Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8025 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 25 giugno 2009 il gup del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava F.F. colpevole del reato di cui all’art. 390 cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè dei delitti di concorso in detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena complessiva di quattro anni di reclusione e cinquecento Euro di multa.

Lo assolveva, invece, dal delitto di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per difetto di punibilità.

Dichiarava, inoltre, I.F. colpevole dei delitti previsti dagli artt. 378 e 390 c.p., entrambi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, ritenuta la continuazione fra gli stessi e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione.

2. Il 18 marzo 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati, esclusa l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rideterminava in tre anni, quattro mesi di reclusione e cinquecento Euro di multa la pena complessiva inflitta a F. e in due anni e quattro mesi di reclusione quella irrogata a I.. Confermava nel resto la decisione di primo grado.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che P.R., esponente di vertice dell’omonima consorteria mafiosa operante in (OMISSIS) e territori limitrofi – latitante sin dall’ottobre 2003, in quanto destinatario di misure di custodia cautelare in carcere e di condanne a pena detentiva, relative, tra l’altro, ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e altro, inflitte con sentenze irrevocabili – era stato aiutato a sottrarsi alle indagini finalizzate alla sua cattura e all’esecuzione della pena grazie all’opera di F. e di I. che gli avevano in vario modo fornito assistenza, occupandosi, tra l’altro, di organizzare e realizzare i suoi spostamenti.

I giudici di merito pervenivano all’affermazione di penale responsabilità degli imputati sulla base delle attività di intercettazione ritualmente disposte, degli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento che consentivano di ricostruire gli spostamenti di F. e I. e i contatti da costoro intrattenuti con il latitante P., dell’analisi dei tabulati delle utenze cellulari in disponibilità degli stessi, degli esiti delle perquisizione e dei sequestri operati, del contenuto delle sentenze irrevocabili di condanna, acquisite ai sensi dell’art. 238- bis c.p.p., comprovanti l’operatività della cosca Petullà anche successivamente all’anno 2001, nonchè, infine, delle attività di individuazione di cose, luoghi, persone svolte dalla polizia giudiziaria.

4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione I., personalmente, e F., tramite il difensore di fiducia.

I.F. formula le seguenti censure.

In primo luogo lamenta violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la condotta di assistenza e supporto al ricercato che i giudici d’appello hanno ritenuto provata comprende profili diversi e ulteriori rispetto a quella consistente nel rifornimento di viveri, nell’organizzazione e realizzazione degli spostamenti di P., originariamente contestata.

Deduce, inoltre, violazione dei canoni di valutazione probatoria, omessa motivazione, travisamento del fatto in relazione alla valutazione degli elementi acquisiti (controlli, attività di individuazione delle voci dei soggetti che partecipavano agli incontri, intercettazioni), caratterizzati da assenza di univocità e concordanza, dal carattere criptico delle conversazioni captate, dati tutti che non consentono di ritenere dimostrati la presenza del ricercato P. nè qualsiasi forma di aiuto da parte di I.. Una conclusione del genere è suffragata dall’intervenuta assoluzione di M.M. e F.A., coimputati di I., trovati in compagnia di P. all’atto del suo arresto, elemento questo del tutto pretermesso dai giudici di merito che non hanno in alcun modo motivato in ordine alla sentenza acquisita ai sensi dell’art. 23-bis c.p.p..

Con un terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti previsti dagli artt. 378 e 390 cod. pen., considerata l’assenza di univocità degli elementi probatori acquisiti in ordine alle ragioni sottese alla presenza dell’imputato in determinati luoghi.

Da ultimo lamenta violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generi che e alla dosimetria della pena.

F. deduce, a sua volta, violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall’art. 390 cod. pen., atteso che non è stata acquisita alcuna prova obiettiva in merito all’aiuto asseritamente fornito nè è stata dimostrato alcun rapporto di causalità dell’aiuto con l’intenzione del condannato P. di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Lamenta, inoltre, violazione dei canoni di valutazione probatoria per assenza di univocità e concordanza degli elementi probatori su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine a tutti i delitti a lui ascritti, considerato il carattere non significativo dei colloqui intercettati, costituenti l’unico dato probatorio su cui i giudici di merito hanno fondato il giudizio di affermazione di penale responsabilità.

Da ultimo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, fondata su un erroneo calcolo, atteso che la pena base (tre anni di reclusione) irrogata per il delitto di cui all’art. 390 cod. pen. è stata ridotta di un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, di un ulteriore terzo per la scelta del rito e, infine, aumentata per la continuazione, quando, invece, la diminuente per il rito avrebbe dovuto essere applicata sulla pena complessivamente inflitta e non solo su quella irrogata per il reato più grave.
Motivi della decisione

Il ricorso di I.F. non è fondato e quello di F.F. merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio, essendo, per il resto, anch’esso non fondato.

1. In merito alla violazione dell’art. 521 c.p.p., prospettata da I., il Collegio osserva che a fondamento del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza sta l’esigenza di assicurare all’imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell’imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. In altri termini, siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass., sez. 2, 11 aprile 1994, n. 5907, De Vecchi, rv.

