Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8057 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1-. Con ordinanza datata 3.6.2010 il tribunale di Reggio Calabria, su appello del P.M., ripristinava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di D.T.G., indagato, tra l’altro, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., misura per l’appunto revocata con il provvedimento di scarcerazione di un anno prima dal gip del tribunale della stessa città in base al ravvisato venir meno delle esigenze cautelari. I giudici dell’appello, invece, condividendo il pensiero del P.M. appellante hanno, da un lato, valorizzato le circostanze tutte deponenti per i perduranti collegamenti dell’imputato con la associazione mafiosa locale, dall’altro, hanno attribuito un rivisitato significato a quelle circostanze in forza di due sopravvenute evenienze. La prima: il rilievo su un giornale di larga diffusione in Calabria, per l’appunto Calabria Ora, delle manifestazioni di solidarietà attribuite all’imputato che all’indomani della sua liberazione dagli arresti domiciliari, si recava al Comune di Gioia Tauro, di cui era stato Sindaco prima del suo commissariamento, dove era stato festeggiato per la liberazione da un gruppo nutrito di dipendenti comunali. La seconda: all’indomani della pubblicazione sul giornale dell’articolo indicato il suo redattore aveva ricevuto una telefonata da un dipendente comunale, tale C.S., collegato per via parentale a tale L. P.M. "con pregiudizi per violazione della legge sugli stupefacenti oltre che soggetto di interesse investigativo legato alle locali ndrine". Ebbene dalle due circostanze i giudici dell’appello traevano la convinzione che l’imputato aveva dimostrato con l’arroganza del gesto, di elevato significato simbolico nell’area locale, di mantenere contatti con la malavita locale, di condizionare gli eventuali testi, tra i dipendenti del Comune, nel futuro dibattimento relativo al procedimento a suo carico, di mantenere ancora una capacità intimidatrice verso l’esterno, riflesso della quale, i giudici di merito non mancavano di sottolineare, doveva ritenersi la minaccia, all’indomani dei festeggiamenti riportati nella stampa locale, al redattore dell’articolo su Calabria Ora.

-2- Ricorre avverso il provvedimento, tramite difensore, il D. T. denunciando la mancanza o apparente motivazione del provvedimento, nonchè travisamento della prova.

Da un lato la difesa reitera gli argomenti in base ai quali si era richiesta la revoca della misura cautelare: difetto del pericolo di inquinamento probatorio – per essere state concluse le indagini preliminari – esclusione del pericolo di fuga – per il suo grave stato di malattia e per un comportamento processuale ubbidiente alle prescrizioni imposte – insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa – per non rivestire l’imputato alcuna carica pubblica in precedenza esercitata, quale segretario comunale e Sindaco, in relazione alle quali cariche l’accusa aveva contestato le in tesi condotte criminose.

Dall’altro lato, viene denunciato il travisamento della prova nella misura in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che i festeggiamenti non erano stati occasionati dalla presenza dell’imputato nella sede comunale, ma motivati da altre ragioni. La presenza dell’ex Sindaco sarebbe durata pochi minuti, avrebbe avuto carattere occasionale, come dalla documentazione prodotta dalla difesa.

Da qui si reitera la censura di motivazione apparente perchè la circostanza della fugace apparizione dell’imputato nell’edificio del Comune di cui era stato sindaco non è significativa di alcunchè, meno che mai di pericolo di reiterazione di reati, di pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, anche alla luce del fatto che molti dei coimputati in tesi appartenenti alla associazione criminale erano frattanto stati assolti in abbreviato. Con memoria aggiunta, depositata in cancelleria il 21.1.20110, il ricorrente comunicava di essere stato, con sentenza del tribunale di Palmi in data 28.10.2010, assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste, dalle imputazioni tutte, in ordine alle quali intervenuto il provvedimento di revoca,oggetto di ricorso. Chiedeva quindi che questa Corte emettesse i provvedimenti consequenziali.

Il dispositivo segue d’ obbligo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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