Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria, ha revocato l’ammissione al patrocinio dello Stato di S.L. nella veste di parte civile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 112 e segg..
2. Ricorre per cassazione l’interessata. Si espone che,nella dichiarazione volta all’ammissione al beneficio in questione, è stato indicato il reddito netto imponibile ai fini dell’IRPEF riportato nella casella 19 del CUD, rientrante nel limite di legge.
Il Tribunale, invece, ha tenuto erroneamente conto del reddito lordo, superiore allo stesso limite. Tale assunto è conforme all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ma è oggetto di censura: esso è in contrasto con il tenore letterale del cit. D.P.R., art. 76 che fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione; nonchè con l’interpretazione della disciplina legale proposta dall’Amministrazione finanziaria in una risoluzione del 2003. 3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata, nel disporre la revoca, si basa sulla constatazione che il reddito complessivo del nucleo familiare è di Euro 22.014 e quindi superiore al limite di legge. Correttamente il giudice di merito ha implicitamente considerato il reddito complessivo lordo. Come già condivisibilmente ritenuto ripetutamente da questa Corte, infatti, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni introdotte ai fini della determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il ridetto D.P.R., che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante (sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale in data 17.3. 1992 n 144) (Cass. 4, 15 aprile 2008, 239893; Cass. 4, 15 dicembre 2008, Dimitrova). Tale interpretazione è aderente alle già indicate peculiari finalità della disciplina in esame, che trovano conferma nel cit. art. 76, comma 3, che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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