Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 7977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4 marzo 2010 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 7 settembre 2009 dal Tribunale di Genova con la quale D.G., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di rapina impropria, commesso in (OMISSIS) all’interno di un supermercato e avente ad oggetto tre lattine di birra, ed era stato condannato, con la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 e le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 628 c.p., comma 2, osservando che la minaccia era stata posta in essere in un momento distinto rispetto alla precedente condotta di impossessamento, avendo l’imputato reagito lanciando delle lattine di birra contro gli impiegati del supermercato che gli contestavano, a suo parere ingiustamente, di aver rotto delle bottiglie di vino alcune ore prima nell’esercizio commerciale. Il ricorrente aggiunge che la lattina di birra che aveva in mano quando si era allontanato era una di quelle prese per minacciare gli impiegati e che, dato anche il valore irrisorio della lattina, non aveva l’intenzione di impossessarsene, per cui sarebbe errata la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.

Il ricorso è inammissibile.

Con il ricorso si tende infatti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, riproponendo peraltro argomenti prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva della mancanza di relazione diretta tra l’episodio della violenza e l’impossessamento ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato, sulla base del verbale di arresto e dei relativi allegati, che:

"…l’imputato, dopo essere nuovamente entrato nel supermercato ove circa due ore prima aveva rotto due bottiglie di vino (senza risarcire il danno), fu avvicinato dal direttore del punto vendita che gli aveva comunicato che, oltre all’importo dell’eventuale acquisto, avrebbe dovuto corrispondere anche il prezzo delle due bottiglie rotte. Al che il prevenuto prelevò delle lattine di birra e giunto alla barriera delle casse aveva manifestato l’intenzione di non pagare alcunchè; alle richieste dell’impiegata addetta (e del Direttore) egli dopo aver proferito l’espressione minacciosa "ti spacco la faccia" scagliava due delle tre lattine contro la cassiera (una al volto e l’altra al tronco del corpo) allontanandosi poi con la terza lattina, insieme con un altro individuo…". Sulla base di tale ricostruzione dei fatti la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, essendo state la violenza e la minaccia poste in essere "nell’occasione dell’impossessamento", fondatamente fossero stati ravvisati nella condotta dell’imputato gli estremi della rapina c.d. impropria ( art. 628 c.p., comma 2), ponendo in evidenza non solo la contestualità temporale tra l’impossessamento delle tre lattine di birra, di cui una portata via, e l’uso della violenza o minaccia ma anche la finalità della reazione aggressiva messa in atto dal D., reazione intervenuta dopo il rifiuto di pagare la merce e diretta quindi ad assicurarsi il possesso della merce sottratta oltre che a sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, ivi comprese la denuncia e l’arresto.

Il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti (sostenendo che non aveva inteso impossessarsi della lattina che aveva tra le mani quando si era allontanato, che serviva solo a "perpetrare la minaccia e allontanarsi dal luogo dei fatti" dopo l’accesa discussione con i dipendenti del supermercato), senza prendere nemmeno in considerazione la dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e basata sulle risultanze del verbale di arresto.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze processuali, esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, e sulla base di corrette valutazioni giuridiche. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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