Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento sopra indicato, ha confermato l’ordinanza cautelare carceraria emessa in data 6.10.2009 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, nei confronti di C.P., indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, per avere promosso e organizzato un’associazione operante in (OMISSIS) e con basi anche a (OMISSIS) per lo stoccaggio temporaneo di sostanza stupefacente importata dalla (OMISSIS) e destinata al mercato (OMISSIS), nonchè per avere pianificato e diretto due importazioni dalla (OMISSIS).
Il Tribunale ha escluso – limitatamente alla contestazione di cui ai capi I) e J) – la contestata aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").
2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione il difensore di C.P., il quale deduce:
– "mancanza e manifesta illogicità della motivazione" con riferimento alla ritenuta competenza territoriale;
– "inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, giacchè non risultava che i decreti autorizzativi delle intercettazioni, e quelli di attuazione emessi dal P.M., fossero stati trasmessi al collegio", a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 9. 3. Il ricorso va rigettato.
3.1. Il primo motivo di ricorso, prospettato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è infondato.
In mancanza della possibilità di determinare con certezza il luogo del commesso reato, il Tribunale ha fatto riferimento alla previsione di cui all’art. 9 c.p.p., comma 1, (luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione) per rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione italiana a favore di quella (OMISSIS).
Riguardo alla competenza territoriale del giudice italiano, attesa l’incertezza del luogo indicato nell’art. 9, comma 1 il Tribunale, pur senza riferimento espresso, ha fatto evidente applicazione dell’ulteriore regola suppletiva dettata dal comma 2 dello stesso articolo, che indica come successivi criteri la residenza, la dimora o il domicilio dell’imputato, ed ha ritenuto la competenza dell’autorità giudiziaria napoletana per essere situato in (OMISSIS) il "quartier generale" dell’attività illecita (ossia il domicilio) dell’indagato, che risulta anche formalmente residente nell’immediata periferia della città. 3.2. Riguardo all’altra censura, prospettata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), va ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è affetto da inammissibilità per genericità il motivo con il quale la parte eccepisce l’utilizzabilità di atti e, segnatamente del contenuto delle intercettazioni telefoniche, senza indicare specificamente gli atti ritenuti inutilizzabili e la loro decisività nel processo decisionale del giudice.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., art. 1 ter.
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