Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8283 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice di Pace di Montella, con sentenza in data 20-3-2008, dichiarava P.E., in qualità di amministratore dell’impresa costruttrice "Edil Geo s.r.l.", colpevole del reato di lesioni colpose lievi perpetrato nei confronti di A.G., il quale, camminando in strada, andava ad urtare contro una fioriera in cemento, sporgente sulla pubblica via, posta nella Casa comunale del Comune di Castelfranci e realizzata dall’impresa menzionata. Lo condannava, concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di Euro 600,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. L’imputato proponeva impugnazione avverso la decisione. Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con decisione del 14-7-2009, dichiarava inammissibile l’appello avanzato dal P. perchè tardivo.

3. P.E. proponeva ricorso per cassazione. Rappresentava che egli non era stato presente al processo in primo grado, per cui doveva ritenersi contumace e, come tale, avente diritto alla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 548 e 585 cod. proc. pen. Ne conseguiva che l’atto di impugnazione da lui depositato in data 12-5-2008 non poteva ritenersi tardivo. Invece, il Giudice dì Appello aveva erroneamente computato il termine per la presentazione dell’appello, secondo il disposto ex art. 585, comma 2, lett. e) sopra citato, come se si trattasse di imputato presente al dibattimento. Chiedeva l’annullamento della sentenza.

4. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Invero, l’imputato risulta essere stato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado in data 16-3-2006. L’avviso di deposito della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Montella con l’estratto è stato notificato al P. in data 14-4-2008, il quale ha poi proposto appello in data 12-5-2008. L’impugnazione, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale quale Giudice di Appello, appare tempestiva ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. B e comma 2, lett. D. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi per lo svolgimento del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi per la celebrazione del giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *