Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8452

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23 marzo 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 5 giugno 2008 nei confronti di F.D. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 250 di multa e di C.A. alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 200 di multa, perchè dichiarati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di R.T.. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito, il R. aveva avuto notizia da un conoscente di origine nomade che terze persone avevano la disponibilità di un numero rilevante di telefoni cellulari da cedere a causa della chiusura di un negozio e ne aveva parlato con un altro conoscente, C.A., il quale gli aveva riferito che era interessato all’acquisto un suo amico, F.D..

Veniva, pertanto, combinato un incontro al quale partecipavano tre nomadi, oltre al R., al C. e al F. e ad altra persona che guidava l’autovettura con la quale era giunto quest’ultimo. Il F. si allontanava con due di quei nomadi e lasciava al C. i soldi da consegnare al terzo nomade al momento di conclusione dell’affare. Dopo poco tempo ritornava uno dei nomadi che si era allontanato e si appartava con il C., il quale, poi, riferiva al R. di avere consegnato il denaro al nomade sebbene non avesse ricevuto il segnale convenuto. Nel frattempo sul telefono del C. perveniva una telefonata del F. che gli comunicava che l’affare era sfumato. Successivamente il F. in più occasioni minacciava e usava violenza nei confronti del R., chiedendogli la restituzione di L. quindici milioni.

A fronte della tesi difensiva, secondo cui il F. avrebbe preteso la restituzione solo di dieci milioni di lire, somma andata perduta nella vicenda, come fin dalle prime indagini affermato dal R., e che, pertanto, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, i giudici di merito evidenziavano la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e osservavano che, in ogni caso, l’auspicato acquisto dei cellulari non poteva non apparire a chiunque come fatto in sè illecito, sicchè mai il F., pur sentendosi truffato, avrebbe potuto adire il giudice per ottenere la restituzione della somma.

Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di F. deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine a due punti essenziali della decisione, cioè il ruolo della persona offesa e la somma che sarebbe stata a lui richiesta, nonchè mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della attendibilità della persona offesa, anche in contrasto con le dichiarazioni del teste G.D..

Secondo la tesi difensiva il R. avrebbe partecipato alla truffa di cui è stato vittima il F., avendo svolto attività diretta a favorire il negozio truffaldino e, pertanto, del tutto legittimamente l’imputato poteva rivolgersi a lui per chiedere indietro il proprio danaro; inoltre, il F. si sarebbe limitato a chiedere al R. la somma di L. 10.000.000 che aveva perso nell’affare e non quella di L. 15.000.000 come dichiarato dal R., poichè è del tutto inverosimile che colui che ha perso una somma importante cerchi di trarre un guadagno insperabile invece di limitarsi a recuperare la somma. La tesi difensiva si fonderebbe sulle dichiarazioni del teste G., delle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di attendibilità in rapporto a quelle della persona offesa. Per quanto riguarda la asserita inesigibilità delle somme che l’imputato aveva perso per effetto della truffa, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il F. era stato sicuramente vittima di una truffa e che l’art. 185 c.p. prevede che ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili nonchè al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale, con la conseguenza che sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 393 c.p..

Il difensore di C. deduce che gli imputati non potevano certo conoscere il dato giuridico della inazionabilità del diritto in sede civile, teso alla restituzione della somma di danaro indebitamente incassata da due nomadi e, quindi, si tratterebbe di un’ipotesi di errore su legge extrapenale che deve essere valutata in bonam partem.

Il ricorrente, inoltre, attraverso una analitica ricostruzione delle dichiarazioni del R., soggette a numerose contestazioni, perchè contrastanti con quelle rese nell’immediatezza dei fatti, sostiene l’inattendibilità della persona offesa ed afferma che, dal complesso delle dichiarazioni assunte, compresa quella del teste G., risulterebbe non solo che il F. era stato vittima di una truffa, ma anche che il C. aveva agito quale intermediario, sentendosi moralmente corresponsabile di quanto accaduto in danno del F., senza scopo di profitto personale, avendo come unico scopo quello di reintegrarlo della somma ingiustamente sottratta al F. mediante truffa, di cui riteneva il R. compartecipe.

Pertanto, sotto il profilo della idoneità e della univocità degli atti, le azioni poste in essere dal C. non indicavano con sufficiente chiarezza lo specifico fine delittuoso contestato, essendosi limitato a riferire al R. i suoi timori sulla incolumità personale non solo del R., ma anche di sè stesso, ove non fosse stata restituita la somma al F., con la conseguenza che sarebbe al più configurabile il delitto di cui all’art. 393 c.p..

