Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato che:
il giudice dì appello di Milano, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a dodici motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso;
successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da S.V.;
Considerato che:
dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso nei confronti di S.V. deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;
avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;
la Corte territoriale con riferimento all’assunzione di M. L. con contratto a termine stipulato, per il periodo dal 16 novembre 1999 al 31 gennaio 2000, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore ed ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla declaratoria della nullità del termine ed alla condanna della società a pagare le retribuzioni omesse a far tempo dalla messa in mora;
la suddetta impostazione è stata censurata dalla società con dodici motivi di ricorso con i quali si deduce, formulando i relativi quesiti di diritti ex art. 366 bis c.p.c. la violazione di legge sotto diversi profili nonchè il vizio di motivazione; il lavoratore ha resistito con controricorso.
I primi due motivi non vanno esaminati in quanto si riferiscono alla posizione della S. e come tali rimangono assorbiti nelle precedenti considerazioni relative alla inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della nominata lavoratrice; il terzo motivo, relativo alla intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla sussistenza del rapporto per le dimissioni presentate dal M., è infondato atteso che le dimissioni intervenute dopo il ripristino del rapporto di lavoro non hanno fatto venir meno l’interesse del lavoratore ad un pronuncia d’ilegittimità del termine apposto al contratto atteso che, sia pure per il periodo fino alle dimissioni, il lavoratore ha comunque interesse ad una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 21 maggio 2008 n. 12986);
interesse questo che non può reputarsi venuto meno per il solo fatto che la società nel riammettere il lavoratore ha posto in esecuzione la sentenza del merito e non ha in alcun modo allegato che con il suo comportamento intendeva riconoscere il fondamento del diritto azionato dalla controparte; in tal senso pertanto va letta la sentenza impugnata che trattando del merito ha implicitamente e correttamente respinto l’eccezione sollevata dalla società Poste;
inammissibile è il quarto motivo con il quale si denuncia l’omessa pronuncia in relazione alla eccezione concernente la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non potendosi dal quesito rilevare la decisività della denunciata omissione non essendo precisati, nel quesito, gli elementi concreti in base ai quali la predetta risoluzione avrebbe dovuto operare; nè il quesito può essere integrato con la parte argomentativa della censura;
i motivi dal quinto all’ottavo, relativi all’ambito temporale entro il quale sarebbe consentito alla società di assumere a termine ai sensi dell’Accordo 25 settembre 1997, sono infondati;
con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .), dopo il 30 aprile 1998;
premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 89 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza dì questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto da riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi dr presupposto normativo;
la sopra ricordata giurisprudenza di legittimità ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il. significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);
ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);
ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’rilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);
il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti;
deve osservarsi in proposito, con riferimento alle decisioni di questa Corte Suprema prima citate nella parte in cui esse si riferiscono all’interpretazione di norme collettive di diritto comune, che le stesse hanno comunque valenza di precedenti, ancorchè non in senso tecnico atteso che, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell’identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti stipulanti;
dall’altro, le clausole delle fonti collettive, per la loro naturale riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di un normale contratto o accordo, sicchè, neanche rispetto ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità dì trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l’identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all’esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate (Cass. 29 luglio 2005 n. 15969);
Il nono motivo relativo alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata invalidità dell’apposizione del termine che si conclude con il seguente quesito di diritto:"se per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato- ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 126 c.c. e segg." è inammissibile per genericità del quesito;
invero tale quesito prescinde del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione; questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);
il decimo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione circa la pretesa avvenuta messa in mora della società e si denuncia che la istanza ex art. 410 c.p.c. non conteneva alcuna messa in mora, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza non risultando trascritta nel ricorso siffatta istanza; del resto, trattandosi di atto di autonomia privata l’interpretazione di tale atto fornita dal giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e/o per vizio di motivazione, nella specie non dedotti in modo specifico dalla società;
l’undicesima censura con la quale si allega vizio di motivazione è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. atteso che oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione ( cfr.
Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);
l’ultimo motivo che si conclude con il seguente quesito di diritto:
"se, nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 c.c. – il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione" è inammissibile per genericità del quesito stesso;
invero anche in questo caso il quesito è del tutto astratto essendo privo di qualsiasi riferimento ala fattispecie concreta ed alla pretesa diversa ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata;
pertanto risultando inammissibili le censure relative alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata illegittimità del termine non vi è spazio per l’applicazione dello ius supervenines di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,6 e 7; il ricorso, in conclusione, va respinto;
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di S. V. e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso proposto nei confronti di M. L. e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.
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