Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 8005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6.11.2008, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Matera ha rigettato l’istanza di restituzione di quattordici buoni fruttiferi postali di cui al decreto di sequestro probatorio in data 19.5.2006, ritenendoli corpi di reato in quanto direttamente e immediatamente riferibili all’attività di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe a danni delle decine di ditte indicate nei capi di imputazione contestati al F., suscettibili di confisca.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Matera, con ordinanza del 10.6.2010, la respinse, ritenendo il sequestro legittimo ed opportuno, stante la gravità del quadro indiziario emergente dagli ulteriori sviluppi investigativi e processuali (e di cui al decreto che dispone il giudizio in data 7.11.208), e la qualità di corpo di reato dei buoni sequestrati, in quanto profitto dei reati fine. Per quanto riguarda i due titoli emessi in data 15.12.2004, il Tribunale ha rilevato poi che, essendo il procedimento evoluto nella fase processuale del dibattimento, è inattuale il richiamo alle imputazioni provvisorie di cui al provvedimento cautelare e che, in considerazione delle date indicate come termine finale nei capi di imputazione del decreto che dispone il giudizio, non è possibile escludere l’esistenza di un rapporto diretto e pertinenziale di tali documenti con i reati contestati al F.. Dava quindi atto della richiesta di conversione del sequestro avanzata dal p.m. ai sensi dell’art. 262 c.p.p., comma 3, sulla quale non provvedeva ritenendone la proponibilità, a seguito del rigetto dell’istanza di restituzione, avanti al giudice che procede.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che nel caso trattasi di sequestro probatorio ex art. 252 c.p.p. operato dai Carabinieri in sede di perquisizione e mai convalidato, che l’istanza di restituzione era stata arbitrariamente rigettata in violazione delle disposizioni di cui all’art. 262 c.p.p., comma 4, artt. 262 e 258 c.p.p. non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dalla legge per il mantenimento del sequestro, e che i buoni di cui ai nn. 23 e 24 del verbale di perquisizione e sequestro non avevano alcun vincolo di pertinenza con i reati contestati, e sul punto il provvedimento ha fornito una motivazione apparente.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

Va premesso che il sindacato di legittimità va circoscritto, nel caso di specie, alle sole censure di violazione di legge, nonchè alla verifica di un apparato argomentativo non meramente apparente;

infatti, l’art. 325 c.p.p., consente la ricorribilità per Cassazione delle ordinanze del Tribunale del riesame in tema di sequestro da parte delle persone interessate solo "per violazione di legge", per tale intendendosi il vizio indicato nell’art. 111 Cost., e art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Di conseguenza il controllo di legittimità non può estendersi all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino). Ne consegue che – come è stato affermato da questa Corte con specifico riferimento al decreto di sequestro probatorio – deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione che si risolva in una censura di difetto di motivazione sulle esigenze probatorie quando il provvedimento gravato, pur laconicamente, abbia sul punto fornito una spiegazione tale da consentire di rintracciare l’itinerario decisorio, sottraendone l’approdo al sospetto di violazioni o errata interpretazione del dato normativo o di manifesta arbitrarietà (Cass.Sez. 2, sentn. 39382/2008, Rv. 241881; Sez. 3, 36160/2004).

Nel caso di specie, e in riferimento al vincolo di pertinenza dei beni in sequestro, il ricorrente ha nella sostanza svolto ragioni che costituiscono una critica alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, come appare evidente, in particolare, con riferimento ai buoni in data 15.12.2004, gli unici per i quali è stata specificamente e concretamente posta la questione dell’esistenza di un nesso di strumentalità della cosa rispetto al fatto oggetto di accertamento, non essendo censurabile in questa sede la motivazione dei giudici di merito in riferimento alla determinazione dell’epoca dei commessi reati, come risultante dall’evoluzione delle indagini e dai capi di imputazione contenuti nel decreto che dispone il giudizio. Nel primo ricorso in data 1.12.2008, convertito in appello, nessun specifico motivo è stato, poi, avanzato dal ricorrente sulla necessità di convalida del sequestro dei beni in questione e sulla mancata convalida da parte del pubblico ministero, e pertanto sul punto il ricorso è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Rammenta infine il Collegio che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la fondatezza dell’accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come corpo del reato, nel senso che deve essere accertata l’esistenza della relazione di immediatezza di cui all’art. 253 c.p.p., comma 2 tra la cosa stessa e l’illecito penale (cfr. Cass. Sez. 5, sent.n.23240/2005, Rv.231902).

Tanto premesso, nessuna violazione o erronea applicazione della legge penale è ravvisabile nel provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale, attenendosi al suddetto principio, e facendo riferimento alle ipotesi d’accusa come risultanti dalle emergenze processuali, ha rilevato, in termini succinti, ma comunque adeguati (e, quindi, non sindacabili in questa sede) la sussistenza di tutti gli elementi emergenti in atti, e legittimanti il perdurare del vincolo cautelare;

in particolare, la natura di corpo di reato dei beni in sequestro (in quanto immediato reinvestimento del profitto dei reati fine, e documentazione contabile utile alle indagini, come già indicato nel decreto di perquisizione e sequestro), e la loro confiscabilità ai sensi dell’art. 240 c.p..

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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