ECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012 Sospensione del sig. F F dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
di Roma – Prot. n. 168080/2012 dell’8 ottobre 2012 con la quale e’
stata comunicata l’emanazione, in data 1 ottobre 2012, da parte del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in
carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Franco Fiorito,
Consigliere regionale della Regione Lazio, per le fattispecie
delittuose di cui agli articoli 110, 81 e 314 del codice penale;
Vista la medesima nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Roma – dell’8 ottobre 2012, con la quale venivano inviati
gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Roma relativi al
fascicolo processuale n. 44714/2012 R.G.N.R. e n. 22716/2012
R.G.G.I.P. a carico del Signor F F, Consigliere Regionale
della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4 ter, della citata
legge n. 55/90;
Vista l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 1
ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art.
285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere
regionale della Regione Lazio Sig. F F, per i reati di cui
agli articoli 110, 81 e 314 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4 bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di "….consigliere regionale"
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere, di cui all’articolo 285 del
codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri
regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 1º ottobre 2012 decorre la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis, della legge
n. 55/90;

Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 2012 e’ accertata la sospensione del
Sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della
Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi

Il Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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