197831; Cass., sez. 4, 24 maggio 1994, n. 8612, Tomasich, rv. 198689;

Cass., sez. 1, 10 dicembre 2004, n. 4655, rv. 230771).

Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa formulata, quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, di fronte -senza avere avuto alcuna possibilità di difesa – ad un fatto del tutto nuovo.

Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell’episodio della vita umana (Sez. un. 22 ottobre 1996, De Francesco).

La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione – nei suoi elementi essenziali – del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.

Alla luce di questi principi la doglianza formulata da I. è priva di pregio, atteso che i fatti per i quali è intervenuta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato erano ricompresi nell’ambito della complessiva contestazione in ordine alla quale è intervenuta la vocatio in iudicium e I. ha avuto ampia ed effettiva possibilità di esercitare il suo diritto di difesa.

2. Patimenti non fondato è il motivo di ricorso, prospettato sia da I. che da F., in tema di violazione dei canoni di valutazione probatoria e di vizio della motivazione.

2.1. Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

2.2. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi (Cass. Sez. 6, 20 marzo 2006, rv. 233621; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2006, rv. 233783;

Cass., Sez. 2, 23 marzo 2006, rv. 233460; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2006, rv. 233789; Cass., Sez. 4, 28 aprile 2006, rv. 233783; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, rv. 233823). In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività. 2.3. Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse dai ricorrente che hanno denunciato, da un lato, la carenza, l’illogicità e l’intrinseca contraddittorietà della motivazione e, dall’altro (ciò vale solo per il ricorso di I.), hanno ricondotto alla categoria logico-giuridica della prova "omessa" o "travisata" non l’omessa pronunzia su un significativo dato processuale o probatorio nè la palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali, bensì l’erronea valutazione di attendibilità e concludenza dell’elemento probatorio costituito dalle intercettazioni, avvenuta in violazione delle regole ermeneutiche che devono presiedere la struttura logica della motivazione in fatto.

In realtà i giudici di merito, con ampio e puntuale richiamo al contenuto dei colloqui captati, posti in correlazione logica con le attività di appostamento, pedinamento, controllo, individuazione di cose, luoghi, persone svolte dalla polizia giudiziaria hanno ricostruito gli spostamenti del latitante P., i contatti intercorsi tra costui e i due imputati, deputati ad offrirgli assistenza mediante il procacciamento di viveri, il mantenimento di relazioni con il mondo esterno, l’organizzazione dei suoi spostamenti, funzionali a non consentire la localizzazione dei suoi nascondigli e, quindi, a scongiurare l’arresto del latitante varie forme. La sentenza impugnata, inoltre, nel rispondere alle doglianze difensive, ha, con iter argomentativo logicamente sviluppato, indicato gli elementi probatori (contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria in merito alle modalità di individuazione degli imputati e di P.) che, pur alla luce delle circostanze dedotte dalla difesa, hanno consentito, oltre ogni ragionevole dubbio, di identificare con certezza i diversi protagonisti della vicenda, di attribuire a ciascuno di essi precisi ruoli e condotte, di ricostruire le ragioni delle presenze nei vari luoghi.

Considerazioni analoghe valgono in relazione ai rilievi svolti dalla difesa di F. in merito all’inosservanza dei canoni di valutazione probatoria relativamente alle violazioni in materia di armi, la cui sussistenza è stata ritenuta dai giudici di merito, con motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, sulla base del contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie di F. che, insieme all’inequivoco contesto dei colloqui intercettati, sono state ritenute obiettivamente indicative della disponibilità alla fornitura di un numero imprecisato di fucili automatici di nuova realizzazione, che l’imputato aveva la possibilità di reperire e di vendere al prezzo di Euro 1.500 – 1.7000 ciascuno, come comprovato dalla programmata consegna di un fucile automatico e sovrapposto ad un individuo originario di Anoia.

3. Sulla base delle considerazioni svolte al precedente paragrafo deve ritenersi infondata la doglianza, formulata da I., in merito all’assenza degli elementi costituitivi del delitto di favoreggiamento personale.

Il delitto previsto dall’art. 378 c.p. è un reato di pura condotta che, per costituire "aiuto" all’elusione delle investigazioni dell’autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, non essendo, peraltro, necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata (Sez. 6, 24 ottobre 2006, n. 24161). Trattandosi di un reato di mero pericolo, non occorre che la condotta consegua l’obiettivo voluto, essendo sufficiente che consista in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, pur se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini e abbia provocato una qualsiasi negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le indagini e le ricerche erano in corso o si sarebbero, comunque, potute svolgere.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con ampio riferimento alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logici e giuridici – ha evidenziato il volontario e consapevole contributo fornito da I. al latitante P. per frustrare le attività dirette alla suo arresto, consistito nel supportarlo materialmente e nell’effettuare accurati controlli del territorio e servizi di vedetta e di accompagnamento in occasione di ciascuno spostamento.

4. Non fondate sono anche le doglianze, prospettate da entrambi i ricorrenti, circa la configurabilità del reato previsto dall’art. 390 c.p..