Infine, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., poichè l’apporto psicologico e materiale, rilevabile nella condotta, così come ricostruita dalla difesa, si qualificherebbe per la sua marginalità.
Motivi della decisione

I motivi dei ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

I giudici di merito concordano, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, sulla complessiva attendibilità della persona offesa. La Corte di Appello, peraltro, rileva che "risulta pacifico, in quanto le versioni del F. e del C. non contrastano, sul punto, con quella del R., che, al fine di concludere l’affare, il F. era giunto a Pistoia con la somma in contanti di L. dieci milioni; che tale somma era stata affidata al C. perchè la consegnasse ai nomadi nel momento in cui l’affare avrebbe potuto dirsi concluso; che invece il denaro era stato consegnato sebbene l’affare fosse sfumato; che il F. quindi pretendeva dal R. la restituzione del denaro andato perduto". La Corte di Appello procedeva quindi ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dalla difesa e ad una affermazione in diritto relativa al reato configurabile, che prescinde dalla diversa ricostruzione fattuale. Per quanto concerne quest’ultima, il giudice di appello ritiene non inverosimili le dichiarazioni rese dal F. circa la maggiore somma di quindici milioni pretesa dal F., poichè "è possibile supporre che il destinatario finale della merce fosse proprio G.D., presentatosi proprio per tale ragione all’appuntamento coi nomadi insieme al F., che al G. la merce avrebbe dovuto essere girata a prezzo maggiorato, che il F. quindi intendesse essere risarcito dal R. anche del suo mancato guadagno". Sul punto occorre ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

Per quanto concerne l’affermazione in diritto relativa al reato configurabile, la Corte di Appello osserva: "anche ammettendo (ancorchè per assurdo) che la pretesa del F. fosse limitata solo alla restituzione dei dieci milioni da lui perduti, il fatto non potrebbe essere qualificato come ragion fattasi", poichè si trattava di un negozio illecito, "non essendo per nulla chiara la lecita provenienza della partita di telefonini in questione, sicchè la conclusione dell’affare avrebbe dovuto essere in sè considerata come ricettazione o comunque come acquisto di cose di sospetta provenienza ( art. 712 c.p.)". Tale affermazione in diritto deve essere condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale afferma che il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l’azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (da ultimo:

Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv. 244160). D’altro canto, non potrebbe ravvisarsi un’ipotesi di errore su legge extrapenale, come sostenuto dal difensore di C., perchè la possibilità del ricorso al giudice, ai fini della minore ipotesi delittuosa prevista dall’art. 393 c.p., deve esistere obiettivamente, in base all’ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all’operazione soggettiva dell’agente; nè rileva l’eventuale errore in cui quest’ultimo sia incorso, trattandosi di errore avente ad oggetto una norma extrapenale che costituisce il presupposto del precetto penale – in esso inserendosi e completandolo – e che, quindi, non può valere come scusante.

L’affermazione del difensore del F. che non sussisterebbe la asserita inesigibilità delle somme che l’imputato aveva perso, poichè il F. era stato vittima di una truffa, si basa su una ricostruzione dei fatti non condivisa, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, da parte dei giudici di merito, secondo i quali "la somma era stata prelevata da un terzo (il nomade appartatosi con il C.) ed il R. certamente non poteva essere considerato complice di quest’ultimo nè destinatario finale della somma stessa".

Sulla specifica posizione del C., la sentenza impugnata, a confutazione delle argomentazioni difensive, e con apprezzamenti di fatto non censurabili in questa sede di legittimità, in quanto non manifestamente illogici, osserva che "la condotta del C. fu di sostanziale collaborazione alle pretese estorsive del F. …. nè può essere posto in dubbio l’elemento soggettivo del delitto in considerazione, essendo senz’altro ben chiaro, soprattutto a lui che era stato presente ad ogni fase della vicenda e che, preso in custodia dal F. il denaro, l’aveva poi personalmente consegnato ad uno dei nomadi, che l’affare dei telefonini in sè non poteva non avere contenuto illecito e che inoltre, quanto alla perdita del denaro, al R. non poteva comunque essere imputata alcuna responsabilità". La stessa sentenza impugnata aggiunge, in tal modo disattendendo espressamente la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., che la partecipazione del C. al reato non può certo definirsi di minima importanza, poichè "il suo ruolo fu essenziale ed insostituibile, avendo egli attivamente agito come portatore delle illecite pretese del F. nei confronti della persona offesa, facendo quanto in suo potere per indurla ad aderirvi". Pertanto, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati, con la conseguenza della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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