Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione presentato da M.S. avverso il provvedimento col quale è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Ricorre per Cassazione il M. lamentando che arbitrariamente il giudice di merito ha ritenuto l’assenza di dichiarazione in ordine alla situazione reddituale, che è invece allegata alla richiesta ed è ulteriormente confermata da attestazione riportata nell’istanza stessa; nella quale si assume l’inesistenza di redditi.

3. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato assume che l’istanza di cui si discute è priva di dichiarazione sulla situazione reddituale, posto che compare la cifra "0" seguita da una riga e da un punto interrogativo di dubbio significato. Inoltre la dichiarazione reddituale deve essere di necessità riportata nell’istanza e non in un autonomo documento.

Tale apprezzamento è censurabile. Si rileva in primo luogo travisamento del contenuto dell’istanza posto che vi compare a chiare lettere che il reddito è nudo attraverso l’indicazione della cifra "0" seguita da una riga di sbarramento dell’area sottostante. Appare d’altra parte irrazionale ipotizzare che il punto interrogativo che compare a margine dell’atto sia stato apposto dal M. e non da alcun che abbia preso in esame il documento. Infine, all’istanza è allegata dichiarazione analitica ed autenticata sulla situazione reddituale, che senza ragione è stata ritenuta inidonea a documentare la condizione soggettiva rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio in questione.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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