Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
v. Salviati Andrea di Roma (nuova nomina).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 25 marzo 2010, ha ritenuto M.P. e B.G. responsabili del reato previsto dall’art. 110 cod. pen., art. 73 T.U. stup. e – valutate le concesse circostanze attenuanti (per il primo quella del comma 5 della norma e per la seconda quelle ex art. 62 bis cod. pen.) equivalenti alla recidiva – ha condannato ciascuno alla pena di anni sei di reclusione ed Euro ventiseimila di multa.
Per l’annullamento della sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
M. rileva:
– che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
– che, quando la recidiva non è espressione di maggiore colpevolezza, non è operante il divieto di prevalenza sulle circostanze attenuanti.
B. deduce:
– che, per il quantitativo dello stupefacente, era riscontrabile la fattispecie prevista dall’art. 75, comma 5, T.U. stup.;
– che non è stata fornita risposta sulla richiesta esclusione della recidiva facoltativa;
– che non è esaustiva la motivazione sulla quantificazione della pena.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Per quanto concerne la posizione del M., la Corte di Appello ha giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla oncessione delle attenuanti generiche evidenziando il plausibile motivo (negativa personalità dell’imputato rilevabile dai plurimi e gravi precedenti penali) in ragione del quale il beneficio è stato negato; la motivazione è sufficiente, logica, congrua e, di conseguenza, non sindacabile in sede di legittimità. Per contrastare, la conclusione sul punto, il ricorrente non segnala elementi a suo favore che non siano stati valutati dai Giudici di merito. Relativamente alla residua deduzione, l’imputato formula un principio in astratto plausibile, ma non precisa la ragione per la quale il reato per cui si procede non sia significativo di una persistente capacità a delinquere.
In merito alla B., si rileva che la censura sulla modesta quantità di stupefacente non è puntuale in fatto, dal momento che è stata trovata in possesso di grammi 930 di hashish (dai quali erano ricavabili, secondo l’accertamento tecnico, circa 2600 dosi medie singole); dal dato ponderale, i Giudici hanno tratto la conclusione circa la non minima gravita della condotta.
La motivazione è sufficiente. Di norma, i parametri indicati dall’art. 73, comma 5, T.U. stup. devono essere ponderati congiuntamente per una opportuna valutazione della offensività del fatto nella sua complessità oggettiva e soggettiva; questa globale valutazione, tuttavia, non è necessaria quando uno degli elementi (nel caso in esame, il quantitativo della droga) sia da considerarsi ostativo alla configurazione della ipotesi lieve e tale da risolvere da solo il giudizio sulla gravita del reato.
Nei motivi di appello la censura sulla pena era limitata al diniego della speciale attenuante e nessun rilievo era stato proposto sulla applicazione della recidiva; deriva che le deduzioni dell’atto di ricorso sui ricordati temi incorrono nel divieto del novum in Cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa della Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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