Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.D. ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza, in data 21.10.2010, emessa dal Tribunale di L’Aquila – sezione riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza del GIP, presso il Tribunale di Pescara, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Si denuncia violazione di legge.
Si deduce che, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha motivato circa la attualità della pericolosità dell’imputato, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C), in ordine alla data del commesso reato e al tempo trascorso tra questa data e l’applicazione della misura, atteso che i fatti addebitati al ricorrente risalgono a circa due anni fa ( (OMISSIS)) non ne sussistono altri, oggettivamente rilevabili, che abbiano causato un giustificato ritardo nella richiesta di emissione a carico del prevenuto della misura cautelare, e quelli che hanno determinato la misura cautelare sono immediatamente emersi a seguito delle intercettazioni telefoniche disposte e degli accertamenti di P.G. svolti specificamente nei confronti del C..
Il motivo esposto è infondato sicchè il ricorso va rigettato.
Non si può non condividere la premessa in diritto svolta dal ricorrente: in tema di misure cautelari, la disposizione dettata dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), – la quale espressamente prevede tra i requisiti dell’ordinanza cautelare lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" – impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti, dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass., Sez. 2, 8 maggio 2008, P.M. in proc. Mezzatenta ed altro).
Sta di fatto, però che l’assunto in fatto (reati risalenti a due anni prima dell’emissione della ordinanza cautelare) non collima con i dati temporali riversati nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale, invero, nell’evidenziare la sussistenza dei gravi e concordanti indizi di colpevolezza, ha preso in esame l’attività investigativa relativa all’arco temporale che va dal dicembre del 2008 al novembre del 2009. E proprio da una conversazione telefonica del 29.11.2009 emerge che il C. era costantemente impegnato al recupero di somme di danaro dai suoi acquirenti di sostanza stupefacente e destinate, per il tramite di tal F., altro protagonista della vicenda, ai coniugi D.R. e al G..
Dunque, se può affermarsi che l’ordinanza cautelare del 15.09.2010 non è stata emessa immediatamente dopo la conclusione delle intercettazioni telefoniche, non si può certo ritenere che tra la data di accertamento (29 novembre 2009) della serie di cessioni di sostanze stupefacenti, ritenute in continuazione, e quella della emissione dell’ordinanza sia trascorso un tempo tale da affievolire le esigenze cautelari.
Ed è in ragione di siffatta considerazione che il Tribunale, ancorchè abbia specificamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), con precipuo riferimento al concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa, non abbia opinato di dare rilevanza alla circostanza temporale richiamata dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c).
In effetti è la carenza del dato temporale rilevante che non ha richiesto una specifica valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, poichè si risolve in una censura sulla valutazione delle esigenze cautelari posto a fondamento del provvedimento de liberiate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale nè manifestamente illogico, nè viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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