizione ed anche il rinvio, all’udienza del 9 novembre 2004, fu notificato al domicilio eletto.

Ritenuto in diritto:

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati trattandosi di fatti commessi il (OMISSIS).

Con un secondo motivo si lamenta la nullità della notifica, effettuata al domicilio eletto, posto che l’imputato risultava anagraficamente residente in Via (OMISSIS), dalla data della denuncia sino al 16 maggio 2005, e si contesta inoltre: la sussistenza della nomina di un difensore di fiducia, mai avvenuta nella persona dell’avv. Cianfrocca; la ritualità delle prove testimoniali per essere stati escussi testi non indicati nella lista testimoniale del P.M.; l’assenza di una condizione di bisogno della moglie e delle figlie.

Attesa la dedotta prescrizione del reato, va preliminarmente valutata l’ammissibilità o meno della proposta impugnazione.

La conclusione sul punto è peraltro nel senso che le doglianze, per come proposte, sono radicalmente infondate, attesa l’indiscutibile correttezza dell’argomentare dei giudici di merito, e come tali destinate ad una pronuncia di inammissibilità.

La rilevata inammissibilità dell’impugnazione rende inapplicabile la dedotta estinzione del reato per prescrizione.

Invero, in sede di impugnazione, l’immediata declaratoria delle cause contemplate dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo è infatti inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all’individuazione dell’impossibilità di giudicare.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00), nonchè la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro duemila/00 per onorari oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro duemila/00 per onorari oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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