Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 14-3-2007, con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V., Sezione Distaccata di Aversa, ha dichiarato S.A. e Sa.Pa. colpevoli del reato di resistenza continuata loro ascritto al capo A) della rubrica e, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, con le attenuanti generiche e la riduzione del rito abbreviato li ha condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno (pena base mesi otto di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione, ulteriormente ridotta nella misura innanzi indicata per la scelta del rito).
Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, la S. spintonava ed ostacolava la marcia dei Carabinieri accorsi presso la sua abitazione e il Sa. li minacciava ("Se scendo, vi picchio"), per opporsi ai predetti pubblici ufficiali mentre compivano un atto del loro ufficio, rappresentato dalla cattura dell’evaso S.S..
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del Sa.. Sostiene che dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito si evince che l’imputato (il quale si trovava, affetto da febbre, al piano superiore) era del tutto ignaro di quanto stava accadendo presso la propria abitazione, non essendo a conoscenza della condizione di "evaso" del cugino S. nè delle ragioni per le quali vi fossero così tanti appartenenti alle forze dell’ordine al piano inferiore. Nella specie, pertanto, difetta l’elemento soggettivo del reato contestato. Sul piano oggettivo, inoltre, la condotta del prevenuto, il quale si è limitato a manifestare dal piano superiore il proprio disappunto per quanto stava accadendo, non vale ad integrare il delitto di resistenza, non essendo idonea ad interrompere l’attività della Polizia Giudiziaria.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre con riferimento alla posizione del Sa., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata configurabilità dei reati cui agli artt. 56 e 610 c.p. o art. 612 c.p..
Con un terzo motivo viene dedotta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità della S.. Si fa presente, in particolare, che nella specie difetta l’elemento soggettivo del reato contestato, emergendo dalle stesse considerazioni sviluppate nella sentenza di primo grado l’inconsapevolezza, da parte dell’imputata, dello status di evaso del nipote S.S.. La condotta della prevenuta, inoltre, non integra l’elemento oggettivo del delitto di resistenza, non essendo idonea a impedire l’intervento dei Carabinieri, che infatti riuscivano a bloccare e arrestare S.S..
Con un quarto motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata configurabilità, nei confronti della S., dei reati cui agli artt. 56 e 610 c.p. o art. 612 c.p..
Con un quinto motivo, comune ad entrambi gli imputati, viene denunciata la mancata rinnovazione dibattimentale tesa ad acquisire la documentazione concernente l’arresto e, in generale, la posizione processuale di S.S..
Con un ulteriore motivo viene dedotta l’erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p. e artt. 132, 133 e 175 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione ai prevenuti delle attenuanti generi che nella massima estensione, alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali e alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
Con un ultimo motivo viene denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, avanzata dagli appellanti con i motivi di gravame.
Motivi della decisione
1) I primi due motivi di ricorso proposti nell’interesse della S. sono infondati.
Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito si evince che l’imputata, in occasione delle operazioni di cattura del nipote S.S. ebbe a spintonare i Carabinieri e a frapporsi al loro ingresso nella sua abitazione, cosi determinando un ritardo nel loro operato.
Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte di Appello ha ravvisato nella condotta tenuta dall’imputata l’elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo irrilevante che i militari siano comunque riusciti a bloccare e arrestare S.S.. Per la configurabilità del delitto in esame, infatti, non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l’uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti (Cass. Sez. 6, 27-4-1998 n. 6392; Sez. 6, 13-1-2010 n. 3970).
I giudici di merito hanno altresì accertato che con la sua condotta violenta l’imputata mirava ad opporsi al controllo della sua abitazione da parte dei Carabinieri e, quindi, al compimento di un atto di ufficio. Tanto è sufficiente per ritenere integrato anche l’elemento soggettivo del reato contestato, a prescindere dalla consapevolezza o meno, da parte della prevenuta, della condizione di evaso del suo congiunto. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, infatti, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente (Cass. Sez. 6, 1-11-1996 n. 9119).
Per le considerazioni esposte, essendo stata la violenza usata durante il compimento di un atto di ufficio, per impedirlo o comunque ostacolarlo, si è in presenza di una condotta di resistenza ai sensi dell’art. 337 c.p.; sicchè rimane privo di pregio l’assunto della difesa, secondo cui il reato contestato andrebbe riqualificato nelle ipotesi più lievi previste dall’art. 610 c.p. o art. 612 c.p..
2) Le censure mosse dalla ricorrente in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ai fini all’acquisizione della documentazione concernente l’arresto e la posizione processuale di S.S., non appaiono dotate di sufficiente specificità e sono, pertanto, inammissibili, non avendo l’interessata nemmeno dedotto la rilevanza di tale documentazione ai fini della decisione.
3) Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono infondate, avendo la Corte di Appello dato atto della congruità della pena inflitta in primo grado alla S., peraltro calcolata partendo da una pena di poco superiore al minimo edittale e ridotta in misura prossima a quella massima di un terzo per le attenuanti generiche.
Nella specie, trova applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congnio aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 1, 142-1997 n. 1059; Sez. 3, 3-9- 2007 n. 33773), mostrando in tal modo, sia pure implicitamente, di aver tenuto presenti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p..
4) La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che è stata giustificata in ragione della natura e del contesto della condotta tenuta dalla S. e, quindi, in base alla valutazione di circostanze prese in considerazione dall’art. 133 c.p., richiamato dall’art. 175 c.p..
5) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, avendo la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta avanzata dalla S. con i motivi di gravame.
L’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive esplicitamente avanzata dall’appellante integra il vizio di mancanza assoluta di motivazione, che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte de qua, per nuovo giudizio.
5) Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del Sa. è fondato.
E’ pacifico, in punto di fatto, che l’imputato, dal piano superiore della propria abitazione, ebbe a minacciare i Carabinieri impegnati nella cattura del nipote S.S., proferendo nei loro confronti le parole: "Se scendo vi picchio".
Tale condotta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non può essere ricondotta nel paradigma del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ai fini della configurabilità di tale reato, infatti, è necessario che la violenza o minaccia si estrinsechino in un comportamento idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in modo da ostacolarne la realizzazione. Orbene, la minaccia di scendere giù e di picchiare i militati, tenuto conto della distanza dalla quale veniva rivolta e del gran numero dei militari che, come risulta dallo stesso capo d’imputazione, si erano portati presso l’abitazione del prevenuto, non poteva ritenersi nemmeno potenzialmente idonea a coartare la volontà di pubblici ufficiali e ad impedire che gli stessi portassero a compimento l’attività di ufficio in corso.
Il tenore della frase pronunciata, al contrario, è espressione di una reazione rabbiosa e genericamente minacciosa verso i militari e deve essere, pertanto, qualificata come minaccia semplice. Come è noto, infatti, ciò che vale a contraddistinguere la fattispecie criminosa prevista dall’art. 337 c.p. da quella sanzionata dall’art. 612 c.p., è che in essa la violenza o la minaccia è usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo ufficio, mentre nel reato di minaccia il comportamento dell’agente costituisce espressione di un atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio.
Poichè il reato, per come riqualificato, è perseguibile a querela e non risulta essere stata presentata alcuna istanza di punizione, nei confronti del Sa. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
Il carattere assorbente della pronuncia adottata esime dal prendere in esame le ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ascritto a Sa.Pa. come minaccia, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per mancanza di querela.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di S.A. limitatamente all’applicabilità della sanzione sostitutiva pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso della S..
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