Il reato in esame è a forma libera, per cui esso può consistere in qualsiasi aiuto prestato al condannato, purchè esso sia idoneo a sottrarlo all’esecuzione della pena. E’, quindi, necessaria un’efficiente attività materiale che si presenti come concausa produttiva dell’effetto conseguito dal condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena. L’aiuto deve risolversi in un’attività consapevolmente convergente con quella posta in essere da chi vuole sottrarsi alla pena.

La prova circa la consapevolezza dell’imputato di agevolare l’autore di un reato a sottrarsi all’esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonchè del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante (Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 2533).

In conformità con questi principi la sentenza impugnata ha correttamente sottolineato, sulla base delle intercettazioni svolte, delle attività di osservazione, appostamento, pedinamento e individuazione svolte dalla polizia giudiziaria, il decisivo e causalmente rilevante contributo fornito, grazie alle condotte in precedenza illustrate, da entrambi gli imputati al latitante P., esponente di vertice dell’omonima consorteria mafiosa operante in Cinquefrondi e territori limitrofi, e la stretta correlazione esistente tra l’aiuto dato da I. e F. e la volontà di P. di permanere nello stato di latitanza. Era, infatti, grazie alla fondamentale opera dei due ricorrenti e al particolare legame fiduciario intercorrente tra gli stessi e P. che quest’ultimo riusciva a sottrarsi all’esecuzione della pena usufruendo di basi logistiche appositamente predisposte, di rifornimento di viveri, di spostamenti protetti nelle varie località grazie a servizi di vedetta e di scorta.

5. Non fondato è anche il motivo di ricorso con il quale I. lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena. I giudici di merito, infatti, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio la gravità dei delitti posti in essere, della negativa personalità dell’imputato, del contesto di criminalità organizzata in cui si inquadrano i fatti.

6. Fondata, invece, è la censura formulata dalla difesa di F. in merito alla dosimetria della pena, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nel ricorso.

Appare in proposito opportuno ripercorrere il procedimento di computo della pena seguito sia in primo che in secondo grado.

Il gip del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza del 26 giugno 2009, irrogava a F.F. pene distinte per il delitto previsto dall’art. 390 c.p. e per le violazioni in materia di armi.

La pena di due anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 390 c.p. veniva così determinata: pena base, tenuto conto anche dell’aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7: cinque anni di reclusione; riduzione di un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche: anni tre di reclusione; ulteriore riduzione di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato: due anni di reclusione.

Per i delitti in materia di armi contestati al capo c) veniva irrogata la pena complessiva di due anni di reclusione e cinquecento Euro di multa, così determinata: pena base: quattro anni di reclusione ed Euro novecento di multa; riduzione a due anni e otto mesi di reclusione ed Euro seicento di multa a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche; aumento per la continuazione ad anni tre ed Euro settecentocinquanta di multa, definitivamente ridotta per il rito a due anni di reclusione ed Euro cinquecento di multa.

I giudici d’appello confermavano l’irrogazione di sanzioni distinte per il delitto ex art. 390 c.p. e per i reati in materia di armi.

Con riferimento al primo, a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rideterminavano la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, così calcolata: pena base: tre anni di reclusione; riduzione a due anni di reclusione ex art. 62-bis c.p.; ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito.

Per i delitti in materia di armi veniva confermata l’irrogazione della pena di due anni di reclusione ed Euro cinquecento di multa, la cui determinazione era già comprensiva della diminuzione per il rito abbreviato.

Pertanto, la pena finale: tre anni, quattro mesi di reclusione, Euro cinquecento di multa irrogata a F. era la risultante delle due distinte sanzioni inflitte per i vari reati ascritti all’imputato, rispetto ai quali i giudici non avevano ritenuto il vincolo della continuazione.

Sulla base di quanto sinora esposto è, quindi, evidente che non si configura la denunciata violazione del procedimento di computo delle pene, atteso che, contrariamente a quanto prospettato sia dalla difesa di F. che dal Procuratore generale, i giudici non hanno ritenuto la continuazione tra il delitto di cui all’art. 390 c.p. (capo a) e le violazioni in materia di armi. Con riguardo a queste ultime, inoltre, correttamente si è proceduto all’applicazione delle diminuzione per la scelta del rito dopo avere calcolato l’aumento della pena per la continuazione tra la condotta di detenzione e quella di porto di armi comuni da sparo (capo c).

Tanto precisato in ordine alle modalità del calcolo delle pene, il Collegio osserva che i giudici d’appello hanno omesso di applicare il disposto di cui all’art. 390 c.p., comma 2, che, nel rinviare all’art. 386 c.p., comma 3, n. 1, stabilisce che la pena sia diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto della persona nei cui confronti viene prestato aiuto per consentirle di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Dalle sentenze dei giudici di merito risulta che F.F. è cognato di P. ed è, quindi, prossimo congiunto ai sensi dell’art. 307 c.p., comma 3.

L’omesso apprezzamento di tale profilo ha, a sua volta, inciso sulla determinazione della pena per il delitto di cui all’art. 390 c.p., tenuto conto che la suddetta attenuante è stata già riconosciuta con la sentenza di primo grado.

Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.F. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta il ricorso proposto da I.F. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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