Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 maggio 2000, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva le domande proposte da B.E., B.F., D.F.P. e F.D., dirette ad ottenere la condanna della ACEA spa, presso cui avevano lavorato, all’inserimento, nella base di computo del TFR, della indennità di presenza e dell’assegno fisso del 14%, della indennità oltre le 11 ore e dell’indennità di trasferta.
Rigettava, invece, la domanda riconvenzionale, proposta dalla società, avente ad oggetto la restituzione da parte dei ricorrenti delle somme percepite a titolo di incidenza sulla indennità di presenza delle quote dì indennità di contingenza maturate dal 10.2. 1977 alla risoluzione dei ciascuno dei rapporti di lavoro; ciò in quanto, il diritto doveva ritenersi estinto per prescrizione relativamente al periodo 1.2.1977 – 28.2.1986 e non fondata la richiesta per il periodo successivo al febbraio 1986, sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalla stessa Acea.
Avverso tale decisione proponeva appello la ACEA, contestandola sotto vari profili.
Con sentenza del 15 novembre 2005 – 27 febbraio 2006, l’adita Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che nessuna delle censure mosse alla decisione del primo Giudice inficiavano la correttezza della pronuncia, avendo tutte le indennità in oggetto, caratteristiche tali da giustificare, secondo legge, l’inclusione nel richiesto computo.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, la stessa andava disattesa sulla base dell’accordo del 9 ottobre 1986 – e di quelli successivi- contenente la comune volontà delle parti stipulanti di continuare ad includere nell’indennità di presenza l’indennità di contingenza.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’ACEA spa con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Gli intimati B.F., D.F.P. e F.D., con esclusione di B.E., hanno depositato procura speciale.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la spa ACEA, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1986, n. 38 (art. unico) e della L. 13 luglio 1990, n. 191, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in dette violazioni nell’aver ritenuto che per il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 (e anche tenendo conto dell’intervento della Corte Cost. n. 124/91 quanto all’illegittimità "sopravvenuta" del D.L. n. 12 del 1977, art. 2 e all’eliminazione del cd. "blocco della contingenza" a decorrere dal 28 febbraio 1986) le quote di indennità di contingenza sull’indennità di presenza fossero dovute ai dipendenti ACEA, negando perciò il diritto di quest’ultima alla ripetizione. Sul punto la sentenza impugnata – sempre secondo la ricorrente – non avrebbe motivato o, per lo meno, avrebbe offerto una motivazione inappagante avulsa dal dato normativo. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8232 del 2002, richiamata dalla stessa società ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui "l’accertamento dell’eventuale persistenza dell’efficacia di clausole contrattuali collettive originariamente valide ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito dalla L. 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1991, limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore della L. 26 febbraio 1986, n. 38, non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti a tale data e non conformi al disposto di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, art. 1, comma 1, seconda patte debbono ritenersi nulli, a norma del medesimo art. 1, comma 2 di detta legge" (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2002 n. 8232).
Con detta sentenza è stato tra l’altro precisato che: "il nuovo quadro normativo in materia, nel limitare la maggiore compressione dell’autonomia contrattuale collettiva a quella "vigente", sembra trovare la sua ratio in una sorta di "azzeramento" della medesima ove non conforme al suo dettato, salvo, "per il futuro, il possibile intervento di nuovi accordi collettivi contenenti una disciplina diversa, eventualmente più favorevoli ai lavoratori" (così Corte Cost. sent. N 124 del 1991 cit.)".
E’evidente, quindi, che la nullità riguarda soltanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 e non anche gli accordi successivi (come quello in esame del 9-10-1986 – in tal senso v. Cass. n. 25943/05), fatti salvi dalla norma, come precisato dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno contenute come in dispositivo, avendo il difensore dei lavoratori B.F., D.F.P. e F.D. partecipato alla sola discussione senza avere presentato controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di B.F. D.F. e F. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori; nulla per le spese riguardo a B.E..
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