Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 03-03-2011, n. 8462 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dr: testo originale non comprensibile) Giorgino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione V.B., avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 15.4.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 22.5.2009 per vari fatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

La ricorrente deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al ribadito giudizio di responsabilità nei suoi confronti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

I giudici di appello non avrebbero in realtà indagato sulla presunta struttura associativa, limitandosi ad approfondire le tematiche di prova dei reati fine, e finendo quindi con il sovrapporre le valutazioni relative a questi ultimi reati alla prova del reato associativo, come sarebbe evidente dal riferimento alle numerosissime conversazioni telefoniche intercettate, il cui contenuto non sarebbe peraltro esaminato in sentenza con specifico riguardo alle esigenze argomentative autonomamente riferibili all’imputazione in esame. I giudici di appello avrebbero anche fatto impropriamente ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, mancando di dar conto dei rilievi mossi dalla difesa alla sentenza di primo grado, acriticamente recepita.

Alla stregua del secondo motivo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche in ordine alla individuazione del dolo di partecipazione della ricorrente alla supposta associazione per delinquere, non potendo peraltro ritenersi sufficiente l’accertato coinvolgimento della ricorrente in tre episodi di spaccio di droga, oltretutto susseguitisi in un ristretto arco di tempo o gli altri elementi di prova sottolineati dai giudici di merito, come il presunto ruolo di tramite della ricorrente tra altri associati.

In realtà le risultanze istruttorie dimostrerebbero la marginalità dei contatti della ricorrente con gli altri imputati, e il suo scarso livello di informazioni sulle attività del gruppo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Appare anzitutto non condivisibile in linea di principio, l’affermazione della ricorrente della inammissibilità di un ragionamento di tipo induttivo per l’identificazione del reato associativo, che ne rilevi cioè i tratti distintivi sulla base di inferenze probatorie esclusivamente riferibili all’accertamento dei reati fine.

Si deve infatti rilevare che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Cass. 28/03/2001 SEZ. U RIC. Cinalli e altri). Con più specifico riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, Cass. Pen. 12/11/1997 SEZ. 1, RIC. P.M. e Cuomo ed altri, ha, poi, affermato che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l’autonomia rispetto ai reati eventualmente posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall’uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (vedi, ancora, ex plurimis, nello stesso senso, Cass. 13/12/2000 RIC. Coco G e altri, secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive).

Ma la Corte territoriale non manca di prendere in considerazione elementi diversi, come ad es. i ripetuti viaggi della ricorrente tra l’Italia e l’estero, in occasione dei quali aveva anche trasportato una considerevole somma di denaro; e sottolinea che in quelle occasioni la ricorrente si era mantenuta in costante contatto telefonico con i complici, traendone il plausibile convincimento che la stessa sapesse bene di agire in stabile collegamento con altri soggetti per gli scopi dell’illecito traffico; e rileva, ancora, il forte significato sintomatico dell’utilizzazione di messaggi in codice tra la ricorrente egli altri imputati, o le indicazioni della piena disponibilità della donna a partecipare ai traffici di droga del gruppo desumibili dal suo coinvolgimento nell’importazione dal Belgio i ben 11 kg di cocaina, e dalla manifestata adesione alla prospettiva di suo impiego per altri viaggi. Da queste indicazioni e dalle altre particolareggiatamente esaminate, nella gran parte nemmeno oggetto di specifiche interlocuzioni difensive, i giudici di appello prendono le mosse per contestare le censure articolate dall’imputata con l’atto di appello, che non rimangono quindi affatto senza risposta nel provvedimento impugnato, ma sono piuttosto replicate dalla ricorrente senza il supporto di idonee e nuove argomentazioni.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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