CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 31 marzo 2010, n.7786. Sul risarcimento del danno patrimoniale in materia di sinistri stradali.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – I due motivi di ricorso investono le statuizioni della corte d’appello in punto, rispettivamente, di liquidazione del danno morale soggettivo e di quello patrimoniale da lucro cessante, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (quanto al secondo motivo, anche in ragione della pretermissione di risultanze documentali).

1.1. – Il primo motivo è infondato.

Va premesso che l’assunto del ricorrente secondo il quale la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la doglianza dell’appellante sull’entità del risarcimento per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., non è suscettibile di essere esaminato in relazione al vizio dedotto (che è quello di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.), giacché l’inosservanza o l’erronea applicazione di una norma processuale dà luogo al vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. e non ad un vizio dalla motivazione, il quale può essere correlato solo all’apprezzamento di un fatto sostanziale.

Il riferimento, tuttavia, all’art. 342 c.p.c. nel contesto dell’illustrazione del motivo consente di ritenere che, al di là del mero riferimento del ricorrente al vizio della motivazione, sia stata in realtà denunciata appunto la violazione di una norma processuale.

La censura è, nondimeno, infondata, avendo la corte d’appello correttamente ritenuto che non fosse privo del requisito di specificità il motivo d’impugnazione col quale l’appellante, assumendo che la liquidazione del danno morale era stata eccessiva (lire 95.000.000) rispetto all’entità delle lesioni ed ai criteri indennitari usualmente applicati dai giudici di merito, aveva in tal modo sotteso la errata applicazione dei criteri risarcitori del danno non patrimoniale. Si verte, infatti, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno, sicché la critica era effettivamente sufficiente. Il ricorrente non chiarisce, del resto, su quale base il giudice di primo grado era addivenuto alla determinazione di quell’importo, né afferma che lo avesse fatto a seguito di un’articolata motivazione riferentesi a parametri specifici, in ipotesi pretermessi dall’appellante. La valutazione della specificità dalla critica va infatti ineluttabilmente correlata alla specificità dagli argomenti addotti dal giudice, non essendo possibile la contestazione, sulla base di censure specifiche, di una conclusione che non indichi le altrettanto specifiche basi sulla quale si fonda.

L’assunto ulteriore del ricorrente – che, cioè, sarebbe in contrasto con i criteri comunemente adottati dai giudici del merito (i quali liquidano il danno morale in una frazione da un quarto ad un mezzo del danno biologico, che avrebbe nella specie comportato una liquidazione da 45 a 90 milioni di lire) l’affermazione della corte d’appello che quel(la voce di) danno è, invece, “notoriamente indennizzato con un importo variabile dalle lire 500.000 alle lire. 2.000.000 per ogni punto di invalidità permanente ragguagliata alla natura ed entità delle lesioni subite e dalla intensità di turbamento e dalle sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal danneggiato, considerata peraltro la possibilità di assorbimento del quadro lesivo da parte di una persona di giovane età com’era all’epoca il B.” – si risolve nella prospettazione di una diversa possibile quantificazione, ma non coinvolge la sufficienza e la coerenza dell’iter argomentativo della decisione in fatto del giudice del merito, che ha tra l’altro prestato ossequio all’esigenza della necessaria personalizzazione del risarcimento.

2. – Col secondo motivo il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che “per nessun atto istruttorio è possibile ritenere che il B., come sostenuto in primo grado e ribadito in questa sede, fosse avviato alla professione forense (con utilizzo della voce quale utilizzo dei cardini professionali). Dai pochi dati disponibili si evidenzia invece che il B., quantunque iscritto da anni alla facoltà di giurisprudenza, ha sostenuto solo pochi esami sicché, allo stato, non è possibile stabilire se egli abbia o meno conseguito la laurea e se pratichi l’attività forense e segnatamente quella penale, per la quale certamente la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali”.

Sostiene che dalla documentazione prodotta con il fascicolo di secondo grado (copia del certificato di compiuta pratica forense del omissis, rilasciato il omissis dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di omissis in vista degli esami per avvocato, il cui integrale testo è riprodotto in ricorso) risultava, invece, che egli era iscritto all’albo dei praticanti avvocati sin dal omissis e che aveva svolto la pratica professionale. Ed afferma – producendo in questa sede la relativa documentazione – che egli avvocato era poi effettivamente diventato il omissis, in epoca successiva all’udienza collegiale del giudizio di appello.

2.1. – Premesso che è inammissibile in sede di legittimità la produzione di documenti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.), dall’esame degli atti risulta che effettivamente il certificato di compiuta pratica forense del omissis (integrante un documento costituito in epoca successiva al giudizio di primo grado) era stato prodotto in appello, potendo considerarsi irrilevante che nella comparsa di risposta (alle pagine 12 e 18) ed in comparsa conclusionale (a pagina 13) fosse menzionato come documento sub 4, anziché sub 5, secondo la numerazione di cui all’indice che apre il fascicolo di parte. Era stato altresì soddisfatto l’onere di allegazione, secondo il quale non la mera produzione di un documento in appello comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, essendo invece necessario, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini della dimostrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (ex coeteris, Cass., nn. 8377/09, 20261/06, 9779/03, 8599/03, 8304/90).

Risultava dunque documentalmente sia che il B. aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, costituente presupposto della pratica forense, sia che tale pratica aveva ultimato; sicché è evidente la pretermissione di documenti inequivocamente sintomatici dell’avvio alla professione forense, che la corte d’appello ha ritenuto non provata.

2.2. – La sentenza va conseguentemente cassata per non aver tenuto conto di un documento comprovante un fatto che la stessa corte aveva implicitamente considerato rilevante. Se, poi, in concreto effettivamente ed in quale misura lo fosse, in relazione alla ulteriore e non irragionevole affermazione della corte d’appello che la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali segnatamente per l’attività forense in campo penale, è questione di merito il cui apprezzamento è demandato al giudice di rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione e che provvederà a reiterare il giudizio d’appello esclusivamente in punto di liquidazione del danno patrimoniale.

3. – Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra il B. e l’ X assicurazioni.

Vanno invece interamente compensate quelle relative ai rapporti processuali con gli altri controricorrenti, stante il loro assoluto difetto di interesse all’esercizio di attività difensiva in questa sede (ed in quelle eventualmente ulteriori).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese relative al rapporto processuale tra il B. e la X Assicurazioni s.p.a., alla corte d’appello di Roma in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e tutti gli altri controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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